GUIDA ALLA GESTIONE
DELL'AGENZIA DI ASSICURAZIONI
Sommario
Aspetti civilistici e giuridici
Cap. 1 - La figura dell’Agente ed il quadro normativo
di riferimento.
Cap.
2 - L’Albo nazionale Agenti di assicurazione.
Cap.
3 - La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Cap.
4 - L’Accordo nazionale Imprese-Agenti.
Cap.
5 - Il contratto di agenzia.
Cap.
6 - L’impresa familiare.
Cap.
7 - L’associazione in partecipazione.
Cap. 8 - La figura dell’Agente ed il quadro
normativo di riferimento.
Cap.
9 - L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Cap.
10 - Le imposte dirette (IRPEF e IRPEG).
Cap.
11 - Le imposte indirette (IVA, registro, bollo, concessioni governative,
smaltimento rifiuti solidi urbani).
Cap.
12 - La contabilità ordinaria e semplificata.
Cap.
13 - La tenuta delle scritture contabili.
Cap.
14 - Il pagamento delle provvigioni.
Cap.
15 - Le dichiarazioni fiscali.
Cap.
16 - Il bilancio civilistico ed il bilancio fiscale.
Cap.
17 - I beni strumentali dell’agenzia: acquisto e leasing.
Cap.
18 - La documentazione delle spese.
Cap.
19 - Le spese di pubblicità, di rappresentanza e di sponsorizzazione.
Cap.
20 - I costi auto: criteri di deducibilità.
Cap.
21 - La contabilizzazione delle provvigioni "precontate".
Cap.
22 - L’indennità di fine mandato e la rivalsa dell’Impresa: criteri di
tassazione e deducibilità.
Cap.
23 - La vendita dei beni strumentali: criteri di fatturazione ai fini IVA.
Cap.
24 - L’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti.
Cap.
25 - I Centri di assistenza fiscale per imprese.
Cap. 26 - La figura dell’Agente ed il quadro
normativo di riferimento.
Cap.
27 - L’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti presso
l’INPS.
Cap.
28 - L’assicurazione obbligatoria infortuni presso l’INAIL.
Cap.
29 - La Cassa di previdenza per gli Agenti di assicurazione.
Cap.
30 - Il Fondo pensione per gli Agenti di assicurazione.
Cap. 31 - Il procuratore dell’Agente.
Cap.
32 - Gli impiegati di agenzia.
Cap.
33 - I Subagenti.
Cap.
34 - I produttori.
Cap.
35 - I collaboratori coordinati e continuativi dell’Agente.
Cap.
36 - I rapporti con i broker.
Cap.
37 - La normativa antiriciclaggio.
Cap.
38 - I contratti di locazione degli uffici.
Cap.
39 - Le utenze dell’agenzia.
Cap.
40 - Le modalità di incasso dei premi.
Cap.
41 - L’ispezione amministrativa della Compagnia.
Cap.
42 - La sicurezza sul luogo di lavoro.
Cap.
43 - La tutela dei dati personali.
Cap.
44 - La cessazione del mandato e la riconsegna dell’agenzia.
Cap.
45 - La "liberalizzazione" del portafoglio.
Cap.
46 - La "paternità" del portafoglio.
Fac-simile di lettera di nomina a subagente
Lettera
di nomina tipo per produttori del primo (I) gruppo
Lettera
di nomina tipo per produttori del secondo (II) gruppo
Lettera
di nomina tipo per produttori del terzo (III) gruppo
Lettera
di nomina tipo per produttori del quarto (IV) gruppo
ASPETTI CIVILISTICI E GIURIDICI
Cap. 1 - La figura dell’Agente ed il quadro normativo di
riferimento.
I primi contratti
di assicurazione che si conoscono risalgono ai primi del ‘500, quando lo
svilupparsi degli scambi commerciali in particolare per opera dei mercanti di
Venezia, Firenze e Genova, fece loro sentire la necessità di cautelarsi in
qualche modo da eventuali perdite che avessero potuto subire per l’affondamento
delle navi che trasportavano i carichi. Nacquero così in forma mutualistica o
individuale le prime prestazioni assicurative: erano infatti gli stessi
mercanti o armatori che si quotavano in caratura per il valore del carico
spedito oppure intervenivano singoli individui dotati di possibilità
finanziarie che garantivano le merci, correndo il rischio come un gioco
d’azzardo. I primi contratti di assicurazione furono quindi quelli relativi
alle merci trasportate e su tale concetto di copertura del rischio in caratura
nacquero a Londra i Lloyds, che assunsero questo nome dall’insegna della locanda
Lloyd dove si riunivano all’epoca i mercanti e gli armatori inglesi per
concludere affari e assumere notizie commerciali da chi proveniva dal
continente.
Ma soltanto tra la fine del ‘700 ed i primi dell’‘800 l’assicurazione comincia ad essere diffusa in forma imprenditoriale e nascono così le prime Società di assicurazione che cominciano ad operare direttamente sul mercato: l’ITAS nel 1821, la Compagnia di Milano nel 1825, la Reale nel 1828, le Generali nel 1831, la Toro nel 1833, la R.A.S. nel 1838. Soltanto nel 1923 con il r.d.l. del 29 aprile n. 966, l’intervento governativo (che nel 1920 aveva dato vita all’INA) regolamentò legislativamente l’attività assicurativa, mentre la figura dell’Agente nasce negli anni 30 più come produttore e procacciatore di affari che come imprenditore nel vero senso della parola.
I primi accordi sindacali risalgono al 1931, ma solo verso la metà degli anni 30 si cominciò a configurare l’Agente di assicurazione, la cui attività viene riconosciuta a livello corporativo nel 1939. Dopo la prima guerra mondiale, anche il mercato assicurativo riprese la sua attività, sviluppando una rete organizzativa di tipo commerciale. Le Imprese sentirono la necessità di associarsi e dettero vita all’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), ma anche gli Agenti si riunirono fondando l’ANA (Associazione Nazionale Agenti).
I rapporti tra Imprese ed Agenti venivano pertanto regolamentati da accordi tra associazioni di categoria nel 1947 e poi con un patto stipulato il 10 ottobre 1951, che acquistò poi per riconoscimento legislativo validità "erga omnes" (DPR 18 marzo 1961 n. 387). Seguirono ulteriori accordi: il 3 dicembre 1963, il 13 febbraio 1975, il 25 giugno 1975 limitatamente agli Agenti operanti per le gestioni in economia delle Imprese, poi il 16 settembre 1981, il 28 luglio 1994 ed infine il 23 dicembre 2003; quest’ultimo accordo è tuttora in vigore. Tutti gli accordi che sono seguiti al primo, che ha avuto e conserva forza di legge, non possono comportare un trattamento economico e normativo meno favorevole agli Agenti, che rappresentano la parte più debole del rapporto, di quello garantito dall’accordo del 1951.
L’Agente di assicurazione ha nel tempo assunto sempre maggiore importanza per le Imprese, in relazione allo sviluppo del lavoro di acquisizione, ma soprattutto per l’ulteriore attività che questa figura, con la sua presenza sul territorio e con la sua professionalità, può garantire come servizio alla clientela prima, durante e dopo la conclusione del contratto: consulenza preliminare, assistenza nella gestione della polizza e nelle eventualità di accadimenti che impegnano le garanzie prestate dalle Imprese.
E l’Agente è per queste sue peculiarità premiato dal mercato, che lo considera l’intermediario per eccellenza, valutandosi secondo i dati di provenienza ANIA superiore all’88% per i rami danni ed al 35% per il ramo vita le quote di premi incassati da questa categoria rispetto all’intero volume di affari trattato da tutto il comparto; la restante parte è intermediata dai brokers e da altri canali non istituzionali, oppure è acquisita direttamente dalle Imprese attraverso uffici direzionali.
Ciò nonostante, il rapporto Impresa-Agente, come si può facilmente rilevare dai vari accordi stipulati nel tempo, è sempre stato un rapporto atipico, in quanto l'Agente, pur essendo un imprenditore che tiene a proprio rischio e spese l’organizzazione della sua azienda, non può assolutamente intervenire sul prezzo del prodotto, o meglio del servizio, che vende.
L’attività dell’Agente è anche regolamentata dal codice civile negli articoli del Capo X riguardanti il contratto di agenzia (dal n. 1742 al n. 1753). L’ultimo degli articoli citati prescrive che la normativa sul contratto di agenzia si estende agli Agenti di assicurazione, in quanto non sia derogata dalla contrattazione collettiva o dagli usi e purché sia compatibile con la natura dell’attività assicurativa. Avviene così che, contrariamente ai principi generali, l’applicabilità delle norme del codice civile è in posizione subordinata rispetto alla disciplina collettiva ed addirittura agli usi. Nella sostanza, consegue che il rapporto tra Impresa assicuratrice ed Agente è in primo luogo disciplinato dagli accordi collettivi o dagli usi ed, eventualmente, dalle singole pattuizioni; in mancanza di una tale regolamentazione, si potranno applicare le norme del codice civile.
Infine l’esercizio di questa professione è disciplinato dalla legge 7 febbraio 1979 n. 48 istitutiva dell’Albo nazionale degli Agenti di assicurazione per la quale rinviamo alla apposita trattazione nel capitolo che segue.
Cap. 2 - L’Albo nazionale Agenti di assicurazione.
Con la Legge
7 febbraio 1979 n. 48
è stato istituito l’Albo nazionale degli Agenti di assicurazione, con lo scopo
di garantire agli utenti del servizio assicurativo che le persone delegate
dalle Imprese alla distribuzione sul territorio dei vari prodotti posseggano le
necessarie doti di competenza e correttezza, necessarie per lo svolgimento dei
delicati compiti a loro affidati, e siano costantemente vigilati da Organi
della Pubblica Amministrazione.
Mentre prima della emanazione della Legge per lo svolgimento dell’attività di Agente non era necessaria alcuna pubblica autorizzazione né il possesso di particolari requisiti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento è prescritta la preventiva iscrizione all’Albo. Le strade da percorrere per l’iscrizione sono due: a seguito di superamento di un esame di idoneità oppure per titoli equipollenti (senza sostenere alcun esame).
L’Albo è composto di due sezioni: alla prima sono iscritti coloro che hanno ricevuto mandato da una Impresa e svolgono effettivamente il loro incarico; alla seconda sezione coloro ai quali non è stata ancora conferita alcuna nomina o che ne siano cessati; l’iscrizione alla seconda sezione permane per cinque anni (qualora non intervenga in questo periodo il conferimento di un mandato agenziale che comporterebbe l’immediato passaggio alla prima sezione); trascorso il quinquennio si procede alla cancellazione, che però non è definitiva in quanto l’interessato può richiedere la reiscrizione nel termine di cinque anni dalla cancellazione, facendo valere il titolo equipollente dell’esame di idoneità e cioè essere stato iscritto all’Albo, seppure nella seconda sezione, nel quinquennio precedente.
Per l’iscrizione all’Albo occorre essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità europea, godere dei diritti civili, non avere riportato condanne penali per reati specifici o comportanti pene detentive edittali superiori ad un minimo, non essere interdetto da pubblici uffici.
La Legge riconosce come equipollente della prova di idoneità, lo svolgimento di determinate attività nel settore assicurativo. Possono, quindi, iscriversi all’Albo coloro che sono stati per almeno due anni procuratore o subagente di agenzia o dirigente di Compagnia o di società di mediazione ovvero per almeno tre anni dipendente di agenzia o di Compagnia occupandosi di gestione e trattazione o assunzione e produzione di affari assicurativi. Inoltre per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea, costituisce titolo equipollente dell’esame di idoneità essere iscritto nel rispettivo Albo od aver esercitato l’attività di Agente di assicurazione per almeno due anni, anche non continuativamente, se cittadini di Stati che non posseggono un apposito Albo degli Agenti.
Per dare consapevolezza agli interessati della idoneità dei titoli che intendono far valere, forniamo alcune precisazioni in relazione ai casi più frequenti che coinvolgono più da vicino gli Agenti di assicurazione per l’iscrizione all’Albo dei propri collaboratori e, precisamente, dei dipendenti, dei procuratori e dei subagenti di agenzia di assicurazione.
Iniziamo dal procuratore:
- la procura deve essere rilasciata dall’Agente in forma scritta e risultante da atto pubblico (di competenza notarile, mediante rogito o autentica di firme);
- nella procura devono essere chiaramente indicati i poteri delegati dall’Agente, che debbono altresì prevedere lo svolgimento di attività qualificate e, vorremmo dire, istituzionali proprie dell’Agente; pur non essendo esplicitamente prescritto, è opportuno che il procuratore ripeta i poteri previsti dal mandato agenziale per l’Agente (sottoscrizione di polizze, ecc.);
- nel caso di procura rilasciata da una società "Agente", la stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e, se persona diversa, anche dal delegato allo svolgimento dell’attività assicurativa;
- il biennio, necessario per la validità del titolo, parte dalla data dell’avvenuto riconoscimento e gradimento espresso dalla Compagnia se riconoscimento e gradimento sono intervenuti successivamente al rilascio della procura, altrimenti dal giorno di rilascio della procura stessa.
Passiamo ad esaminare il caso del subagente, che è senza dubbio il titolo che presenta la più alta probabilità di rigetto, stante la complessità della documentazione da far valere. Infatti, oltre al requisito obbligatorio dell’iscrizione alla Camera di Commercio come "subagente di assicurazione", è opportuno sottolineare che:
- l’attività subagenziale deve essere esercitata in forma esclusiva, cioè non è ammesso lo svolgimento di altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata o autonoma. Ovviamente è ammessa l’attività subagenziale per più Agenti contemporaneamente; così come non viene considerata preclusiva per l’iscrizione all’Albo l’eventuale attività di produttore compiuta a latere del mandato subagenziale, semprechè autorizzata dall’Agente che ha rilasciato il mandato stesso. Mentre un’attività ad esempio di commercialista o di agente di commercio è ritenuta ostativa per l’iscrizione all’Albo, così come è preclusiva per l’iscrizione la contemporanea partecipazione all’impresa familiare dell’Agente oppure l’attività di amministratore in una qualsiasi società, sia essa di persone che di capitali, estranea al rapporto subagenziale;
- l’attività subagenziale svolta sotto forma di società di capitali (S.r.l., S.a.p.a., S.p.a.) preclude l’iscrizione dei soci, in quanto il rischio e gli oneri fanno capo alla società e non già al singolo socio; e così anche per i soci accomandanti nella S.a.s.. Invece per le società di persone, possono iscriversi all’Albo gli amministratori di una società in nome collettivo (S.n.c.) e i soci accomandatari in una società in accomandita semplice (S.a.s.);
- la mancanza di "spese" nello svolgimento dell’attività subagenziale è anch’essa preclusiva dell’iscrizione all’Albo, venendo meno quel requisito essenziale della gestione a proprio rischio e spese, già citato per le società di capitali;
- non equivale all’attività subagenziale quella svolta come partecipante all’impresa familiare dell’Agente, né quella di socio della società agenziale.
Per finire, il titolo di dipendente di agenzia:
- l’inquadramento alla terza categoria del C.C.N.L. dei dipendenti di agenzia in gestione libera preclude l’iscrizione all’Albo. Il motivo di tale esclusione è evidente: in tale livello (commesso, autista, fattorino, dattilografo, archivista, ecc.) vengono svolte mansioni prettamente manuali e/o esecutive, completamente diverse da quelle attività riconosciute dalla Legge come utili per il riconoscimento di titolo equipollente;
- altra causa di preclusione è il contratto di formazione e lavoro. In tale caso, infatti, il personale è da preparare professionalmente, e solo al termine della formazione il dipendente, se confermato a tempo indeterminato, potrà iniziare a maturare i titoli per l’iscrizione all’Albo;
- l’attività del personale inquadrato nelle categorie superiori alla terza, ma con mansioni esclusivamente amministrative quali quelle dell’addetto alla contabilità d’agenzia o al servizio cassa, non viene riconosciuta valida come titolo equipollente;
- l’attività prestata, invece, con rapporto di lavoro part-time di norma viene riconosciuta utile come titolo equipollente (sempreché si tratti di produzione e assunzione o di trattazione e gestione), così come l’attività prestata dall’unico dipendente di agenzia, ancorché inquadrato nella terza categoria.
Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione
1. La domanda di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, è presentata in carta legale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (v. schema esemplificativo - allegato n. 1).
2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati:
a.
cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. codice fiscale.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 46 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i seguenti dati:
a.
cittadinanza;
b. residenza;
c. assenza di condanne penali per i delitti previsti alla lettera c), dell'art.
4, comma 1, della legge n. 48/1979; in caso di esistenza di condanne penali, di aver
ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria
che l'ha disposta;
d. godimento dei diritti civili;
e. inesistenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di
dichiarazione di fallimento, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione,
indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta;
f. inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
4. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
a. attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di 129,12 Euro, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento è effettuato all'Ufficio del Registro di Roma - tasse e concessioni governative, con la causale "tassa per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48";
b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la data di conseguimento dell'idoneità e la relativa sessione di esame.
5. Nell'ipotesi del possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5 - lettera b), della legge n. 48/1979, e cioè nel caso di coloro che, già iscritti nell'Albo, chiedono la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione dall'Albo stesso, sempre che la cancellazione non sia stata determinata dal provvedimento disciplinare della radiazione, nella domanda di reiscrizione sono indicati, oltre a quanto previsto ai suindicati commi 2, 3 e 4, lettera a), la data, il numero della precedente iscrizione nell'Albo e l'eventuale motivazione della cancellazione (v. schema esemplificativo - allegato n. 2).
6. Il richiedente che dichiara nella domanda di iscrizione di essere esonerato dalla prova di idoneità, trovandosi in possesso di uno dei titoli equipollenti previsti dall'art. 5 della legge n. 48/1979, trasmette, oltre a quanto previsto ai suindicati commi 2, 3 e 4, lettera a), i seguenti altri documenti:
a). nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera c), punto 1), della legge n. 48/1979, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante (v. schema esemplificativo - allegato n. 3):
1. data di assunzione o di promozione o di conferimento dell'incarico di dirigente presso un'impresa di assicurazione o un'impresa di mediazione assicurativa e riassicurativa, specificandone l'esatta denominazione sociale;
2. periodo di almeno due anni continuativi - ricompresi nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione - del rapporto dirigenziale;
b). nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera c), punto 2), della legge n. 48/1979, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante (v. schema esemplificativo - allegato n. 4):
1. denominazione sociale e sede legale dell'impresa di assicurazione o dell'agenzia presso cui è stata prestata la propria attività lavorativa; nel caso del dipendente di agenzia sono, altresì, precisate le generalità dell'agente, titolare o delegato, il suo numero di iscrizione nell'Albo e la denominazione sociale di una o più imprese di assicurazione mandanti;
2. data di assunzione, tipologia del contratto di lavoro applicato e relativo inquadramento. Qualora l'assunzione sia avvenuta con contratto di formazione, precisare la durata dello stesso e la data in cui tale contratto è stato trasformato a tempo indeterminato;
3. periodo di almeno tre anni continuativi - ricompresi nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione - di rapporto di lavoro dipendente, precisando l'esatto contenuto delle mansioni svolte e le relative qualifiche di inquadramento contrattuale, rivestite nello stesso periodo;
c). nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera c), punto 3), della legge n. 48/1979, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante (v. schema esemplificativo - allegato n. 5):
1. estremi della procura notarile o dell'atto di nomina a procuratore specificando la data del conferimento e, se diversa, la data della relativa autentica o della registrazione;
2. generalità, recapito e numero di iscrizione nell'Albo dell'agente preponente;
3. denominazione sociale dell'impresa di assicurazione mandante;
4. periodo di almeno due anni continuativi - ricompresi nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione - dell'esercizio della procura, specificando l'indirizzo della sede agenziale presso la quale si è svolta l'attività;
5. data nella quale l'impresa di assicurazione ha espresso il riconoscimento della procura, precisando il periodo continuativo di almeno due anni nel quale il predetto riconoscimento è stato mantenuto;
d). nel caso del possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera c), punto 4), della legge n. 48/1979 (v. schema esemplificativo - allegato n. 6):
1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
1.1. data di conferimento dell'incarico di subagente, generalità, recapito e numero di iscrizione nella prima sezione dell'Albo nazionale dell'agente mandante, denominazione sociale dell'impresa di assicurazione che ha conferito il mandato agenziale. In caso di conferimento da parte del delegato di società agenziale, è indicata, altresì, la denominazione o ragione sociale, la partita IVA e il codice fiscale della società stessa;
1.2. data e numero di iscrizione nel Registro delle imprese, tenuto dalla competente Camera di Commercio, dell'impresa individuale o della società esercente la subagenzia, specificando la tipologia dell'attività esercitata e la data del suo inizio, come risultanti agli atti del predetto Registro. Nel caso in cui l'attività subagenziale è stata svolta in forma societaria, indicare la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA della stessa società nonché la carica sociale rivestita dall'istante ed il periodo della sua durata;
1.3. periodo di almeno due anni continuativi - ricompresi nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione - del rapporto subagenziale;
1.4. di aver sopportato, per l'attività subagenziale svolta nel biennio considerato, l'onere di gestione a proprio rischio e spese, nonché di aver esercitato prevalentemente ed abitualmente l'attività subagenziale con l'esclusione di ogni altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata o autonoma;
1.5. le provvigioni corrisposte da uno o più agenti preponenti nel biennio documentato, distinte per anno di competenza e al lordo delle ritenute d'acconto (come da certificazione del sostituto di imposta) precisando, altresì, se l'agente ha sopportato oneri e costi riguardanti la subagenzia;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, per almeno due anni continuativi di attività subagenziale, i redditi complessivi percepiti e risultanti dai modelli fiscali, dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito.
Qualora l'attività è stata svolta in forma individuale, sono indicati i ricavi e il reddito d'impresa risultanti dai modelli fiscali. E' precisato, inoltre, se sono stati percepiti e dichiarati altri redditi, indicando in tal caso gli importi riportati nei rispettivi quadri dei modelli fiscali, specificando la natura e la provenienza degli stessi.
Qualora l'attività subagenziale è stata svolta in forma societaria, sono indicati i ricavi ed il reddito d'impresa, risultanti dai corrispondenti modelli fiscali della società, precisando la quota di partecipazione del subagente agli utili, i redditi complessivi percepiti, evidenziando, altresì, l'ammontare dei redditi da partecipazione nonché se sono stati percepiti e dichiarati altri redditi.
In tale ultimo caso sono indicati gli importi riportati nei rispettivi quadri dei modelli fiscali, specificando la natura e la provenienza degli stessi;
e). le attività indicate nel presente comma 6, lettere a), b), c) e d), devono essere state svolte, ai sensi dell'art. 5, lettera c), della legge n. 48/1979, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda;
f). costituisce titolo equipollente della prova di idoneità di cui all'art. 4, lettera d), della legge n. 48/1979 per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea essere iscritti nell'Albo, professionale degli agenti o aver comunque svolto per almeno due anni l'attività di agente di assicurazione in uno degli Stati membri.
Alla domanda di iscrizione, oltre a quanto previsto dai suindicati, commi 1, 2, 3 e 4 lettera è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art 47 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del titolo equipollente di cui all'art. 5, lettera a), della legge n. 48/1979 e, in particolare, l'eventuale numero e data di iscrizione nell'Albo professionale degli agenti dello Stato membro di origine o di provenienza, ovvero lo svolgimento, per almeno due anni, dell'attività di agente di assicurazione, indicando l'esatta denominazione sociale dell'impresa mandante, lo Stato membro nel quale si è svolta l'attività nonché l'Autorità di controllo competente alla vigilanza sull'impresa ed eventualmente sull'intermediario.
Sessioni di esame
1. Ogni anno, con provvedimento dell'ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è indetta almeno una sessione della prova di idoneità prevista all'art. 4 - comma 1 - lettera d) della legge n. 48/1979.
Modalità e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità
1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, è presentata all'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento che indice la sessione d'esame.
2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
3. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati:
a.
cognome e nome;
b. codice fiscale;
c. luogo e data di nascita;
d. comune di residenza e relativo indirizzo;
e. domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali
comunicazioni.
4. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneità le domande:
a.
prive della firma autografa;
b. spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio;
c. incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita e
residenza, non altrimenti desumibili.
5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Prove di esame - sede - svolgimento
1. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione.
2. La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede della prova scritta sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
4. La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario, anche a risposta multipla, e, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta è indicato in calce al questionario.
6. Dell'esito della prova è data comunicazione scritta ai candidati.
7. Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a ottanta centesimi.
8. L'avviso per la presentazione alla prova orale è dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito dalla commissione per lo svolgimento della stessa.
9. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con l'indicazione per ciascuno dell'esito della prova, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, è pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP.
10. A ciascun candidato risultato idoneo è inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Programma e materie di esame
1. Il programma di esame della prova scritta e della prova orale verte sulle seguenti materie giuridiche e tecniche:
A) MATERIE GIURIDICHE:
1. l'Albo nazionale degli agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48);
2. il rapporto di agenzia nella disciplina collettiva (accordo nazionale agenti in vigore ed artt. 1742 e seguenti del codice civile);
3. la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
4. il fondo pensioni per gli agenti professionisti di assicurazione (statuto e regolamento), costituito il 29 novembre 1975;
5. l'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (legge 28 novembre 1984, n. 792);
6. la legislazione sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive disposizioni integrative e modificative; legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive disposizioni modificative e integrative; decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175); vigilanza governativa (legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 9 gennaio 1991, n. 20; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
7. l'assicurazione obbligatoria per il ramo r.c. auto:
a.
i soggetti obbligati all'assicurazione;
b. il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'attestazione dello
stato di rischio;
8. la disciplina giuridica del contratto di assicurazione (dall'art. 1882 all'art. 1932 del codice civile);
9. nozioni tributarie:
a.
le imposte sulle assicurazioni nei diversi rami;
b. il regime di detraibilità fiscale dei premi "vita" e
"infortuni".
B) MATERIE TECNICHE:
1. RAMO VITA
a.
funzione economica dell'assicurazione e diversi bisogni soddisfatti dai
principali tipi di polizza;
b. principi generali:
1.
il premio: premio puro, caricamenti e premio di tariffa;
2. la riserva matematica;
c.
condizioni generali di polizza;
d. riscatto, riduzione e concessione di prestiti;
e. le assicurazioni individuali (forme tradizionali, rivalutabili e a più
elevato contenuto finanziario):
1.
assicurazione per il caso morte ("vita intera" e
"temporanea");
2. assicurazione per il caso vita e assicurazione mista; concetti fondamentali
sulle assicurazioni di rendita;
3. assicurazioni con prestazioni collegate a fondi di investimento ("unit
linked") o a indici azionari ("index linked");
4. nozioni di assicurazioni complementari (morte a causa di infortunio,
invalidita);
f.
gli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale nei confronti del
contraente;
g. cenni sui fondi pensione.
2. RAMO INFORTUNI
a.
l'infortunio e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa; problema economico
da risolvere attraverso l'assicurazione privata (indipendentemente
dall'assicurazione infortuni di legge);
b. la definizione dell'infortunio e delle sue conseguenze indennizzabili;
c. somme assicurate;
d. condizioni generali di assicurazione, polizze individuali e cumulative;
e. concetti di causa dell'infortunio (concausa e preesistenza);
f. l'assunzione del rischio (professionale e/o extraprofessionale) e la
determinazione del premio;
g. il verificarsi del danno e la sua liquidazione.
3. RAMO MALATTIA
a.
oggetto dell'assicurazione malattia;
b. garanzie prestate dalla polizza malattia e rischi esclusi;
c. condizioni generali e particolari di polizza;
d. soggetti assicurabili;
e. criteri di indennizzabilità e di liquidazione dei sinistri;
f. principali tipologie di polizze in uso nel ramo malattia.
4. RAMO R.C.D.
a.
la responsabilità civile e l'obbligazione risarcitoria: problema economico da
risolvere attraverso l'assicurazione;
b. la responsabilità oggetto di assicurazione;
c. la responsabilità extracontrattuale verso terzi (diversa dalla r.c.a.
obbligatoria);
d. la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti
soggetti all'INAIL;
e. condizioni generali di assicurazione relative alla garanzia r.c.t. e a
quella r.c.o.;
f. le caratteristiche e la struttura della tariffa r.c.d.;
g. obbligo d'avvisare l'assicuratore al verificarsi del danno, gestione della
lite, prescrizione dei diritti dell'assicurato;
h. liquidazione del danno alla persona ed alle cose.
5. RAMO R.C.A.
a.
portata dell'obbligo di assicurazione; cause di esclusione; rivalsa;
b. documenti assicurativi;
c. risarcimento del danno a cose e a persone; danno biologico;
d. fondo di garanzia per le vittime della strada;
e. funzioni dell'Ufficio Centrale Italiano (UCI);
f. condizioni generali di polizza;
g. nozione di clausola abusiva;
h. struttura tariffaria;
i. obblighi di informativa al contraente e pubblicizzazione della tariffa.
6. RAMO INCENDIO
a. condizioni di assicurazione:
1.
principali definizioni (incendio, esplosione, scoppio, fabbricato, macchinario
e merci);
2. rischio assicurato;
3. esclusioni;
4. cose assicurabili a condizioni speciali;
5. obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;
6. valutazione del danno;
b. tariffa incendio rischi ordinari:
1.
rischi ascrivibili ai vari settori;
2. principali disposizioni generali relative ai singoli settori di tariffa;
3. nozioni sulle garanzie complementari.
7. RAMO FURTO
a.
delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione
indebita); tipologia dei furti;
b. concetti tecnici: caratteristiche costruttive dei locali, mezzi di chiusura;
c. concetti assicurativi tipici del ramo furto (il singolo rischio, la partita
di polizza, le varie forme di assicurazione: a
valore intero, a primo rischio relativo ed assoluto);
d. la polizza e le CGA: il rischio assicurato; esclusioni;
e. il tariffario: cenni sulla struttura e suddivisione (abitazioni, alberghi,
ecc.), cenni sulle forme di tariffazione; nozioni relative ad aumenti, sconti,
scoperto, franchigia.
Allegati:
Allegato
n. 1 - Schema di
domanda per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, ai
sensi dell'art. 4 della legge 48/1979
Allegato n. 2 - Schema di domanda per la reiscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, ai sensi dell'art. 5, lett. b) della legge 48/1979
Allegato n. 3 - Schema di domanda per l'iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione per titolo equipollente di dirigente di impresa di assicurazione o di mediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 1), della legge n. 48/1979
Allegato n. 3a - (dirigente di impresa di assicurazione o di mediazione assicurativa e riassicurativa)
Allegato n. 4 - Schema di domanda per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione per titolo equipollente di dipendente di agenzia o di impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 2), della legge 48/1979
Allegato n. 4a - Schema di domanda per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione per titolo equipollente di dipendente di agenzia o di impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 2), della legge 7 febbraio 1979 n. 48
Allegato n. 4b - (dipendente di agenzia di assicurazione)
Allegato n.5 - Schema di domanda in per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione per titolo equipollente di procuratore di agenzia, ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 3), della legge 48/1979
Allegato n. 5a - (procuratore di agenzia)
Allegato n. 6 - Schema di domanda per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione per titolo equipollente di subagente professionista ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 4), della legge 7 febbraio 1979 n. 48
Allegato n. 6a - (subagente professionista)
ALLEGATO N. 1
(Pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario n.178)
Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48.
All'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP -
Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Il sottoscritto (cognome
e nome)..............................................,
nato a ..................., il..................,
codice fiscale...............................,
residente in (c.a.p.) ............... (città)
.........................................,
Via ....................................,
chiede di essere iscritto nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 48/1979.
Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, circa la decadenza dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara:
a)
di essere cittadino (indicare la
Cittadinanza......................................
b) di essere residente in ........................................Via
.............................................n. ......;
c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c)
dell'art. 4 - comma 1 - della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere
ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità
giudiziaria che l'ha disposta);
d) il godimento dei diritti civili;
e) l'inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di
dichiarazione di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione
e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
f) l'inesistenza a proprio carico, alla data odierna, delle cause di decadenza,
divieto o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
e successive modificazioni;
g) di avere superato la prova di idoneità prevista dall'art. 4 - comma 1 -
lettera d), della legge n. 48/1979 (indicare la data di conseguimento
dell'idoneità e la relativa sessione di esame).
Allega, altresì:
- l'originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 129,12 Euro, con la causale "Tassa per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48" (da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro - Tasse CC. GG. - Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice dell'Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza dell'istante);
- copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data ............................. Firma..................
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
ALLEGATO N. 2
(Pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario n.178)
Schema di domanda in carta legale per la reiscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, ai sensi dell'art. 5, lett. b) della legge 7 febbraio 1979 n. 48.
All'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP -
Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Il sottoscritto (cognome
e nome).............................................., nato a
..................., il..................,
codice fiscale...............................,
residente in (c.a.p.)............... (città)
.........................................,
Via ....................................,
chiede di essere reiscritto nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, ai sensi dell'art. 5, lett. b), della legge 7 febbraio 1979, n. 48.
Ai fini della sua reiscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, circa la decadenza dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara:
a)
di essere cittadino (indicare la cittadinanza)
..................................................;
b) di essere residente in
.............................Via.................................... n. ......;
c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c)
dell'art. 4 - comma 1 - della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere
ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità
giudiziaria che l'ha disposta);
d) il godimento dei diritti civili;
e) l'inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti(in caso di
dichiarazione di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione
e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
f) l'inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni.
Al fine della reiscrizione stessa dichiara di essere stato iscritto nell'Albo suddetto in data ...................... con il numero di matricola ............. e di essere stato cancellato per ........................................................ (indicare l'eventuale motivazione della cancellazione).
Allega, altresì:
- l'originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 129,12 Euro, con la causale "Tassa per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48" (da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro - Tasse CC. GG. - Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice dell'Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza dell'istante);
- copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data ........................ Firma ........................
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
ALLEGATO N. 3
(Pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario n.178)
Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione per titolo equipollente di dirigente di impresa di assicurazione o di mediazione assicurativa e riassicurativa, ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 1), della legge 7 febbraio 1979 n. 48.
All'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP -
Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Il sottoscritto (cognome e nome).............................................., nato a ..................., il....................,
codice fiscale.............................................,
residente in (c.a.p.) .............. (città) ........................................., Via ....................................,
chiede di essere iscritto nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 1), della legge n. 48/1979.
Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, circa la decadenza dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara:
a) di essere cittadino (indicare la cittadinanza)..........................................;
b) di essere residente in ..................................Via.............................n. ......;
c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell'art. 4 - comma 1 - della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
d) il godimento dei diritti civili;
e) l'inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di dichiarazione di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
f) l'inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Al fine dell'iscrizione per il titolo equipollente previsto dall'art. 5, lett. c), punto 1), della legge n. 48/79, dirigente di impresa di assicurazione (o di mediazione assicurativa), si uniscono le dichiarazioni sostitutive, di cui all'allegato 3A.
Allega, altresì:
- l'originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 129,12 Euro, con la causale "Tassa per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48" (da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro - Tasse CC. GG. - Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice dell'Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza dell'istante);
- copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data ...................... Firma..................
ALLEGATO 3A
(Pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario n.178)
(dirigente di impresa di assicurazione o di mediazione assicurativa e riassicurativa)
Il sottoscritto (nome e cognome)............................................................. ................, nato a ............................... il ........................,
residente a..............................,
c.f...................................,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole degli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n.445/2000 (decadenza dall'iscrizione) e delle responsabilità e pene previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
- di essere stato assunto quale dirigente (o promosso all'incarico di dirigente/o conferito l'incarico di dirigente) presso............................................................ (specificare l'esatta denominazione sociale dell'impresa di assicurazione o di mediazione assicurativa e riassicurativa) in data..............................;
- di aver svolto tale attività, in via continuativa, dal.................al..................... (indicare anche eventuali periodi di interruzione del rapporto e la loro durata).
Data ………………Firma
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
ALLEGATO N. 4
(Pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario n.178)
Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione per titolo equipollente di dipendente di agenzia o di impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 2), della legge 7 febbraio 1979 n. 48.
All'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP -
Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Il sottoscritto (cognome e nome)..............................................,
nato a ..................., il..................,
codice fiscale...............................,
residente in (c.a.p.) ............... (città) ........................................., Via ....................................,
chiede di essere iscritto nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, ai sensi dell'art.5, lett. c), punto 2), della legge n. 48/1979.
Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, circa la decadenza dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara:
a)
di essere cittadino (indicare la cittadinanza)..............................;
b) di essere residente in Via .............................................n.
......;
c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c)
dell'art. 4 - comma 1 - della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere
ottenuto sentenza di riabilitazione,
indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
d) il godimento dei diritti civili;
e) l'inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di
dichiarazione di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione
e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
f) l'inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o
sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni.
Al fine dell'iscrizione per il titolo equipollente previsto dall'art. 5, lett. c), punto 2), della legge n. 48/79, dipendente di impresa o di agenzia di assicurazione, si uniscono le seguenti sostitutive di cui all'allegato 4A o 4B.
Allega, altresì:
- l'originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 129,12 Euro, con la causale "Tassa per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48" (da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro - Tasse CC. GG. - Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice dell'Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza dell'istante);
- copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data ............................... Firma...................
ALLEGATO 4A
(Pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario n.178)
(dipendente di impresa di assicurazione)
Il sottoscritto (nome e cognome).............................................................................,
nato a ............................... il ........................,
residente a..............................,
c.f...........................................,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole degli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n.445/2000 (decadenza dall'iscrizione) e delle responsabilità e pene previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
- di essere stato assunto in data .................... presso la compagnia di assicurazione ........(indicare la denominazione sociale dell'impresa), con l'inquadramento di ............................................................., previsto dal contratto collettivo di settore................................(indicare la tipologia del contratto di lavoro applicato);
- di avere svolto continuativamente l'attività di lavoro subordinato presso la suddetta compagnia di assicurazione dal ................al................ (indicare, altresì, eventuali periodi di interruzione del rapporto e la loro durata) con le seguenti mansioni:.......................................... .. ;
- di aver rivestito i seguenti inquadramenti contrattuali.......................... negli anni ……….(precisare gli inquadramenti rivestiti per ogni anno del triennio continuativo compreso nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda).
Data ................... Firma .............................
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
ALLEGATO 4B
(Pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario n.178)
(dipendente di agenzia di assicurazione)
Il sottoscritto (nome e
cognome)..........................................................
................, nato a ............................... il
........................,
residente
a.............................,c.f.............................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole degli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n.445/2000 (decadenza dall'iscrizione) e delle responsabilità e pene previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
- di essere stato assunto in data...........presso l'agenzia...................(indicare denominazione sociale o ragione sociale dell'agenzia, dati anagrafici dell'agente, numero di iscrizione all'Albo e denominazione dell'impresa di assicurazione mandante), con sede legale in .......................... (città); con l'inquadramento di ......................, previsto dal contratto collettivo di settore.......................................(indicare la tipologia del contratto di lavoro applicato);
- di avere svolto continuativamente l'attività di lavoro subordinato presso la suddetta agenzia di assicurazione dal ................al................... (indicare, altresì, eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro durata) con le seguenti mansioni: ....................................,
- di aver rivestito i seguenti inquadramenti contrattuali ..................................... negli anni..................... (precisare gli inquadramenti rivestiti per ogni anno del triennio continuativo compreso nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda).
Data ……………………………Firma.....................
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
ALLEGATO N. 5
(Pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario n.178)
Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione per titolo equipollente diprocuratore di agenzia, ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 3), della legge 7 febbraio 1979, n. 48.
All'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP -
Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Il sottoscritto (cognome e nome).............................................., nato a ..................., il..................,
codice fiscale..............................., residente in (c.a.p.) ............... (città) ........................................., Via ....................................,
chiede di essere iscritto nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 3), della legge n.48/1979.
Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, circa la decadenza dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara:
a)
di essere cittadino (indicare la
cittadinanza).................................;
b) di essere residente in .........Via.........................................n.
......;
c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c)
dell'art. 4 - comma 1 - della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere
ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità
giudiziaria che l'ha disposta);
d) il godimento dei diritti civili;
e) l'inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di
dichiarazione di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione
e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
f) l'inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o
sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni.
Al fine dell'iscrizione per il titolo equipollente previsto dall'art. 5, lett. c), punto 3) della legge n. 48/79, procuratore dell'agente riconosciuto dall'impresa, si uniscono le dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato 5A.
Allega, altresì:
-
l'originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione
governativa di 129,12 Euro, con la causale "Tassa per l'iscrizione
nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio
1979, n. 48" (da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 8003
intestato a Ufficio del Registro - Tasse CC. GG. - Roma, ovvero tramite mod.
F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega
bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del
destinatario il codice dell'Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza
dell'istante);
- copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data ........................ Firma ......................................
ALLEGATO 5A
(Pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario n.178)
(procuratore di agenzia)
Il sottoscritto
(nome e cognome).................................................,
nato a ............................... il ........................,
residente.............,
c.f..........................................................., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole degli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dall'iscrizione) e delle responsabilità e pene previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
- di essere stato nominato procuratore dall'agente (indicare dati anagrafici, recapito e numero di iscrizione all'Albo dell'agente e denominazione dell'impresa di assicurazione mandante) in data........................., con atto pubblico/scrittura privata (precisare data della relativa autentica se diversa dalla data di rilascio della procura e data della registrazione);
- di aver esercitato l'attività di procuratore dell'agente........................... .... (indicare dati anagrafici)in via continuativa dal...............al................. (precisare anche eventuali periodi di interruzione della procura e loro durata, nonché l'indirizzo della sede agenziale presso cui si è svolta l'attività);
- che tale nomina è stata riconosciuta dalla compagnia............................... in data ................................. e che il gradimento della procura è stato mantenuto sino al.........................(oppure è tuttora in essere).
Data .............................. Firma .......................................
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
ALLEGATO N. 6
(Pubblicato nella G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario
n.178)
Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione per titolo equipollente di subagente professionista ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 4), della legge 7 febbraio 1979 n. 48.
All'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP -
Servizio Albi - Sezione agenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Il sottoscritto (cognome e nome).............................................., nato a ..................., il..................,
codice fiscale..............................., residente in (c.a.p.)............... (città) ........................................., Via ....................................,
chiede di essere iscritto nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione ai sensi dell'art. 5, lett. c), punto 4), della legge n. 48/1979.
Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 e con le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, circa la decadenza dell'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara:
a) di essere cittadino (indicare la cittadinanza)....................................;
b) di essere residente in.................Via..............................n. ......;
c) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell'art. 4 - comma 1 - della legge n. 48/1979 (in caso affermativo, di avere ottenuto sentenza di riabilitazione, indicandone la data e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
d) il godimento dei diritti civili;
e) l'inesistenza di dichiarazioni di fallimento nei suoi confronti (in caso di dichiarazione di fallimento, indicare la data della sentenza di riabilitazione e l'Autorità giudiziaria che l'ha disposta);
f) l'inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Al fine dell'iscrizione per il titolo equipollente previsto dall'art. 5, lett. c), punto 2) della legge n. 48/79, subagente professionista, si uniscono le dichiarazioni sostitutive, di cui all'allegato 6A.
Allega, altresì:
- l'originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 129,12 Euro, con la causale "Tassa per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48" (da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a Ufficio del Registro - Tasse CC. GG. - Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice dell'Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza dell'istante);
- copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Data ...............................Firma ...................
ALLEGATO 6A
(Pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 156 del 7-7-2001- Suppl. Ordinario n.178)
(subagente professionista)
Il sottoscritto nome e
cognome......................................... nato a
.............................. il ........................,residente
a..............
c.f..........................................................................,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole degli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dall'iscrizione) e delle responsabilità e pene previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
- di aver ricevuto in data..................... l'incarico subagenziale dall'agente.......................................... (indicare dati anagrafici dell'agente, recapito e numero di iscrizione nell'Albo e denominazione sociale dell'impresa di assicurazione che ha conferito il mandato agenziale; in caso di conferimento da parte del delegato di società agenziale, indicare altresì la denominazione o ragione sociale, la partita I.V.A. e il codice fiscale della società stessa);
- di essere stato iscritto in data .............. presso la Camera di Commercio di.................................. (città) come ditta individuale/società ................................. (in caso di forma societaria indicare ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. e codice fiscale, carica sociale rivestita e durata della stessa), con numero di iscrizione .................;
- che presso la stessa Camera di Commercio risulta quale data di inizio di attività il ..............e quale attività esercitata......................(indicare la tipologia);
- di aver svolto l'attività di subagente dal..................al..................... in modo continuativo (in caso contrario, indicare i periodi di interruzione e la loro durata);
- di aver sopportato l'onere della gestione della subagenzia a proprio rischio e spese, nonche' di aver esercitato prevalentemente ed abitualmente l'attività subagenziale con l'esclusione di ogni altra attività imprenditoriale o lavorativa subordinata o autonoma;
- che l'agente preponente............................................... ha erogato per gli anni............................(indicare un biennio ricompreso nei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda) le seguenti provvigioni .......................... (indicare le provvigioni distinte per anno di competenza e al lordo delle ritenute d'acconto, come da certificazione del sostituto di imposta) e che lo stesso non ha sopportato oneri e costi riguardanti la subagenzia (in caso contrario indicare tipologia e importi delle spese, distinti per anno di competenza);
- che i redditi percepiti e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, per il biennio considerato sono i seguenti:
(qualora l'attività subagenziale sia stata svolta quale persona fisica)
1.
redditi complessivi (risultanti dal quadro N dei modelli fiscali) pari a euro
........ per l'anno ........... e a euro ..........per l'anno.............;
2. ricavi di impresa (risultanti dal quadro G dei modelli fiscali) pari a euro
.......... per l'anno ........... e a euro......... per l'anno ............;
3. reddito d'impresa (risultanti dal quadro G dei modelli fiscali) pari a
euro...........per l'anno ........... e a euro......... per l'anno
............;
(qualora l'attività subagenziale sia stata svolta in forma societaria)
1.
ricavi d'impresa (risultanti dai modelli fiscali della società) pari a
euro............. per l'anno ........... e a euro.........per l'anno..........;
2. reddito d'impresa (risultante dai modelli fiscali della società) pari a
euro.........per l'anno ........... e a euro.........per l'anno..........;
3. quota di partecipazione agli utili pari al ........ (risultante dal quadro
"dati relativi ai singoli soci");
4. redditi complessivi (risultanti dal quadro N dei modelli fiscali del
subagente) pari a euro.............per l'anno....... e a euro...........per
l'anno..............;
- che, per il biennio considerato, non sono stati dichiarati e percepiti altri redditi (in caso contrario indicare gli importi dei rispettivi quadri dei modelli fiscali, specificandone la natura e la provenienza).
Data ………………..Firma........................
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Cap. 3 - La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Con il DPR 7 dicembre 1995 n. 581 è stato emanato il Regolamento di attuazione dell’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile, che ha unificato il registro delle società ed il registro delle ditte, creando un archivio unico di tutti gli operatori economici. La domanda di iscrizione deve essere presentata dall’imprenditore entro trenta giorni dall’inizio dell’attività e l’ufficio deve provvedere all’iscrizione entro il termine di dieci giorni dalla protocollazione della domanda. Alla Camera di Commercio è dovuto un diritto annuale che, secondo la tariffa valida per il 2003, è di euro 88 per le ditte individuali, di euro 160 per le società di persone e di euro 373 per le società di capitali, con maggiorazione se il fatturato supera euro 516.456,90.
Per effetto del DL 23 dicembre 1977, n. 942 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, gli Agenti di assicurazione hanno il diritto-dovere di iscriversi all’Elenco nominativo esercenti attività commerciali tenuto dalla Camera di Commercio, purché siano titolari o gestori di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei suoi familiari, abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Obbligati all’iscrizione sono le persone fisiche che esercitano l’attività di imprenditori, i soci amministratori di società in nome collettivo ed i soci accomandatari di società in accomandita semplice. A partire dal 1° gennaio 1997 a norma dell’art. 1, commi da 202 a 208, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 sono tenuti all’iscrizione anche i soci di società di capitali (a responsabilità limitata o per azioni), che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, pur se in questi casi la responsabilità nell’impresa è limitata alla quota del capitale sociale sottoscritta da ciascun socio. Quindi questi soggetti sono interessati sia dal contributo INPS dei commercianti per la propria quota di reddito societario che dal contributo INPS delle collaborazioni coordinate e continuative (10%) per eventuali compensi percepiti come amministratori della società. L’aspetto contributivo previdenziale di questa iscrizione viene trattato nell’apposito capitolo.
Cap. 4 - L’Accordo nazionale Imprese-Agenti.
Come già abbiamo
avuto modo di evidenziare, contrariamente ai principi generali del diritto, per
gli Agenti di assicurazione la gerarchia delle fonti che disciplinano
giuridicamente la loro attività risulta modificata per effetto di quanto
stabilito dall’art. 1753 del codice civile, secondo il quale le disposizioni
contenuto nel Capo X sul contratto di agenzia si applicano anche al contratto
di agenzia di assicurazione, purché tali disposizioni non siano state derogate
da accordi collettivi con efficacia normativa e dagli usi, e purché esse siano
compatibili con la natura dell’attività assicurativa. Ne consegue che al
rapporto di agenzia saranno applicate in primis le norme degli accordi
collettivi, poi quelle rilevabili dagli usi ed infine quelle previste dal
pacchetto di norme sul contratto di agenzia del codice civile (articoli
da 1742 a 1752).
Le singole parti potranno poi regolare nella lettera di nomina gli aspetti non
disciplinati dall’accordo nazionale o modificare in senso più favorevole per
l’Agente, che rappresenta la parte più debole del rapporto, le materie trattate
dal contratto collettivo. Tra l’accordo collettivo e la singola lettera di
nomina, spesso si inseriscono patti stipulati tra la singola Società di
assicurazione ed il rispettivo gruppo aziendale degli Agenti, con il quale
vengono concordate modifiche, anch’esse più favorevoli per gli Agenti, ma
soprattutto vengono regolamentati aspetti peculiari che attengono alle singole
realtà aziendali. L’accordo collettivo, comunque, assume una particolare
preminenza nella disciplina del rapporto Imprese-Agenti.
Detto che l’accordo collettivo del 1951 ha avuto il riconoscimento erga omnes e quindi è derogabile soltanto in senso più favorevole per l’Agente, passiamo ad esaminare i principali istituti trattati dall’accordo attualmente vigente, che è quello stipulato tra l’organizzazione delle Imprese (ANIA) e le sigle più rappresentative della categoria degli Agenti (SNA e UNAPASS).
Questi i punti salienti.
L’art. 1 delimita l’ambito nel quale opera l’Accordo stabilendo che esso regola esclusivamente i rapporti tra gli Agenti e le Imprese ed individua la sfera di applicazione dell’Accordo stesso escludendo i subagenti comunque denominati, i gerenti delle agenzie in economia dipendenti delle Imprese e gli Agenti non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo a proprio carico operanti per le gestioni in economia.
Con l’art. 2 l’Accordo definisce la figura dell’Agente, precisando che per Agente di assicurazione si intende colui che, iscritto all’Albo nazionale degli Agenti di assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia. Vengono poi dettagliatamente elencate le pattuizioni che devono essere scritte sul contratto di agenzia: parte che conferisce l’incarico (direzione dell’Impresa o gestione in economia), decorrenza, zona, compiti, impegno dell’Impresa a formulare identiche quotazioni per uno stesso affare presentato da più agenzie, distinta provvigionale, cauzione a carico dell’Agente (condizioni, forma e criteri di adeguamento), regime di esclusiva adottato (Agente in esclusiva bilaterale assoluta oppure Agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie, oppure Agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio cosiddetta esclusiva unilaterale, oppure infine Agente senza esclusiva di marchio né di territorio cosiddetto plurimandato), disciplina delle utenze, richiamo all’Accordo nazionale Agenti con l’intesa che esso potrà essere derogato soltanto ove esplicitamente ammesso ovvero quando si tratti di deroga a favore dell’Agente. L’articolo prosegue precisando che l’incarico agenziale può essere conferito con o senza procura e che il contratto di agenzia può essere stipulato anche con più Agenti, nel qual caso si ha il contratto di coagenzia e gli Agenti per operare devono dar vita ad una società irregolare da enunciare presso l’Ufficio del Registro, da iscrivere alla Camera di Commercio e da denunciare all’Ufficio IVA. A questo riguardo ci corre l’obbligo di precisare che la coagenzia non è più consentita per effetto di quanto disposto dal DPR n. 581 del 7/12/1997, istitutivo del regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993, che ha imposto alle società irregolari di trasformarsi in società commerciali regolarmente costituite entro il 30/6/1997 ed ha inibito di fatto alle Camere di commercio di accettare l’iscrizione di società irregolari. Ciò, nonostante che la possibilità di costituire società irregolari o di fatto sia esplicitamente ammessa da un’altra legge dello Stato e cioè dall’Accordo nazionale Imprese-Agenti stipulato il 10/10/1951, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 25/5/1961 con DPR del 18/3/1961 e così reso obbligatorio erga omnes. Il mandato può essere rilasciato ad ogni tipo di società commerciale prevista dal codice civile, ma ci sono alcune Imprese che ammettono soltanto società di persone (s.n.c. oppure s.a.s.) escludendo le società di capitali (s.r.l., s.a.p.a. o s.p.a.). Nel caso di mandato rilasciato a società, questa deve indicare la persona iscritta all’Albo (legale rappresentante od altro soggetto delegato allo svolgimento dell’attività agenziale) che risponda nei confronti dell’Albo, della Compagnia e del mercato, per la conduzione dell’agenzia.
L’art. 2 bis contiene la disciplina dell’uscita e dell’ingresso di soci nella compagine della società commerciale titolare di mandato e, mediante scambio di lettere, le parti hanno convenuto sulla esigenza che gli statuti agenziali abbiano contenuti conformi alle disposizioni dell’Accordo nazionale.
L’art. 3 definisce gli esercizi annuali, le provvigioni ed i premi.
Per quanto riguarda la cauzione che l’Agente deve prestare all’Impresa a garanzia dell’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto, l’art. 4 precisa che la forma può essere in contanti, in titoli, in fideiussione bancaria oppure assicurativa. L’importo della cauzione non può essere reclamato dall’Agente a conguaglio con quanto l’Agente stesso deve alla Compagnia, ma deve essere restituito al titolare entro 12 mesi dallo scioglimento del rapporto, sempre che l’Agente abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla riconsegna dell’agenzia.
L’art. 5 considera la possibilità che l’Agente si avvalga di procuratori, purché graditi all’Impresa e da questa riconosciuti. Si ricorda che l’attività di procuratore dell’Agente esercitata continuativamente per almeno due anni costituisce titolo equipollente dell’esame di idoneità per l’iscrizione all’Albo Agenti.
L’Accordo prosegue (art. 6, 6 bis e 6 ter) con la descrizione dei quattro regimi di esclusiva, che abbiamo già elencato. A questo proposito desideriamo precisare che è ancora giacente nelle aule parlamentari, un progetto di legge, primo firmatario il senatore Gambini, sulla disciplina del rapporto di agenzia assicurativa. Il punto più importante della proposta è appunto la regolamentazione dell’esclusiva che ammette soltanto due ipotesi: una rigida esclusiva reciproca, sia di marchio a carico dell’Agente sia di territorio a carico dell’Impresa con corrispondenti diritti per l’altra parte, oppure la totale assenza di esclusiva per entrambe le parti. Con il fine dichiarato dai presentatori di ricercare un riequilibrio nei rapporti individuali e collettivi, determinando contestualmente una crescita del mercato per lo stimolo alla concorrenza sul prezzo e sulla qualità del servizio, che soltanto la diffusione del plurimandato può favorire. E’ una iniziativa di notevole rilevanza alla quale la categoria degli Agenti guarda con fiducia per l’avvenire della professione.
L’Accordo passa poi a trattare della competenza degli affari e quindi del riconoscimento della provvigione da parte dell’Impresa in relazione al territorio sul quale operano i singoli Agenti ed in relazione alle modalità di acquisizione dei contratti (art. 7).
Gli articoli 8 e 8 bis passano poi ad esaminare e disciplinare la riduzione del portafoglio agenziale, il cosiddetto "scorporo", fissando le regole per determinare l’entità massima del volume di portafoglio oggetto, nel tempo, del provvedimento ed il compenso spettante all’Agente.
L’art. 9 regolamenta gli storni provvigionali a carico dell’Agente nei casi in cui la singola polizza non abbia raggiunto la durata pattuita e l’Agente abbia percepito il suo compenso in forma precontata al perfezionamento del contratto: alla regola generale si contrappongono alcune eccezioni, per le quali l’Agente è esonerato dalla rifusione, quali la morte dell’Assicurato nell’assicurazione infortuni e malattie, disposizioni di legge, guerra, fallimento della Ditta contraente dopo almeno due annualità di durata del contratto, incasso di una penale prevista dalle condizioni generali per anticipata annullazione, risoluzione contrattuale disposta dall’Impresa a seguito di sinistro senza possibilità di ripresa del rischio a condizioni di tariffa.
L’art. 10 tratta di casi particolari di incasso di premi e l’art. 11 stabilisce che le imposte e tasse riguardanti la gestione dell’agenzia sono a carico dell’Agente.
L’art. 12 fissa le cause di scioglimento del contratto di agenzia, che vale la pena di sottolineare: cancellazione dall’Albo, morte, invalidità totale, limiti di età, recesso per giusta causa, recesso "ad nutum".
Con l’art. 12 A viene determinata la modalità di calcolo di una somma aggiuntiva di riferimento, spettante all’agente nei casi previsti dall’Accordo.
Gli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater fissano rispettivamente le modalità dello scioglimento del contratto di agenzia con motivazione ed arbitrato, dello scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi (che può dar luogo, a scelta dell’agente, alla liquidazione delle indennità maggiorate di una somma aggiuntiva oppure alla rinuncia delle indennità da parte dell’agente con liberalizzazione del portafoglio), e dello scioglimento del contratto senza motivazione.
Gli articoli da 13 a 19 determinano le modalità di calcolo del preavviso dovuto per le diverse cause di scioglimento e della corrispondente indennità sostitutiva.
L’art. 20 disciplina il riconoscimento delle provvigioni dovute all’Agente dopo lo scioglimento del rapporto in relazione ad incassi eseguiti dall’Agente subentrante per particolari titoli sui quali si è ritenuto competa un compenso all’Agente cessato.
Per il recesso per giusta causa intimato dall’impresa (art. 18 bis), viene concessa all’agente la facoltà di ricorrere ad un Collegio unico nazionale di conciliazione ed arbitrato, di recente istituzione, per la valutazione dei motivi posti a fondamento del recesso; se la giusta causa risulterà infondata, all’agente spetteranno le indennità normali maggiorate del doppio della somma aggiuntiva di riferimento.
L’art. 21 consente deroghe all’Accordo quando a succedere nella gestione dell’agenzia è chiamato un familiare dell’Agente cessato e l’art. 22 riconosce all’Agente cessato il diritto ad ottenere un certificato di gestione.
L’art. 23 fissa le modalità di riconsegna dell’agenzia dopo lo scioglimento del rapporto.
Gli articoli da 24 a 35 stabiliscono i criteri di calcolo dell’indennità di fine mandato dovuta dall’Impresa che si fonda essenzialmente sulla differenza tra il monte premi di fine gestione e quello iniziale, sugli incassi eseguiti e sulle provvigioni percepite, e vengono inoltre determinate le modalità di pagamento.
L’art. 36 disciplina i casi di variazione in aumento del numero dei titolari di un’agenzia.
L’art. 37 stabilisce che l’Impresa ha diritto di rivalsa verso l’Agente subentrante per quanto riguarda le indennità pagate all’Agente cessato (totalmente o parzialmente in caso di scorporo) e fissa le modalità di pagamento in funzione dell’anzianità dello stesso Agente cessato.
L’art. 38 riconosce gli istituti creati per la previdenza dell’Agente, quali la Cassa di previdenza ed il Fondo pensioni.
L’art. 39 contiene il rinvio alle norme di legge per quanto non regolato dall’Accordo.
L’art. 40 riconosce i trattamenti in atto più favorevoli per l’Agente.
Gli articoli 41 e 42 introducono norme transitorie per il passaggio dai preesistenti regimi di esclusiva a quelli attuali.
L’art. 43 istituisce una Commissione paritetica nazionale con il compito di osservare l’applicazione delle norme dell’Accordo.
L’art. 44 infine fissa la decorrenza e la scadenza dell’Accordo rispettivamente al 23 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2006.
Cap. 5 - Il contratto di agenzia.
E’ la cosiddetta
"lettera di nomina" che raccoglie le pattuizioni costituenti il
contratto di agenzia. Non esiste un testo ufficiale concordato tra gli organi
rappresentativi delle parti (Imprese e Agenti), ma l’Accordo nazionale si
limita ad affermare al riguardo alcuni principi, tra i quali si segnalano:
- la necessità della forma scritta;
- gli elementi essenziali che la lettera deve contenere: parte che conferisce l’incarico (direzione dell’Impresa o gestione in economia), decorrenza, zona, compiti, impegno dell’Impresa a formulare identiche quotazioni per uno stesso affare presentato da più agenzie, distinta provvigionale, cauzione a carico dell’Agente (condizioni, forma e criteri di adeguamento), regime di esclusiva adottato (Agente in esclusiva bilaterale assoluta oppure Agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie, oppure Agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio cosiddetta esclusiva unilaterale, oppure infine Agente senza esclusiva di marchio né di territorio cosiddetto plurimandato), disciplina delle utenze, richiamo all’Accordo nazionale Agenti con l’intesa che esso potrà essere derogato soltanto ove esplicitamente ammesso ovvero quando si tratti di deroga a favore dell’Agente;
- la possibilità di conferire la procura da parte dell’Impresa;
- la possibilità che il contratto venga stipulato con più agenti, nel qual caso si ha il contratto di coagenzia (questa eventualità non è più consentita, perché sarebbe necessario operare con società irregolare o di fatto, vietate da norme di legge intervenute successivamente alla stipulazione dell’Accordo);
- la possibilità che il contratto venga stipulato con una società regolarmente costituita, nel qual caso devono essere preventivamente indicati dalla società stessa i legali rappresentanti e coloro che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell’attività agenziale, con la previsione che eventuali modifiche della compagine societaria sono soggette all’approvazione dell’Impresa ed in mancanza il contratto si risolve di diritto.
Successivamente alla stipula del contratto di agenzia, l’Agente dovrà assumere importanti decisioni in merito a:
- corresponsione di un contributo annuo integrativo fisso di euro 155,00 sul proprio conto individuale esistente presso il Fondo pensioni per gli Agenti professionisti, che determina il pagamento di pari importo da parte dell’Impresa, operazione quindi consigliabile perché serve a migliorare, anche se in misura modesta, il trattamento pensionistico alla fine dell’attività lavorativa (utilizzare il facsimile di lettera allegato al secondo protocollo di intesa dell’Accordo);
- scelta della disciplina che dovrà regolare il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 12, 2° comma: scioglimento del contratto con motivazione ed arbitrato (art. 12bis) oppure senza motivazione (art. 12ter), con l’avvertenza che se l’Agente decide per la prima modalità non dovrà fare alcuna comunicazione, se decide invece per la seconda modalità dovrà seguire le indicazioni previste dal terzo protocollo di intesa allegato all’Accordo e far pervenire all’Impresa, entro nove mesi dalla data di conferimento dell’incarico, una lettera raccomandata contenente la sua decisione;
- possibilità, per gli Agenti che prima della decorrenza del vigente Accordo operavano in regime di esclusiva bilaterale in conformità all'art. 1743 del codice civile, di richiedere di essere inseriti nel regime 2 (esclusiva di marchio ed esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie) o nel regime 3 (esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio, e cioè esclusiva unilaterale, detta anche "zoppa"), oppure - con il consenso espresso dell’Impresa - nel regime 1 (esclusiva bilaterale assoluta) o nel regime 4 (assenza di esclusiva sia di marchio che di territorio, e cioè plurimandato), con l’avvertenza che in caso di mancata richiesta dell’Agente o di mancato accordo con l’Impresa, rimarrà ferma la situazione in atto ed il rapporto resterà regolato dall’Accordo 1981 con le sole modifiche di cui al quarto protocollo di intesa dell’Accordo 1994 (per le modalità e per l’effetto della comunicazione dell’Agente si invita a leggere attentamente l’art. 42 dell’attuale Accordo, che contiene una dettagliata descrizione delle operazioni); agli Agenti già in esclusiva unilaterale, cioè "zoppa" (che sono la stragrande maggioranza) o senza esclusiva, cioè i plurimandatari, non è richiesta alcuna comunicazione, perché è automatico l’inserimento dei regimi 3 e 4 rispettivamente.
Il contratto di agenzia può essere modificato, ovviamente in senso più favorevole per l’Agente, da contratti integrativi aziendali che interessano particolari materie.
Cap. 6 - L’impresa familiare.
L’art.
230bis, inserito nel codice civile per effetto della legge n. 151 del 19 maggio 1975
riguardante la riforma del diritto di famiglia, introduce l’istituto
dell’impresa familiare che viene posta in atto, nel nostro campo, quando ad un
Agente che opera in forma individuale (cioè con lettera di nomina rilasciata
alla sua persona) collaborano in modo continuativo e prevalente nello
svolgimento dell’attività agenziale altri soggetti e precisamente il coniuge,
parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado. La conseguenza
sul piano fiscale è che il reddito dell’agenzia viene suddiviso tra i
partecipanti all’impresa familiare, in misura pari alla quota attribuita a
ciascun collaboratore. La normativa fiscale, attualmente vigente, si applica a
condizione che:
- i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta (quindi entro il 31 dicembre dell’anno precedente), recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
- la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta (non è quindi più sufficiente una collaborazione svolta solamente nell’ambito della famiglia, come era consentito dalla normativa fiscale previgente, né una collaborazione occasionale o saltuaria);
- ciascun familiare attesi, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Cap. 7 - L’associazione in partecipazione.
Quando il mandato
agenziale è rilasciato a società regolarmente costituita ed all’attività
agenziale partecipano familiari della persona, iscritta all’Albo, che ha la
responsabilità della conduzione (legale rappresentante della società o delegato
allo svolgimento dell’attività agenziale), non è possibile ricorrere all’impresa
familiare perché non può ovviamente essere rispettato il requisito del rapporto
di matrimonio, parentela o affinità nei confronti dell’imprenditore, che non è
una persona fisica ma una persona giuridica.
Si possono però conseguire gli stessi vantaggi sul piano fiscale, propri dell’impresa familiare (che consistono nella ripartizione del reddito dell’impresa tra i collaboratori che partecipano all’attività agenziale), ricorrendo all’istituto dell’associazione in partecipazione, che naturalmente può riguardare come associante sia persone fisiche che giuridiche, e come associate anche persone fuori dell’ambito familiare dell’iscritto all’Albo che ha la responsabilità dell’agenzia.
Negli articoli dal 2549 al 2554, il codice civile detta le norme che riguardano questo istituto, che viene definito come un contratto mediante il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili ed eventualmente anche alle perdite in proporzione al suo apporto) della sua impresa o di uno o più affari (caso meni frequente nell’attività di agenzia assicurativa) verso il corrispettivo di un determinato apporto. Questo può essere costituito sia da una somma di danaro che da beni mobili o immobili e anche da una prestazione di lavoro, come accade appunto per l’associato in partecipazione di un Agente di assicurazione. L’associato rimane unico titolare dell’agenzia e non è obbligato a chiedere particolari autorizzazioni o pareri all’associato, né a fornire informazioni all’associato stesso, ad eccezione del diritto di quest’ultimo al rendiconto annuale della gestione. Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, attualmente di euro 129,11.
Per quanto riguarda le imposte dirette, il reddito dell’associante Agente resta di impresa e la partecipazione agli utili corrisposta all’associato è per lo stesso Agente una voce di costo che pertanto deve seguire la regola della competenza. Il reddito dell’associato con apporto di solo lavoro, invece, è reddito di lavoro autonomo e come tale deve seguire il criterio di cassa. Sugli utili attribuiti dall’associante, questi applicherà una ritenuta del 20%, che verserà all’Erario (cod. 1041) entro il 16 del mese successivo.
Cap. 8 - La figura dell’Agente ed il quadro normativo di riferimento.
Per il combinato disposto dell’art. 51 del DPR n. 917 del 22/12/1986 e dell’art. 2195 del codice civile, il reddito prodotto dall’Agente di assicurazione, che svolge una attività ausiliaria rispetto a quella esercitata dalle Compagnie di assicurazione, è classificabile ai fini delle imposte dirette come reddito di impresa. E per una forzatura della norma fiscale, tale classificazione resta confermata, anche se non vi è organizzazione in forma di impresa. Il reddito di esercizio viene pertanto determinato secondo le risultanze del conto dei profitti e delle perdite ricavate dalle scritture contabili.
L’inserimento nel DPR n. 600 del 29/9/1973 (avvenuto a mezzo del DL n. 953 del 30/12/1982) dell’art. 25bis, istituisce l’obbligo della ritenuta d’acconto a carico dei percettori di provvigioni assicurative, con l’eccezione, tra le altre, di quelle ricevute dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle Compagnie di assicurazione; restano quindi escluse dalla normativa tutte le provvigioni percepite dagli agenti direttamente dalla propria Mandante e quelle percepite, nei rapporti di coassicurazione, direttamente da altre Compagnie o dalle loro gestioni in economia (gerenze).
La ritenuta viene effettuata a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (agenzie condotte in forma individuale o di società di persone) o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (agenzie affidate a società di capitali) dovute dai percipienti, con obbligo di rivalsa, e verrà utilizzata dagli interessati in sede di dichiarazione annuale dei redditi. La ritenuta, quando è dovuta, è attualmente del 23% ed è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni, ma se i percipienti dichiarano ai propri committenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi la ritenuta è commisurata al 20%. In pratica, quindi, la ritenuta è dell'11,50% nel primo caso e del 4,60% nel secondo caso.
La qualificazione di impresa, ai fini fiscali, dell’attività di agente di assicurazione comporta per questi l’obbligo di rispettare il criterio di competenza per l’assegnazione dei ricavi e dei costi; e cioè le operazioni contabili devono essere rilevate e attribuite agli esercizi ai quali tali operazioni si riferiscono e non a quelli in cui si concretizzano rispettivamente gli incassi ed i pagamenti relativi. Ciò deve avvenire se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, tali voci di ricavo o di costo siano rilevabili in modo certo nel senso che deve risultare certa la loro esistenza per fatto inequivocabile, e siano inoltre determinati o determinabili nel senso che il loro ammontare deve essere individuato in modo preciso da elementi determinati quali la fattura, il preventivo, il contratto, etc., oppure il loro ammontare deve essere determinabile attraverso elementi di calcolo precisi.
Merita a questo riguardo segnalare una peculiarità specifica dell’attività degli agenti di assicurazione, e cioè il riconoscimento di una sopraprovvigione, altrimenti definita incentivazione o "rappel", da parte della Compagnia mandante al raggiungimento di predeterminati traguardi di produzione o di incasso. Il pagamento di tali competenze avviene necessariamente nel corso dell’esercizio successivo a quello di riferimento, ma se l’agente è obiettivamente in grado di stabilirne nei termini anzidetti la certezza del conseguimento del corrispettivo e la determinazione o determinabilità dell’importo, questa voce di ricavo deve essere attribuita all’esercizio in cui è maturato il diritto attraverso una scrittura di rateo attivo.
Cap. 9 - L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Questo tributo è entrato in vigore dal 1° gennaio 1998 e riguarda coloro che svolgono attività imprenditoriale o professionale, sia in forma individuale che societaria o associata. Quali imprenditori, quindi, sono compresi anche gli agenti di assicurazione. Il legislatore ha stabilito che questa nuova imposizione vada a sostituire l’ILOR, l’ICIAP, la tassa di concessione governativa sulla partita IVA, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese ed i contributi per il servizio sanitario nazionale, sia per il titolare dell’impresa che per il personale dipendente; queste voci di costo sono pertanto soppresse.
L’IRAP è calcolata nella misura del 4,25% (con facoltà per le singole regioni di variare l'aliquota entro il limite dell'1% differenziandola per attività e per soggetti passivi di imposta) sul valore aggiunto prodotto dall’attività, che orientativamente è pari al reddito netto determinato ai fini delle imposte dirette (IRPEF o IRPEG) diminuito degli interessi attivi e delle plusvalenze e aumentato dei costi relativi al personale dipendente o assimilato (compresi oneri sociali e TFR, esclusi contributi per INAIL e spese relative agli apprendisti e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro nei limiti del 70%), dei costi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, dei compensi erogati a terzi in esecuzione di collaborazioni coordinate e continuative (compresi compensi agli amministratori della società titolare di mandato agenziale), degli utili erogati agli associati in partecipazione, degli interessi passivi (compresi quelli relativi ai contratti di leasing).
L'importo così determinato si riduce di una deduzione forfetaria eventualmente spettante. Poiché le provvigioni assicurative costituiscono compensi corrisposti per prestazioni relative ad attività commerciali (non di lavoro autonomo), le stesse sono sempre deducibili ai fini IRAP anche se occasionali, non essendo esplicitamente prevista tale esclusione, che vale soltanto per il lavoro autonomo, come oramai consolidato perché riconosciuto da autorevoli commentatori.
Cap. 10 - Le imposte dirette (IRPEF e IRPEG).
Ai fini delle imposte dirette sul reddito, gli agenti di assicurazione sono interessati all’IRPEF se la titolarità del mandato è attribuita ad una ditta individuale oppure ad una società di persone, ed all’IRPEG se il mandato è conferito ad una società di capitali.
Per quanto riguarda la ditta individuale, obbligata come persona fisica alla compilazione del modello "UNICO – Persone fisiche", il reddito derivante dalla gestione dell’agenzia deve essere dichiarato nel quadro RF nel caso di contabilità tenuta in forma "ordinaria" oppure nel quadro RG nel caso di contabilità tenuta in forma "semplificata"; tale reddito dovrà poi essere sommato a tutti gli altri redditi del soggetto ed il totale costituirà il reddito complessivo sul quale, dopo aver effettuato le deduzioni e le detrazioni ammesse, sarà calcolata l’imposta; l’agente sarà tenuto a calcolare sul reddito d’impresa, dopo aver effettuato le variazioni in aumento e diminuzione previste dalla normativa, l’IRAP ed a pagare l’imposta all’Erario.
La società di persone (s.n.c. o s.a.s.) è invece obbligata alla compilazione del modello "UNICO – Società di persone" ed il reddito derivante dalla gestione dell’agenzia deve essere dichiarato nel quadro RA nel caso di contabilità tenuta in forma "ordinaria" oppure nel quadro RB nel caso di contabilità tenuta in forma "semplificata"; su tale reddito la società apporterà le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla legge istitutiva dell’IRAP e pagherà l’imposta relativa.
La società inoltre effettuerà la ripartizione dell’utile fiscale e delle ritenute d’acconto subite tra i vari soci, rilasciando a ciascuno di essi il relativo prospetto; il socio indicherà gli importi di sua spettanza nel quadro RH della propria dichiarazione personale che, come per la ditta individuale, andrà sommato a tutti gli altri redditi del soggetto per la determinazione dell’imposta dovuta complessivamente.
Cap. 11 - Le imposte indirette (IVA, registro, bollo, concessioni governative, smaltimento rifiuti solidi urbani).
L’Agente di assicurazione, che svolga esclusivamente l’attività di intermediazione, pone in atto soltanto operazioni, quali i corrispettivi delle sue prestazioni e cioè le provvigioni, che, per effetto di esplicita ammissione legislativa, sono dichiarate esenti dall’applicazione dell’IVA (art. 10 primo comma numero 9 del DPR n. 633 del 26/10/1972).
Non dovrebbe pertanto avere alcun gravame in ordine a questa imposta, ma è invece obbligato alla tenuta dei prescritti registri pur se, ma soltanto a partire dal 1991, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale (e conseguentemente dalle liquidazioni periodiche) se nell’esercizio non ha compiuto operazioni imponibili, come si verifica quando ad esempio l’Agente vende occasionalmente un bene strumentale dismesso.
A norma dell'art. 10, punto 27 quinques sono esenti da IVA le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell'imposta. Rientra in questo caso la vendita da parte dell'agente di un bene strumentale, in particolare la sua autovettura (vedasi anche capitolo 23).
A partire dall’esercizio 1989 ha trovato applicazione anche nei confronti degli agenti di assicurazione l’ICIAP, per la quale la categoria ritenne appropriato l’inquadramento nel settore V che comprende, tra gli altri, gli intermediari del commercio; come tali infatti gli agenti di assicurazione erano stati in precedenza definiti dalla stessa Amministrazione finanziaria (art. 51 Testo Unico delle imposte sui redditi nonché applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni e poi il regime forfettario introdotto con la legge Visentini ter). Anche l’ICIAP è stata soppressa a partire dall’1/1/1998 perché assorbita dall’IRAP, ma è opportuno fare questa segnalazione perché è ancora in corso un lungo contenzioso con alcune Amministrazioni comunali che vorrebbero applicare la tariffa del settore IX.
Purtroppo 2 sentenze della Corte di Cassazione sono state contrarie alla tesi sostenuta dagli Agenti per i quali è quindi consigliabile accedere alla sanatoria dei tributi locali se adottata dal proprio Comune.
Per quanto riguarda l’imposta di registro, la stessa può trovare applicazione per gli agenti di assicurazione nell’enunciazione di società di fatto che però ora non sono più consentite, nella costituzione e regolarizzazione di società in genere, nella locazione di beni immobili non soggetti ad IVA ed in ogni atto traslativo a titolo oneroso. Non può invece colpire l’avviamento commerciale in quanto il portafoglio clienti, nel quale l’avviamento stesso si concretizza, deve essere restituito alla Compagnia allo scioglimento del contratto di agenzia e quindi tra l’Agente uscente e l’Agente subentrante non si stabilisce alcun rapporto economico, né il primo percepisce da parte della Compagnia né tanto meno del subentrante alcun corrispettivo per la cessione dell’azienda; riceve esclusivamente dalla Compagnia una indennità di fine rapporto che ha diversa natura giuridica e precisamente, secondo la costante dottrina e giurisprudenza, di corrispettivo proporzionale alla prestazione svolta dall’Agente durante il mandato, sancita dall’art. 1751 del codice civile, regolamentata dall’Accordo nazionale Imprese-Agenti, che ha una precisa disciplina fiscale con il criterio della tassazione separata per le persone fisiche e normalmente della tassazione ordinaria per le società di persone e di capitali. Torneremo su questo specifico argomento con uno dei capitoli seguenti.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, secondo una espressa disposizione di legge (art. 34, comma 5 del DPR n. 601 del 20/9/1973 che riprende il disposto dell’art. 16 della Legge n. 1216 del 29/10/1961), sono esclusi dall’applicazione del tributo, oltre ai contratti di assicurazione, tutti gli atti inerenti alla gestione ed esecuzione dei contratti medesimi e quindi da questa imposta resta esclusa l’intera attività dell’agenzia.
A partire dal 1° gennaio 1996 è stata soppressa la tassa annuale di concessione governativa dovuta dagli iscritti all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione istituito con la Legge n. 48 del 7/2/1979. Il tributo è rimasto soltanto come tassa di iscrizione o di reiscrizione per chi, non avendo ricevuto mandati per un quinquennio, viene cancellato dalla seconda sezione e presenta domanda per essere riammesso. Una tassa di concessione governativa è dovuta in occasione della vidimazione dei registri prescritti dalla legge per la tenuta della contabilità ed in proposito si rinvia ad apposito capitolo.
Un rapido accenno merita la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che è dovuta da tutti coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte. Era commisurata alla superficie utilizzata ma questo criterio doveva essere sostituito da una nuova tariffa a partire dal 1999, composta da una quota determinata in relazione al costo del servizio e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferita, all’entità dei costi di gestione e al servizio fornito. Al momento questa nuova tariffa non è stata ancora varata, ma i comuni possono adottare i nuovi criteri in via sperimentale.
Cap. 12 - La contabilità ordinaria e semplificata.
Secondo la vigente normativa fiscale, esistono due modalità di tenuta della contabilità: ordinaria con formazione del bilancio di esercizio e semplificata. Sono obbligati a tenere la contabilità ordinaria tutte le società di capitali (s.r.l., s.a.p.a. e s.p.a.) nonché le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) e le ditte individuali quando il loro volume di affari è superiore ad euro 309.874,14 per attività di prestazione di servizi (tale è quella degli Agenti di assicurazione) oppure ad euro 516.456,90 per le altre attività. Tengono invece la contabilità semplificata tutte le altre imprese che, però, possono optare per la contabilità ordinaria.
La contabilità ordinaria impone la tenuta dei seguenti libri (si omettono quelli non richiesti per l’attività degli Agenti di assicurazione): libro giornale, libro degli inventari, i registri prescritti ai fini dell'I.V.A. e cioè il registro degli acquisti ed il registro dei corrispettivi, le scritture ausiliarie degli elementi patrimoniali e dei componenti positivi e negativi di reddito (mastro), il registro dei beni ammortizzabili, i libri sociali prescritti dal Codice Civile per le società di capitali (libro soci, libro delle riunioni del consiglio di amministrazione, libro dei verbali delle assemblee, ecc.). Viene utilizzato il metodo della partita doppia attraverso la movimentazione dei conti, come strumenti di rilevazione contabile.
I libri obbligatori per la contabilità semplificata sono soltanto i libri prescritti ai fini dell'I.V.A. e cioè il registro degli acquisti ed il registro dei corrispettivi nonché il registro dei beni ammortizzabili; sui libri IVA sono annotate sia le operazioni soggette ad IVA che quelle non soggette ed in base a queste scritture si determina il reddito imponibile, con attribuzione di ricavi e costi all’esercizio di competenza.
Cap. 13 - La tenuta delle scritture contabili.
Dal 25.10.2001
l'art. 8, Legge 18.10.2001, n. 383 ha soppresso
l'obbligo di bollatura. Dal punto di vista civilistico, i libri contabili,
prima della loro messa in uso, devono essere numerati progressivamente e, solo
nel caso in cui una legge speciale preveda l'obbligo di bollatura o
vidimazione, devono essere bollati dall'Ufficio del Registro delle Imprese o da
un notaio. Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere numerati
progressivamente dal contribuente e non sono soggetti né a bollatura né a
vidimazione. Dal punto di vista fiscale, vengono esclusi dalla bollatura, pur
continuando ad essere richiesta la numerazione progressiva, i registri
rilevanti ai fini IVA, e le scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte
sui redditi fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile per il libro
giornale ed il libro degli inventari.
Non è più richiesta la numerazione progressiva preventiva, ma è sufficiente che venga attribuito un numero progressivo a ogni pagina prima del suo utilizzo. Pertanto, in caso di registri a fogli mobili o di registri tenuti in forma meccanizzata, è sufficiente che il singolo foglio o le singole pagine siano numerati prima dell'utilizzo del singolo foglio o prima della stampa della singola pagina.
Le imprese individuali e le società di persone debbono l'imposta di bollo con apposizione di marche nella misura di euro 20,66 ogni 100 pagine o frazione sia per il libro giornale che per il libro degli inventari. Le società di capitali debbono l'imposta di bollo con apposizione di marche nella misura di euro 10,33 ogni 100 pagine o frazione sia per il libro giornale che per il libro degli inventari, nonché la tassa di concessione governativa per gli stessi libri da pagare con mod. F24 (codice 7085) nella misura forfetaria di euro 309,87 ovvero 516,46 se il capitale sociale sia o meno inferiore ad euro 516.456,90.
Cap.
14 - Il pagamento delle provvigioni.
Una particolare
attenzione merita l’operazione di pagamento delle provvigioni ai collaboratori
(subagenti e produttori), ai mediatori ed alle Compagnie o loro agenti in
rapporto di coassicurazione, in relazione ai delicati obblighi imposti agli
agenti con l’introduzione della ritenuta d’acconto sui corrispettivi erogati.
Tali obblighi derivano dalla normativa introdotta nel DPR n. 600 del 29/9/1973 con l’art. 25 bis avente effetto dal 1° gennaio
1983 e rappresentano una assoluta novità in quanto per la prima volta viene
stabilita una ritenuta alla fonte sui compensi percepiti nell’ambito di un
reddito di impresa, in quanto fino ad allora la ritenuta alla fonte era
considerata tipica del reddito di lavoro autonomo (avvocati, notai, ecc.).
Come già enunciato in altra parte di questa Guida, la ritenuta d’acconto è posta a carico dei percettori di provvigioni assicurative, con l’eccezione, tra le altre, di quelle ricevute dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle Compagnie di assicurazione; restano quindi escluse dalla normativa tutte le provvigioni percepite dagli agenti direttamente dalla propria Mandante e quelle percepite, nei rapporti di coassicurazione, direttamente da altre Compagnie o dalle loro gestioni in economia (gerenze). La ritenuta viene effettuata a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (aziende condotte in forma individuale o di società di persone) o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (aziende gestite da società di capitali) dovute dai percipienti, con obbligo di rivalsa, e verrà utilizzata dagli interessati in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
La ritenuta, quando dovuta, è attualmente del 23% ed è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni, ma se i percipienti dichiarano ai propri committenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi la ritenuta è commisurata al 20%. In pratica, quindi, la ritenuta è dell'11,50% nel primo caso e del 4,60% nel secondo caso.
Relativamente ai requisiti che danno luogo alla riduzione della ritenuta dal 50% al 20%, il DM 16/4/1983 precisa che si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione del lavoro; ed agli stessi effetti si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali i subagenti, i produttori, i mediatori e figure similari.
Si considerano altresì terzi i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito di detta impresa nonché gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. L’attività dei percipienti le provvigioni si considera esercitata con l’ausilio in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi qualora, indipendentemente dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione diano luogo a prestazioni per la prevalente parte dell’anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l’attività, anche se l’opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi.
Se il percipiente le provvigioni si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo di imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.
L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta è subordinata alla presentazione al preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi nel senso prima precisato.
Tale dichiarazione va spedita al preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base di commisurazione della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.
Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni. Se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al 20% della base di commisurazione delle provvigioni deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti di subagenzia o di procacciamento di affari o alla eseguita mediazione oppure all’inizio del rapporto di coassicurazione.
Per le prestazioni occasionali, i percipienti le provvigioni devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse. La normativa prosegue precisando che la ritenuta è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.
Viene poi precisato che se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse (è il caso dei premi incassati dalla Compagnia o dall’Agente, quali delegatari per conto dei coassicuratori), i percipienti sono tenuti a rimettere ai preponenti o mandanti (cioè ai coassicuratori) l’importo della ritenuta ed ai fini del computo del termine per il relativo versamento all’Erario da parte dei preponenti o mandanti (attualmente il giorno 15 del mese successivo), la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
I sostituti di imposta che hanno operato le ritenute devono, entro il 31 marzo di ogni anno, rilasciare la certificazione relativa alle ritenute operate nell’anno precedente. Tuttavia, poiché la legge prevede che il percipiente può scomputare per competenza le ritenute relative alle provvigioni imputabili al periodo di imposta precedente percepite nel periodo intercorrente fra la chiusura di tale periodo di imposta e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi afferente il periodo medesimo, il sostituto è tenuto a rilasciare apposita certificazione separata nell’anno solare in cui tali provvigioni sono state percepite e le relative ritenute effettuate.
Circa le modalità del rilascio di quest’ultima certificazione, va precisato che il legislatore non ha posto a carico del sostituto alcun obbligo di rilasciare di propria iniziativa la certificazione stessa, sicché deve ritenersi che sia interesse del percipiente, e costituisca pertanto un onere a suo carico, richiedere tale certificazione; conseguentemente, ove la certificazione non venga richiesta, lo scomputo delle ritenute da parte del percipiente le provvigioni sarà effettuato per cassa.
Pertanto al momento del rilascio della certificazione relativa alle ritenute operate sulle provvigioni pagate nell’anno precedente, i sostituti di imposta dovranno escludere dalla certificazione le ritenute effettuate sulle provvigioni di competenza di anni precedenti che hanno già costituito oggetto della predetta separata certificazione, al fine di consentire ai percettori il sopra illustrato scomputo per competenza. Occorre pertanto porre una cura particolare nello svolgimento di queste operazioni, che potrebbero trovare pratica applicazione a cavallo di due anni solari (ad esempio per le provvigioni imputabili al mese di dicembre che vengono corrisposte nel mese di gennaio dell’anno seguente).
Cap. 15 - Le dichiarazioni fiscali.
Premesso che gli Agenti di assicurazione producono, secondo la vigente normativa fiscale, reddito di impresa e che l’agenzia può svolgere la sua attività in forma individuale o in forma societaria, di persone o di capitali (la coagenzia non è più praticabile dopo l’obbligo legislativo di regolarizzare le società di fatto esistenti ed il divieto in pratica di costituirne nuove per l’impossibilità di ottenerne l’iscrizione nel registro delle imprese istituito presso le Camere di Commercio), la modulistica che deve essere impiegata dagli Agenti di assicurazione può essere così indicata:
- "UNICO – Società di capitali" (ex mod. 760) per le società di capitali soggette ad IRPEG;
- "UNICO – Società di persone" (ex mod. 750) per le società di persone ed equiparate;
- "UNICO – Persone fisiche" (ex mod. 740) per le persone fisiche.
Tralasciamo di dare informazioni sul mod. "UNICO – Società di capitali", sia perché il ricorso a questa forma societaria è piuttosto infrequente nel settore degli agenti di assicurazione, sia perché la tenuta delle scritture contabili di una società di capitali e l’osservanza di tutti gli adempimenti, non solo fiscali ma riguardanti la globalità della gestione, sono di norma affidati a professionisti esterni, per i quali la dichiarazione dei redditi costituisce soltanto una operazione derivata dalla costante attività consulenziale a favore dell’agenzia.
Con il mod. "UNICO – Società di persone" l’Agente provvede ad autoliquidarsi l’IRAP nonché a determinare, con il reddito complessivo della società, quello da attribuire a ciascuno dei soci e la quota rispettiva delle ritenute fiscali operate a carico della società.
Il singolo socio iscriverà il reddito a lui attribuito nel quadro RH del proprio mod. "UNICO – Persone fisiche" e lo sommerà agli altri eventuali redditi per autoliquidarsi l’IRPEF utilizzando, insieme alle altre eventuali ritenute fiscali subite, quelle che gli derivano dalla società agenziale.
Con il mod. "UNICO – Persone fisiche" l’Agente dichiara il reddito netto della sua attività imprenditoriale per assoggettarlo in autoliquidazione, con gli altri eventuali redditi, all’IRPEF ed all’IRAP.
Con la presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere corrisposto il saldo delle imposte per l’anno oggetto della dichiarazione ed il primo acconto dei tributi per l’anno seguente; un secondo acconto degli stessi tributi verrà pagato successivamente. Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 31 luglio per il tramite di una banca o di un ufficio postale oppure il 31 ottobre per via telematica ed i termini per i vari pagamenti sono i seguenti, fatta salva la possibilità che il legislatore preveda slittamenti dei termini senza o con maggiorazione a titolo di interessi:
- 31 maggio per il saldo dell’anno oggetto della dichiarazione;
- 31 maggio per il primo acconto dell’anno successivo a quello oggetto della dichiarazione (l’acconto deve essere pari al 40% calcolato sul 98% del tributo pagato l’anno precedente oppure del tributo che si presume di dover pagare per l’anno corrente);
- 30 novembre per il secondo acconto dell’anno corrente (questo acconto deve essere pari al 60% calcolato sul 98% del tributo pagato l’anno precedente oppure del tributo che si presume di dover pagare per l’anno corrente).
A partire dal 1998 è inoltre possibile avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute, con interesse del 6% annuo.
L’Agente, quale sostituto di imposta, deve presentare entro il mese di settembre, esclusivamente in via telematica, apposita dichiarazione mod. 770 per i pagamenti assoggettati a ritenuta fiscale fatti nell’anno solare precedente. In questo elaborato sono indicati, oltre alle generalità del dichiarante, gli estremi di tutti i versamenti effettuati all’Erario nonché le generalità dei percepenti, le somme da ciascuno di essi percepite e le relative ritenute subite, ripartite in quadri diversi corrispondenti alle differenti categorie di compensi erogati dal sostituto di imposta.
Lo scopo di questa dichiarazione è quello di permettere alla Amministrazione finanziaria di verificare la regolarità delle operazioni effettuate nonché di acquisire le generalità e gli importi di competenza di ciascun percettore per gli eventuali controlli incrociati.
La dichiarazione annuale (IVA) deve essere presentata entro il 31 luglio ovvero entro il 31 ottobre per via telematica, per l’imposta relativa all’anno precedente. In linea di principio, quali soggetti dotati di partita IVA, vi sono obbligati anche gli Agenti di assicurazione, compresi quelli che non avessero effettuato alcuna operazione rilevante ai fini IVA.
Sono però esonerati gli Agenti che hanno registrato soltanto operazioni esenti e coloro che si siano avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti ex art. 36bis del DPR n. 633 del 26/10/1972, ed abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. Normalmente quindi l’Agente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.
Cap. 16 - Il bilancio civilistico ed il bilancio
fiscale.
Dopo la redazione
del bilancio di esercizio eseguita nel rispetto delle norme civilistiche, è
necessaria la sua trasformazione agli effetti tributari, e ciò avviene in
occasione dell’appuntamento annuale con il Fisco: la dichiarazione dei redditi.
Le variazioni per giungere al risultato finale, che costituirà il carico
imponibile, si possono così riassumere, partendo dal risultato dell’esercizio
prima delle imposte:
- variazioni in aumento: costo dell’assicurazione del TFR per collaboratori, associati in partecipazione, amministratori e dipendenti, spese fiscalmente indeducibili, imposte e tasse fiscalmente indeducibili, quota accantonamento altri rischi, 50% della quota di ammortamento, dei canoni e dei consumi relativi ai telefoni cellulari, 20% della quota di ammortamento e delle spese relative agli autoveicoli, spese di manutenzione eccedenti la quota deducibile;
- variazioni in diminuzione: accantonamento indennità per collaboratori associati in partecipazione, amministratori e dipendenti, ricavi esenti da imposte;
risultato = imponibile IRPEF (o IRPEG);
- variazioni in aumento: compensi, accantonamento indennità e polizza TFR ad associati in partecipazione, emolumenti, contributo previdenziale e polizza TFRdegli amministratori, stipendi, contributi previdenziali, costi di formazione, diarie, trasferte e accantonamento TFR dei lavoratori dipendenti, 70% degli stipendi ad apprendisti e a dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, interessi passivi bancari, su leasing e su mutui, minusvalenze e sopravvenienze passive;
- variazioni in diminuzione: interessi attivi bancari ed altri, plusvalenze e sopravvenienze attive;
secondo risultato = imponibile IRAP.
Cap. 17 - I beni strumentali dell’agenzia: acquisto e leasing.
Per l’esercizio della sua attività, l’Agente ha la necessità di disporre di beni strumentali che essenzialmente consistono nella completa dotazione di un ufficio e quindi arredamento, mobili, macchine ordinarie, elettromeccaniche ed elettroniche, impianti interni di comunicazione, impianti telefonici, attrezzatura varia in genere, autovetture. Il metodo tradizionale per l’entrata in possesso di questi beni è l’acquisto. In questo caso, la somma spesa non costituisce un costo dell’esercizio in cui avviene l’acquisto stesso, perché l’Agente come imprenditore è obbligato a rispettare il principio contabile della competenza, che consiste nell’attribuire sia i costi che i ricavi all’esercizio in cui l’azienda rispettivamente gode del bene acquistato o presta l’attività che produce il corrispettivo, indipendentemente dall’aspetto finanziario, e cioè da quando i costi siano stati pagati o i ricavi siano stati incassati.
Tornando all’acquisto del bene strumentale, dato che la sua utilizzazione non si esaurisce nell’arco dell’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto, il suo costo non può gravare tutto sul bilancio di un solo anno, ma deve essere ripartito fra tutti gli anni in cui potrà essere utilizzato.
E ciò si realizza con l’ammortamento, che viene eseguito nel rispetto di una norma di legge, che impone regole contabili e soprattutto la percentuale del costo sostenuto per l’acquisto, variabile secondo l’attività esercitata e secondo la tipologia alla quale appartiene il bene, dato che la durata presunta della utilizzazione non può essere la stessa per tutte le cose acquistate e genericamente per tutte le attività (ad esempio, è facilmente comprensibile che una autovettura abbia una durata di impiego inferiore a quella di una scrivania, per l’attività di un agente di assicurazione).
Un altro sistema, più moderno di acquisizione di un bene è la locazione finanziaria (altrimenti denominata "leasing") che, secondo la definizione contenuta nel DL 8/3/1991 n. 72, è l’operazione nella quale "il concedente mette a disposizione per un tempo determinato e verso un corrispettivo periodico un bene strumentale all’esercizio dell’attività dell’utilizzatore, che il concedente fa costruire o acquista anche dallo stesso utilizzatore che lo sceglie e ne assume tutti i rischi anche di perimento e può acquistare la proprietà alla scadenza del contratto con il pagamento di un prezzo prestabilito".
L’acquisizione della proprietà del bene è quindi l’obiettivo prevalente dell’utilizzatore, proprio come nella tradizionale operazione di acquisto. A proposito del leasing è opportuno sottolineare che i canoni sono deducibili, nell’ambito del reddito di impresa, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 8 anni se si tratta di immobili oppure alla metà di quella che verrebbe applicata utilizzando i coefficienti di ammortamento ammessi dalla normativa fiscale in relazione all’attività esercitata se si tratta di beni mobili. E ancora, qualora all’atto della stipula di un contratto di leasing venga versata una somma a titolo di "maxicanone", come avviene nella quasi totalità dei casi, l’importo corrispondente deve essere imputato tra i costi dell’esercizio e riscontato in funzione della durata residua del contratto.
Naturalmente la scelta tra questi due metodi è rimessa alla particolare convenienza del singolo imprenditore in relazione alle esigenze di bilancio, per quanto attiene alla liquidità ed alla programmazione delle spese aziendali.
Agenti di assicurazione – Guida ai principali adempimenti
Cap. 18 - La documentazione delle spese.
Ai fini della deducibilità dei costi sostenuti nell’esercizio di impresa è necessario che la spesa sia, oltre che inerente all’attività aziendale, adeguatamente documentata. L’acquisizione di una fattura con la descrizione del bene o del servizio acquistato costituisce la normale incombenza alla quale l’operatore deve sottostare, ma notevoli semplificazioni sono state introdotte nella normativa fiscale alla fine del 1995, in occasione della manovra finanziaria per il 1996.
Da queste disposizioni si evince che è ammessa la deducibilità del costo anche senza il rilascio della fattura da parte del venditore, ma con la semplice acquisizione dell’acquirente di uno scontrino o ricevuta fiscale. In questo caso, però, si è evidenziata l’esigenza di garantire la legittima deduzione dei costi attraverso una sicura riferibilità degli stessi al detentore del documento fiscale. Infatti è facilmente intuibile che di per se stesso lo scontrino (ma anche la ricevuta fiscale) non può essere un documento idoneo a consentire la deducibilità fiscale della spesa ad esso relativa dai ricavi dell’imprenditore, e quindi se registrato puramente e semplicemente nella contabilità ordinaria ha valore solo ai fini civilistici perché normalmente privo, in origine, dell’indicazione a stampa del nominativo dell’acquirente dei beni o dell’utilizzatore dei servizi.
Con la modifica legislativa alla quale abbiamo fatto riferimento, allo scontrino ed alla ricevuta fiscale è stata riconosciuta validità probatoria, vincolata però alla sussistenza dei seguenti presupposti: per la ricevuta fiscale occorre che questa venga integrata, a cura dell’emittente, con i dati identificativi del cliente, mentre lo scontrino fiscale dovrà riportare il codice fiscale del cliente e specificare la natura, qualità e quantità dell’operazione, ovviamente in modo sintetico e cioè compatibile con le dimensioni del documento e con la necessità di speditezza dell’operazione di vendita. Naturalmente questi documenti fiscali legittimano la deducibilità della spesa ai fini delle imposte sul reddito, ma non hanno valore per la detrazione dell’IVA, ammessa soltanto se l’imposta è documentata da una regolare fattura; ma questa precisazione non riguarda normalmente gli agenti di assicurazione che, come è noto, compiendo soltanto operazioni esenti da IVA non possono detrarre l’imposta relativa agli acquisti.
Cap. 19 - Le spese di pubblicità, di rappresentanza e di sponsorizzazione.
Iniziamo a parlare di sponsorizzazione perché nel corso della trattazione dovremo riferirci anche alle spese di pubblicità e di rappresentanza ed avremo alla fine un quadro completo di questi interventi finanziari dell’imprenditore, sia per quanto riguarda la loro definizione che per quanto attiene agli aspetti fiscali relativi.
La nozione corrente di sponsorizzazione consiste in ogni comunicazione di impresa privata o pubblica che associ contrattualmente con un evento, un prodotto o una persona i segni distintivi o l’immagine dell’impresa stessa, al fine di promuoverne l’attività, i prodotti o l’immagine. Lo sponsor si obbliga ad una prestazione in danaro o in natura a favore del soggetto sponsorizzato che si impegna a pubblicizzare e a propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva dello sponsor.
Le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto in esame in relazione alle rispettive esigenze, ma dovranno fare attenzione ad alcuni aspetti che ai fini fiscali assumono rilevanza in ordine alla deducibilità dell’onere sostenuto dallo sponsor. Per esempio è necessario che sia ben evidenziata la finalità pubblicitaria che lo sponsor intende realizzare e pertanto è opportuno evitare riferimenti ad eventuali scopi di promozione o sostenimento dell’attività svolta dal soggetto sponsorizzato. E’ inoltre necessario che il corrispettivo sia espressamente pattuito e che appaia congruo con riferimento ai ricavi dell’impresa, cui l’ammontare delle spese di sponsorizzazione deve essere rapportato. In merito alla rilevanza fiscale di queste spese, le posizioni sono contrastanti: la dottrina maggioritaria ed il Ministero delle Finanze si sono espressi più volte sull’argomento ed hanno considerato queste spese come rientranti tra quelle di pubblicità, ma il Secit invece con una delibera del 22/1/1993 si è mostrato di diverso avviso ritenendo le stesse rientranti tra le spese di pubblicità ovvero di rappresentanza a secondo che abbiano per oggetto la reclamizzazione del prodotto ovvero della ditta dello sponsor.
Ora l’inquadramento delle spese in esame nell’una piuttosto che nell’altra categoria è problema di una certa rilevanza giacché la qualificazione come spese di pubblicità comporta l’integrale deduzione delle somme erogate dallo sponsor (Art. 74, secondo comma, prima parte del TUIR) e per contro la qualificazione delle stesse come spese di rappresentanza ne comporta la deduzione nella misura di un terzo (Art. 74, secondo comma, seconda parte del TUIR). Ed inoltre la linea di demarcazione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza non è netta. In linea di principio, la pubblicità si riferisce alle funzioni commerciali dell’attività di impresa: le spese pubblicitarie hanno, in genere, diretta connessione col prodotto, ma inevitabilmente anche con il nome e l’immagine della ditta e sono finalizzate alla diffusione della conoscenza dell’uno e dell’altro presso la rete dei consumatori, al fine di un ritorno immediato in termini di maggiori ricavi.
La rappresentanza ha riguardo invece al soggetto in sé, in quanto operante nella collettività: le spese di rappresentanza sono finalizzate a reclamizzare tale immagine, fornendone al pubblico un aspetto quanto più possibile qualificato e prestigioso, pur senza diretti riferimenti a un messaggio commerciale. Partendo da tali concetti di ordine generale, il Secit ha concluso nel senso che se lo sponsorizzato reclamizza il prodotto, la somma erogata dallo sponsor sarà per questi deducibile quale spesa di pubblicità, se invece ciò che si reclamizza è la ditta, le somme erogate sono deducibili a titolo di spese di rappresentanza.
Tale posizione è in netto contrasto con quanto affermato dal Ministero delle Finanze nella risoluzione n. 9/204 del 17/6/1992, laddove invece si sostiene che le spese di sponsorizzazione si configurano come spese pubblicitarie: chiarisce il Ministero che le spese di sponsorizzazione connesse a un contratto a prestazioni corrispettive si differenziano nettamente da quelle di rappresentanza, in genere caratterizzate dalla gratuità ossia dalla mancanza di un corrispettivo. In tal senso si era già espressa la Corte di Cassazione sezione prima (10/10/1991 n. 10662), che affermava la deducibilità integrale delle spese di sponsorizzazione. La dottrina peraltro non concorda con la posizione del Secit anche perché i criteri da esso individuati ai fini della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza non sono così facilmente applicabili specie in considerazione del fatto che spesso i marchi dei prodotti e le ragioni sociali delle aziende coincidono. E allora risulta arduo capire, nella realtà dei fatti, se lo sponsorizzato abbia reclamizzato la ditta ovvero il suo prodotto.
Per tutto quanto precede, sembra preferibile concludere nel senso dell’inquadramento delle spese per sponsorizzazione tra le spese di pubblicità nell’ipotesi in cui al nome dell’impresa siano immediatamente collegati i prodotti commercializzati dall’impresa stessa tenendo presente comunque che quanto più i singoli elementi del contratto di sponsorizzazione, e cioè la prestazione ed il corrispettivo, sono precisi e puntuali, tanto minore sarà il rischio che le spese sostenute dallo sponsor possano considerarsi, in sede di eventuali accertamenti, sostenute a titolo di spese di rappresentanza.
La qualificazione esatta delle spese in esame, dunque, quali spese pubblicitarie, comporta ai fini delle imposte dirette l’applicazione del regime fiscale di cui all’art. 74 secondo comma, prima parte del TUIR: le spese potranno cioè essere dedotte nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono invece deducibili, a norma dell’art. 74 secondo comma, seconda parte, per un terzo del loro ammontare e per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
Aggiungiamo che tra le spese di rappresentanza sono compresi anche gli omaggi di fine d’anno fatti alla Clientela ed a questo riguardo può risultare utile destinare beni di valore singolo non superiore ad euro 25,82, perché in tal caso, secondo la disposizione della stessa legge citata, l’importo sarà interamente deducibile nell’esercizio in cui la spesa è stata sostenuta.
Cap. 20 - I costi auto: criteri di deducibilità.
L’attuale normativa in materia di imposte sui redditi, contrariamente alla disciplina previgente che distingueva le autovetture tra auto di lusso ed auto non di lusso prendendo come parametro la cilindrata ed il tipo di alimentazione, differenzia il trattamento fiscale esclusivamente in relazione al tipo di utilizzo.
Con effetto dal 1°; gennaio 1997, e quindi con validità dalla dichiarazione fiscale che si riferisce ai redditi relativi all’esercizio 1997, per gli Agenti di assicurazione che operano sia con ditta individuale che in forma societaria i predetti oneri, senza distinzione di cilindrata, sono deducibili con i seguenti limiti:
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Ammortamenti |
80% del costo di acquisto, considerato nel limite massimo di euro 25.822,84 |
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Canoni di leasing |
80% dei canoni proporzionalmente corrisposti, tenendo conto del costo di acquisto del bene, considerato nel limite massimo di euro 25.822,84 |
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Canoni di locazione e di noleggio |
80% del costo con un limite di euro 3615,20 |
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Assicurazione, tassa, carburanti, lubrificanti |
80% del costo imputato al periodo di imposta |
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Manutenzioni |
limite del 5% del costo di acquisto del bene, considerato nel limite massimo di euro 25.822,84 |
Gli Agenti di assicurazione sono obbligati alla tenuta della scheda carburanti, in quanto pur essendo generalmente sottoposti ad una indetraibilità di IVA di tipo soggettivo per effetto del pro-rata (100% di operazioni esenti sul volume di affari globale), in teoria è ad essi riconosciuta una detraibilità oggettiva rientrando questi soggetti nella categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, esplicitamente annoverata dalla legge tra coloro che possono effettuare l’operazione di detrazione.
Cap. 21 - La contabilizzazione delle provvigioni "precontate".
Una particolare forma di remunerazione dell’attività agenziale è data dalle provvigioni di acquisto, che compensano il lavoro di acquisizione del contratto, liquidate in forma precontata, e cioè con pagamento in unica soluzione, al momento della sottoscrizione della polizza e del pagamento della prima rata di premio, di quanto spetta all’Agente per tutti i premi che contrattualmente sono posti a carico dell’Assicurato nell’arco della durata della polizza. In altre parole, l’Agente percepisce immediatamente dopo la conclusione del contratto la provvigione di acquisto costituita da una aliquota che si applica sul premio annuale moltiplicato per gli anni di durata del contratto stesso.
Secondo l’Accordo nazionale Imprese-Agenti, ma anche in relazione a quanto stabilito dall’art. 1748 del codice civile, la Compagnia recupera, salvo alcune eccezioni esplicitamente elencate, parte delle provvigioni pagate se il contratto non giunge alla sua naturale scadenza ed il recupero avviene in misura proporzionale alle rate che non saranno più corrisposte rispetto a quelle pattuite.
La questione relativa all’attribuzione delle provvigioni precontate all’esercizio o ai vari esercizi di competenza ha provocato da tempo vivaci discussioni tra chi sostiene che, remunerando una attività di acquisizione di premi che saranno versati dall’Assicurato in più esercizi, le provvigioni precontate debbano essere "spalmate" come ricavi dell’Agente nei corrispondenti esercizi e chi sostiene invece che la remunerazione riguarda soltanto l’attività di conclusione dell’affare assicurativo che si concretizza con la firma del contratto ed il pagamento della prima rata di premio, con la conseguenza che il ricavo per l’Agente deve essere interamente attribuito ad un unico esercizio.
A sostegno dell’una o dell’altra tesi sono state portate considerazioni tratte dal codice civile, dalle norme di comportamento dei dottori commercialisti di Milano, dai principi contabili internazionali, da una decisione dell’Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Trieste e da ultimo dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 161 del 29/9/1998. L’argomento è stato anche oggetto di una approfondita discussione avvenuta nel corso di un convegno su temi fiscali della categoria che si è tenuto a Roma nel mese di maggio del 1999 con la partecipazione di Dirigenti del Ministero delle Finanze. Al termine, il consulente fiscale del Sindacato nazionale Agenti di assicurazione è giunto a questa conclusione, che ci sembra di poter condividere:
"Il diritto alla provvigione di acquisto matura in capo all’Agente nel momento in cui si perfeziona il contratto procacciato al preponente, salvo che diversamente disponga la lettera di mandato, ed è pacifico che la tempificazione del pagamento delle provvigioni (tutte o parte nel primo anno o in anni successivi) NON influisce assolutamente nell’individuazione del periodo di competenza. La soluzione al quesito si deve quindi ricercare analizzando le pattuizioni contenute nei mandati agenziali".
Cap. 22 - L’indennità di fine mandato e la rivalsa dell’Impresa: criteri di tassazione e deducibilità.
L’indennità di fine mandato, per sua natura specifica, è costituita da un accumulo pluriennale, per il quale la normativa fiscale sancisce un trattamento impositivo più agevolato rispetto ai redditi ordinari, cioè conseguiti per l’attività svolta durante un unico esercizio.
Di conseguenza sulla indennità di fine mandato grava un’imposta diretta che viene applicata "separatamente" rispetto agli altri redditi dell’esercizio, e cioè mediante l’utilizzo dell’aliquota media risultante dalla tassazione ordinaria della metà dei redditi dichiarati cumulativamente nei due esercizi precedenti a quello di maturazione dell’indennità di fine mandato medesima.
Si tratta quindi di una agevolazione di sicuro e rilevante interesse perché evita la tassazione ordinaria in un unico esercizio con l’applicazione delle aliquote progressive dell’IRPEF. Secondo la legislazione fiscale vigente, il trattamento di tassazione separata per l’indennità di fine mandato si applica nei seguenti casi:
- quando si tratta di impresa individuale;
- quando si tratta di mandato cointestato a due o più Agenti (ex società di fatto, anche se successivamente regolarizzate in società commerciali), per il quale l’Accordo nazionale prevede la corresponsione dell’indennità ai singoli coagenti in relazione ai rispettivi diritti;
- quando il mandato è stato conferito ad una società di persone o di capitali, per cui l’indennità viene corrisposta alla società medesima, e la società stessa viene posta in liquidazione nel momento stesso in cui cessa il mandato e sono trascorsi 5 anni dalla data di costituzione; in tal caso il reddito del periodo che comprende anche l’indennità viene distribuito ai soci in ragione delle quote di partecipazione e può essere tassato a tassazione separata purché la liquidazione non duri più di 3 anni.
Può essere utile, qualora non ricorrano le condizioni sopra descritte per le società di persone, valutare la convenienza di considerare l’indennità di fine mandato come plusvalenza, rispetto alla rivalsa corrisposta alla Compagnia, da ripartirsi, ai soli fini della tassazione ordinaria nell’esercizio in corso e nei 4 esercizi successivi ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
A partire dall'1.1.2001 le società di persone sono state equiparate alle ditte individuali.
Secondo l’art. 37 del vigente Accordo nazionale Imprese-Agenti è riconosciuto all’Impresa il diritto di rivalsa verso l’Agente subentrante per le indennità dovute all’Agente cessato o ai suoi eredi, come pure per le indennità dovute all’Agente in caso di riduzione di incasso per cessazione di esercizio o cessione di portafoglio dell’Impresa o per riduzione del portafoglio di agenzia (scorporo).
L’Accordo stabilisce inoltre le modalità di versamento della rivalsa (rateazione da 6 a 12 anni secondo la durata della gestione dell’agente cessato ed applicazione dell’interesse annuo del 3%). In caso di scioglimento del contratto di agenzia, l’Agente o i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate non ancora scadute, che saranno addebitate al successivo Agente.
La rivalsa è quindi il corrispettivo riconosciuto alla Compagnia dall'Agente subentrante e l'importo della rivalsa corrisposto dall'Agente subentrante è pari a quello riconosciuto all'Agente cessato per le indennità previste dai contratti collettivi.
Da un punto di vista civilistico, pertanto, la rivalsa è una somma "una tantum" corrisposta alla mandante in contropartita, non tanto per l'acquisizione dell'azienda "agenzia", quanto per l'acquisizione del diritto di utilizzazione economica del portafoglio agenziale . Detto portafoglio resta di proprietà della mandante che lo concede in gestione all'Agente subentrante il quale, a sua volta, ne trae vantaggio economico nel corso del mandato .
Sulla natura della rivalsa, anche sotto l’aspetto fiscale, non c’è una uniformità di giudizi e quindi dovendo fare una scelta, ci sembra opportuno divulgare il parere del consulente fiscale del Sindacato nazionale agenti di assicurazione dott. Roberto Ciavorella, secondo il quale la rivalsa è un bene immateriale equiparabile all'avviamento di un'azienda; tutt'al più, è un bene immateriale trattandosi di un "diritto di concessione". Altri, erroneamente secondo il parere del consulente S.N.A., ritengono invece che la rivalsa debba considerarsi una spesa pluriennale .
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all'art. 68, stabilisce con quali criteri debbono essere ammortizzati i beni immateriali . L'ammortamento delle spese pluriennali è invece regolato dall'art. 74, 3° comma .
Il citato art. 68, al 2° comma, stabilisce che "Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione o degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio, sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge."
Poiché il mandato, in genere è concesso a tempo indeterminato, tale dispositivo non risulta di agevole applicazione, mancando il riferimento ad una durata certa . Ci si deve quindi riferire a quanto invece dispone il successivo 3° comma che stabilisce testualmente: "Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio, sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del valore stesso." Questa versione della norma è stata variata dalla finanziaria per il 1998 ; prima di detta variazione, le quote non dovevano superare un quinto del valore : cioè la rivalsa si spesava in 5 anni mentre ora si spesa in almeno 10 .
Se si optasse invece per una rivalsa equiparata ad una spesa pluriennale, si renderebbe applicabile il 3° comma dell'art. 74 che stabilisce :"Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio."
Questa norma risulterebbe inapplicabile alla rivalsa per due motivi: primo, perché la rivalsa è equiparabile all'avviamento oppure perché è un diritto di concessione; secondo, perché, pur volendola considerare una spesa pluriennale, non è possibile, con certezza, individuare il periodo in cui tale spesa produce effetti economici .
Per quanto riguarda gli aspetti contabili relativi alla rivalsa, occorre tener presente queste considerazioni:
a) quando si riceve la
lettera dalla Compagnia che comunica l'entità della rivalsa, deve
effettuarsi la seguente rilevazione contabile :
|
RIVALSA |
a |
DEBITI V/Comp. per Rivalsa Euro |
(importo totale rivalsa) |
dove RIVALSA è il conto dell'attivo acceso alle "Immobilizzazioni Immateriali : Rivalsa) e DEBITI V/Comp. per Rivalsa è il conto acceso nei confronti della Compagnia per tale debito (Se non viene effettuata detta scrittura contabile o non si evidenzia nell'attivo il valore della rivalsa, questa NON è ammortizzabile);
b) quando si pagano le
rate di rivalsa, occorre distinguere l'importo capitale dalla quota interessi :
|
DEBITI V/Comp. per Rivalsa |
a |
DIREZIONE |
Euro (quota capitale) |
|
INTERESSI Pass. Rivalsa |
a |
DIREZIONE |
Euro (quota interessi) |
c) a fine anno, in sede di chiusura del bilancio, occorre
rilevare la quota di ammortamento della rivalsa :
|
QUOTA Amm.to Rivalsa |
a |
RIVALSA |
Euro (quota amm.to) |
In pratica, non deve crearsi alcun Fondo Ammortamento, ma si deve portare la quota annuale in diretta diminuzione del costo storico (rivalsa) .
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre aggiornare il Libro Cespiti, annotando :
1) L'importo totale della rivalsa addebitata dalla Compagnia. Tale annotazione deve essere effettuata solo per l'anno in cui vi è stato l'addebito.
2) L'importo della quota di ammortamento annuale, sino ad esaurimento del costo storico.
Le agenzie in contabilità semplificata debbono annotare soltanto i dati sul Libro Cespiti e rilevare la quota di ammortamento tra le annotazioni di rettifica.
In ogni caso (contabilità ordinaria o semplificata), gli Interessi Passivi per Rivalsa sono deducibili per competenza. Ai fini IRAP, NON sono invece deducibili.
N.B. Per effetto di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2001 (art. 6, comma 1), la tassazione separata per l'indennità di fine mandato di agenzia è stata estesa alle società di persone.
Cap. 23 - La vendita dei beni strumentali: criteri di fatturazione ai fini IVA.
L’art. 13, parte B, lettera c), della sesta Direttiva CEE disponeva specificatamente: "....... gli Stati esonerano : (....) c) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata a norma del presente articolo (...) ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione, e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell'art. 17, paragrafo 6;".
La Direttiva fissa quindi un principio fondamentale: un bene può essere sottoposto ad I.V.A. una sola volta nel corso della sua vita . Rilevante principio che è stato ripreso considerando il particolare assoggettamento ad imposta dei beni mobili usati (DL 23.02.1995, n. 41).
Questa Direttiva doveva essere recepita dai vari Stati membri, entro il 31.12.1977. L'Italia l'ha recepita attraverso il decreto legislativo n. 313 del 2.09.1977, con decorrenza 1.1.1998, dopo aver subito una multa conseguente ad una condanna pronunciata dalla Corte di Giustizia europea per una causa in tema di esenzione da I.V.A. della vendita di un bene strumentale da parte di un medico .
Il Ministero, pretendendo l'imposta anche da chi effettuava esclusivamente operazioni esenti, ha ritenuto di dover commentare il citato principio, assoluto ed inderogabile, con la circolare n. 328/E del 24.12.1997 che aveva il compito di chiarire le variazioni normative apportate al decreto I.V.A. dal decreto legislativo 2.09.1997, n. 313 .
Nella citata circolare, al punto "1.1.2 - Cessioni di beni acquistati senza diritto alla detrazione totale dell’imposta", si legge quanto segue :
"Attesa la finalità equitativa insita nel citato art. 10 n. 27-quinquies) si è ritenuto di estendere il trattamento di esenzione a tutte le cessioni di beni il cui acquisto non dà luogo a detrazione alcuna, in relazione alle norme di cui agli articoli 19, 19bis1 e 19bis2 del Dpr n. 633, come modificato dal Dlgs n. 313 del 1997. Non essendo richiamata anche l’indetraibilità derivante dall’opzione esercitata ai sensi dell’art. 36bis del Dpr n. 633 del 1972, la cessione di detti beni non fruisce del temperamento introdotto dal citato n. 27-quinquies) dell’art. 10."
Il che sta a significare che gli Agenti di Assicurazione, i medici e tutti quei soggetti d’imposta (I.V.A.) che effettuano esclusivamente operazioni esenti e che hanno effettuato l’opzione di cui all’art. 36bis del decreto I.V.A., se cedono dei beni (ad esempio quelli strumentali), debbono sottoporre detta cessione a I.V.A.
Questa interpretazione ministeriale non è assolutamente accettabile per quattro ordini di motivi .
A) Il primo riguarda la portata generale del 2° comma dell’art. 19. Vi è infatti da sottolineare che detta norma indica quali sono le condizioni di detraibilità dell'I.V.A. a monte e, nel comma citato, afferma specificatamente che "Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, salvo il disposto dell’art. 19bis2". Quindi si deve dedurre che per tutti gli operatori che effettuano esclusivamente operazioni esenti (vedi medici, agenti di assicurazione, ecc.), l’imposta su acquisti o importazione di beni e servizi è assolutamente indetraibile.
Si tratta per questi soggetti di una indetraibilità connaturata alla loro specifica attività che riguarda operazioni esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10. E’ accessorio che tali soggetti abbiano, nella maggior parte dei casi, optato per le agevolazioni di cui all’art. 36bis che consente loro di essere dispensati dall’obbligo di fatturazione e di registrazione delle sole operazioni esenti da Iva. E’ ancora del tutto accessorio che questa norma imponga l’indetraibilità dell’imposta a monte: indetraibilità che non deriva da una previsione specifica dell’articolo 36bis ma promana dal fatto, rilevantissimo, che tali agevolazioni derivano al contribuente dall’aver posto in essere operazioni esenti da I.V.A. .
B) Il secondo motivo trae origine dal fatto che l’interpretazione in esame appare in aperto contrasto con quanto stabilito dall’art. 13, parte B, lettera c), della sesta Direttiva CEE sopra riportata.
Quindi, la condizione rilevante per l’esenzione è duplice:
a) che il bene sia stato destinato ad una attività esentata per cui non vi sia stato diritto a deduzione
b) che la fornitura di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto alla deduzione.
Ne deriva di conseguenza che, per i soggetti in analisi (agenti di assicurazione, medici e simili) che svolgono esclusivamente operazioni esenti da imposta, l'I.V.A. riveniente dalle spese sostenute nell’esercizio dell’attività è totalmente indetraibile e, giusto il principio sopra enunciato, l’eventuale cessione di beni deve essere considerata operazione "esente".
C) Il terzo motivo rileva dal fatto che la valutazione ministeriale è fortemente censurabile in quanto disattende la portata della sentenza della Corte di Giustizia n. 45 del 25.06.1997, peraltro sollecitata da un medico cui era stata contestata appunto la cessione esente di bene strumentale . Il dispositivo della sentenza testualmente così conclude :"Alla luce di quanto esposto occorre pertanto dichiarare che, avendo istituito e mantenendo in vigore una normativa che non esenta dall'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni che erano destinati esclusivamente all'esercizio di un'attività esentata o in altro modo esclusi dal diritto a detrazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva."
D) Da ultimo è nuovamente il caso di richiamare un altro principio fondamentale che l’estensore della circolare in esame non ha tenuto conto e cioè quello inerente la gerarchia delle norme. Infatti le norme nazionali, laddove siano contrarie a quelle comunitarie, debbono essere disattese cioè non occorre che un organo nazionale le definisca contrarie all’ordinamento interno dello Stato, è sufficiente che il cittadino non le tenga in considerazione o non le applichi. Questo fondamentale principio è ribadito dall’esemplare sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 18.04.1991. Questa rilevante giurisprudenza sui rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario, è stata progressivamente enunciata dalla suprema Corte soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, che costituisce un costante punto di riferimento della successiva elaborazione.
Lo SNA, nel Febbraio 1998, ha presentato regolare istanza al Ministero affinché correggesse la propria errata valutazione sull'argomento: a tutt'oggi, non si è ottenuta alcuna risposta scritta ma nel corso del Convegno su temi fiscali, svoltosi nel maggio 1999 a Roma, il Dr. Carrabino, Dirigente Superiore del Ministero - Sezione I.V.A. , ha avuto verbalmente modo di condividere le tesi dello SNA.
CONCLUSIONI
I contribuenti soggetti I.V.A., laddove acquistino beni la cui Imposta I.V.A. risulta indetraibile per intero, nel caso in cui cedano a terzi detti beni, debbono emettere fattura esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 27quinquies.
A maggior ragione, hanno tale inconfutabile diritto quei contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti. Costoro infatti non possono detrarre in modo assoluto l'I.V.A. su ogni altro acquisto o spesa.
ECCEZIONI
Gli Agenti di Assicurazione che effettuano "abitualmente" operazioni miste (cioè esenti o imponibili), NON possono avvalersi del citato diritto poiché recuperano, con il pro-rata, parte dell'I.V.A. sugli acquisti e spese.
In particolare per le autovetture, poiché l'art. 19-bis1, 1° comma, lettera c), del decreto I.V.A., prevede la possibilità di detrarre per intero l'I.V.A. sull'acquisto degli autoveicoli per gli agenti e rappresentanti di commercio, si deve concludere che, l'eventuale cessione di dette auto, dovrà essere sottoposta ad I.V.A. ad aliquota normale.
Gli Agenti di Assicurazione che effettuano "abitualmente" operazioni miste sono coloro che hanno mandati a procacciare contratti per operazioni esenti (assicurative, del credito, ecc.) e mandati a procacciare contratti per operazioni sottoposte a I.V.A. (vendita di beni, di servizi, di leasing, ecc.).
Ovviamente, tali soggetti, NON devono optare per le semplificazioni di cui all'art. 36bis del decreto I.V.A., in quanto perderebbero la detraibilità parziale dell'imposta .
Cap. 24 - L’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti.
La legge n. 413 del 30/12/1991 ha istituito una serie di provvedimenti che realizzano una assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per riequilibrare lo sfasamento che esiste fra il momento del pagamento delle imposte ed il momento del rimborso delle eccedenze per l’IRPEF e per il contributo al servizio sanitario nazionale.
Contemporaneamente questi strumenti consentono all’Amministrazione finanziaria di acquisire i dati delle dichiarazioni con maggiore tempestività, di procedere agli incassi ed ai rimborsi di imposte in modo più razionale nonché di avvalersi dell’opera dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.), che procedono alla compilazione ed al controllo delle dichiarazioni garantendone la regolarità formale. Il lavoratore dipendente può alternativamente rivolgersi anche al sostituto di imposta e cioè al datore di lavoro per avere l’assistenza fiscale prevista dalla legge; ma questi, se occupa non più di 100 dipendenti, può decidere di esonerarsi, dandone comunicazione ai propri dipendenti all’inizio dell’anno e comunque prima del 15 gennaio, termine che gli interessati dovrebbero rispettare per la richiesta di assistenza diretta.
Si tralascia l’elencazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati, sia perché risulta che pressoché la totalità degli Agenti hanno utilizzato la possibilità di essere esonerati dall’assistenza diretta, sia perché la complessità delle procedure ed anche le continue modificazioni consigliano di rivolgersi in caso di necessità ad un consulente del lavoro.
Cap. 25 - I Centri di assistenza fiscale per imprese.
Con una decretazione che, attraverso successive reiterazioni, ha solo recentemente terminato il suo iter legislativo, è stato dato l’avvio alla possibilità di costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, con compiti di assistenza esclusivamente nei confronti di soggetti esercenti attività di impresa. Per poter operare, i Centri debbono rispettare determinate condizioni di esercizio ed avere alcuni requisiti essenziali, tra i quali assumere la forma di società di capitali con statuto conforme a quello prescritto dalla legge, essere costituiti da una o più associazioni imprenditoriali (presenti nel CNEL o esistenti da almeno dieci anni con rilevanza nazionale riconosciuta per decreto del Ministero delle Finanze), avere almeno 300 utenti.
Per quanto riguarda la nostra categoria, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, avendo già realizzato le condizioni di operatività ed ottenuto il riconoscimento di rilevanza nazionale, ha dato vita al CAA-SNA S.r.l che però ha cessato la sua attività nel 2003.
ASPETTI PREVIDENZIALI
Cap. 26 - La figura dell’Agente ed il quadro normativo di riferimento.
Il quadro normativo di riferimento dell’Agente di assicurazione sotto l’aspetto previdenziale risulta abbastanza definito, nel senso che dopo notevoli incertezze sulla natura della sua attività (professionista, imprenditore, intermediario del commercio, lavoratore parasubordinato) e quindi sulle diverse conseguenze sul piano contributivo, si è finalmente giunti ad un univoco inquadramento, seppur limitatamente a questo aspetto.
Soppressa, perché sostituita dall’IRAP, la contribuzione al Servizio Sanitario nazionale (altrimenti denominata "tassa sulla salute") sia per la persona dell’Agente, sia a carico dello stesso in quanto datore di lavoro per i propri dipendenti in relazione alle retribuzioni di loro competenza, restano i seguenti adempimenti:
- l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti presso l’INPS;
- l’assicurazione obbligatoria infortuni presso l’INAIL nei casi in cui per la effettiva attività svolta può riguardare l’Agente oltre al personale dipendente;
- la Cassa di previdenza per gli Agenti di assicurazione, creata esclusivamente per questa categoria;
- il Fondo pensione per gli Agenti di assicurazione, istituto creato anch’esso appositamente per la previdenza di questi operatori.
Per la trattazione specifica di queste forme previdenziali, rimandiamo ai successivi capitoli.
Cap. 27 - L’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti presso l’INPS.
Le pensioni dei lavoratori autonomi vengono calcolate col sistema "contributivo", fondato sul valore complessivo dei contributi base che risultano accreditati, ivi compresi i contributi volontari e quelli figurativi. Per i commercianti (categoria alla quale appartengono gli Agenti di assicurazione, per quanto riguarda gli aspetti pensionistici), relativamente alle pensioni liquidate dal 1982, la riforma varata con la legge n. 233 del 2/8/1990 ha parametrato le pensioni stesse al reddito denunciato dall’Agente nella misura del 2% del reddito medio degli ultimi 10 anni, per ogni anno di iscrizione e di contribuzione alla speciale gestione dell’INPS. Inoltre i redditi sono soggetti alla rivalutazione con utilizzo degli stessi coefficienti relativi alla retribuzione dei lavoratori dipendenti. I limiti di età sono stati confermati in 65 anni per gli uomini e in 60 anni per le donne. Non sono applicabili agli Agenti le disposizioni che subordinano il diritto alla pensione alla cessazione della attività lavorativa oppure che limitano l’importo della pensione se il soggetto continua a conseguire reddito di lavoro, disposizioni che valgono invece per altri settori.
Quindi l’Agente può, in costanza di godimento della pensione, continuare a svolgere la sua attività, produrre reddito di impresa, versare il contributo IVS parametrato al reddito stesso secondo la normativa in vigore.
L’Agente pensionato avrà diritto a farsi liquidare dei supplementi di pensione che si aggiungono alla pensione principale. Il supplemento può essere chiesto dopo cinque anni dalla liquidazione della pensione, salvo l’eventualità in cui sia stata raggiunta l’età pensionabile, essendo prevista in tal caso la possibilità di richiederlo dopo due anni limitatamente ad una sola volta. Sempre dopo cinque anni, con l’eccezione riguardante il compimento dell’età pensionabile, possono essere richiesti ulteriori supplementi.
La legge dispone che il diritto alla pensione di vecchiaia venga riconosciuto con almeno 20 anni di anzianità assicurativa e con almeno 20 anni di contribuzione, ma l’elevazione del periodo minimo, a partire dal livello previsto dalla precedente normativa che era di 15 anni, opera con gradualità, in ragione di un anno ogni due anni, a far tempo dal 1° gennaio 1993. Quindi, salvo alcune eccezioni riguardanti situazioni in atto al 31/12/1992, occorreranno
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- per gli anni 1993 e 1994: |
16 anni di assicurazione-contribuzione, |
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- per gli anni 1995 e 1996: |
17 anni di assicurazione-contribuzione, |
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- per gli anni 1997 e 1998: |
18 anni di assicurazione-contribuzione, |
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- per gli anni 1999 e 2000: |
19 anni di assicurazione-contribuzione, |
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- dall’anno 2001 in poi: |
20 anni di assicurazione-contribuzione. |
E’ consigliabile che gli Agenti si rivolgano ad uno degli Enti di patronato (in seno alla Confcommercio opera l’ENASCO), per essere assistiti nel disbrigo delle pratiche connesse alle richieste di pensione presso l’INPS ed anche per le successive esigenze.
I contributi per l’assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) vengono corrisposti a mezzo versamenti con modello di pagamento unificato F24 che l’INPS medesimo provvede ad inviare annualmente a ciascun iscritto. I moduli sono sette e sono stampigliati con le generalità ed i riferimenti della posizione assicurativa dell’imprenditore e pertanto non è possibile ricorrere a moduli di versamento generici riempiti a cura dell’interessato.
Quattro moduli sono prestampati anche nell’importo corrispondente ad un quarto di quanto dovuto con applicazione dell’aliquota contributiva sul minimale (per il 2003 l’importo è di euro 542,91 per ciascuna delle prime quattro rate, per un minimale di euro 12.590 con aliquota del 17,19% più oneri accessori) e devono essere presentati per il pagamento (banche, agenzie postali, concessionari) entro il 16 maggio (primo trimestre), 16 agosto (secondo trimestre), 16 novembre (terzo trimestre) e 16 febbraio dell’anno seguente (quarto trimestre). Gli altri tre moduli devono essere invece utilizzati per il versamento del contributo oltre il minimale, il primo entro il 31 maggio, il secondo entro il 30 novembre ed il terzo entro il 31 maggio dell’anno seguente; i primi due in misura uguale sul reddito di impresa dell’anno precedente depurato del minimale, il terzo a conguaglio sul reddito di impresa dell’anno corrente al netto del reddito di impresa dell’anno precedente (per il 2003 l’aliquota da applicare è del 17,19% fino a euro 36.959 e il 18,19% sull’eventuale eccedenza fino al massimale di euro 61598; di conseguenza il contributo massimo per il 2003 è pari a euro 10835,08 oltre oneri accessori, in totale euro 10842,50. Se nell’anno corrente il reddito di impresa risulta inferiore a quello dell’anno precedente, il contribuente può conguagliare la differenza versata in eccesso con i contributi dovuti per l’anno seguente, dandone comunicazione all’INPS mediante utilizzo di una formulazione suggerita dall’Ente.
E’ opportuno aggiungere che la legge finanziaria 1998 ha concesso ai pensionati ultrasessantacinquenni ed ancora in attività la facoltà di chiedere di pagare metà dell’importo dei contributi previdenziali dovuti. E’ una possibilità che consente di risparmiare alcune migliaia di euro ogni anno, ma un importo minore di contributi determina anche un minore importo dei supplementi di pensione a cui si ha diritto; occorre quindi valutare singolarmente la convenienza di ricorrere a questa concessione.
Cap. 28 - L’assicurazione obbligatoria infortuni presso l’INAIL.
L’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sussiste normalmente per le persone degli Agenti di assicurazione neppure se l’attività viene svolta in forma societaria. Infatti tale obbligo in relazione alle prestazioni lavorative dei soci di una società nell’impresa sociale, pur prescindendo dall’esistenza o meno di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con l’impresa, esige tuttavia la sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale, nel senso che l’attività manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui da parte del socio sia svolta con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità, anche se discontinuamente, e non già con interventi occasionali ed eccezionali, tenendo conto che la coesistenza nello stesso soggetto della qualità di socio e di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, di cui lo stesso fa parte, deve escludersi allorché l’attività svolta dal socio in favore della società si traduce principalmente in prestazioni rivolte a consentire alla società il conseguimento dei suoi fini istituzionali (Cass. civ. 15/1/1988 n. 29).
Un’altra decisione giurisprudenziale ha affermato che è da escludere l’obbligo assicurativo in relazione all’uso di veicoli a motore, nel caso di una società di fatto tra Agenti assicurativi che svolgono attività distinta in forza di autonomo mandato. medesimi (Cass.civ. 18/5/1988 n. 3447).
Per quanto riguarda invece i dipendenti delle agenzie di assicurazione si conferma l’obbligatorietà dell’iscrizione per tutto il personale, con le modalità e le condizioni descritte nel capitolo riguardante gli impiegati di agenzia.
Cap. 29 - La Cassa di previdenza per gli Agenti di assicurazione.
E’ stata costituita il 24 giugno 1953 fra A.N.I.A. e Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione mediante una convenzione che ha assunto efficacia legislativa "erga omnes" con il DPR n. 387 del 18/3/1961. Presso ogni Impresa deve essere quindi costituita una Cassa di previdenza per gli Agenti che hanno mandato dalla medesima Impresa. Tutti gli Agenti sono iscritti alla Cassa fin dal momento della nomina; nel caso di coagenzia vengono iscritti i singoli Agenti, mentre nel caso di mandato a società regolarmente costituita vengono iscritte le persone designate allo svolgimento dell’attività assicurativa.
Scopo della Cassa è quello di corrispondere o consegnare all’Agente o ai suoi eredi un capitale in contanti, polizze di assicurazione, contratti di capitalizzazione e titoli, il tutto secondo le decisioni prese dall’Agente, utilizzando la facoltà a lui concessa dal regolamento di destinare parte del proprio conto individuale a tali investimenti. In caso di cessazione dal mandato agenziale con assunzione di nuovo incarico presso altra Impresa, il conto individuale viene trasferito presso la Cassa di Previdenza esistente presso quest’ultima Impresa.
La Cassa è amministrata da un comitato di 6 membri, per metà designati dalla Compagnia e per l’altra metà eletta dagli Agenti iscritti; nel suo seno il comitato elegge un presidente. Il controllo delle operazioni compiute dalla Cassa è di competenza di un collegio di sindaci composto da tre membri, uno nominato dalla Compagnia e due eletti dagli Agenti iscritti. Tutti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La Cassa è alimentata da un contributo annuo a carico dell’Impresa commisurato alle provvigioni con un limite massimo (per il 1996 e seguenti è di euro 1.032,91 per ogni Agente o Coagente, con il massimo complessivo di euro 3.098,74 per ogni agenzia qualunque sia il numero degli Agenti contitolari) e da un contributo annuo a carico dell’Agente pari all’1% delle provvigioni percepite, con facoltà di limitare il contributo stesso ad un importo pari a quello a carico dell’Impresa. Si fa presente che la contribuzione di euro 1.032,91 corrisponde ad un cumulo provvigioni di euro 123.950,00.
Secondo una costante dottrina, costituita da pareri di illustri esperti, il contributo versato dall’Agente costituisce onere interamente deducibile dai redditi personali dell’Agente come contributo obbligatorio (rigo P14 del mod. UNICO per i redditi 1997 "Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori").
Premesso che la liquidazione avviene trascorsi sei mesi dalla cessazione dell’attività (salvo il caso di decesso dell’Agente), poiché il conto individuale esistente presso la Cassa di previdenza è "ad personam", il trattamento fiscale applicabile sulla liquidazione è unico, sia per ditte individuali o coagenzie che per agenzie gestite da società regolarmente costituite. Ed esattamente la Cassa al momento di corrispondere o consegnare all’Agente o ai suoi eredi il capitale in contanti e, se esistenti, le polizze di assicurazione, i contratti di capitalizzazione ed i titoli, dovrà operare la ritenuta d'acconto del 20% sull'importo complessivo risultante dalla sommatoria di:
a) ammontare delle
disponibilità liquide del conto individuale;
b) importi eventualmente pagati per premi di assicurazione;
c) importi eventualmente impiegati per l'acquisto di titoli;
al netto di :
d) dividendi e cedole
riscossi (già denunciati dall'Agente sul proprio mod. 740);
e) quote reparto utili annuali (in quanto hanno già scontato la ritenuta alla
fonte a titolo di imposta).
Cap. 30 - Il Fondo pensione per gli Agenti di assicurazione.
La Cassa Pensione per gli Agenti professionisti di assicurazione, ora Fondo Pensione, è stata costituita con atto pubblico 29/11/1975 d’intesa tra l’A.N.I.A. ed il Sindacato Nazionale Agenti. L’iscrizione al Fondo, che è volontaria, è ammessa per tutti gli Agenti con età non superiore ai 50 anni; nel caso di coagenzia sono ammessi al Fondo i singoli Coagenti, mentre nel caso di mandato agenziale conferito a società regolarmente costituita sono ammesse le persone fisiche indicate alla preponente quali rappresentanti della società.
Scopo del Fondo è quello di attuare una previdenza complementare a favore degli iscritti. Le prestazioni erogate dal Fondo sono: pensione diretta di vecchiaia, pensione diretta di anzianità, pensione diretta di invalidità, pensione indiretta ai superstiti dell’Agente iscritto deceduto, pensione di reversibilità ai superstiti dell’Agente pensionato deceduto.
Organi del Fondo sono il comitato amministratore, il presidente, il collegio dei sindaci. Il comitato è composto da sei membri, tre designati dall’Associazione delle Imprese e tre eletti per referendum dagli Agenti iscritti. Il presidente è eletto dal comitato amministratore fra i membri del comitato stesso che rappresentano gli Agenti, ed è eletto anche un vice-presidente fra i membri designati dalle Imprese. Il collegio sindacale è costituito da quattro membri effettivi e due supplenti, dei quali due effettivi ed un supplente eletti dagli Agenti per referendum, gli altri due effettivi e l’altro supplente vengono invece designati dall’Associazione delle Imprese. Tutti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi versati dagli Agenti e da quelli versati dalle Imprese e da eventuali entrate straordinarie. L’ammontare complessivo del contributo (base + aggiuntivo), annuale ed indivisibile, dovuto per ogni iscritto è determinato in base a calcoli attuariali e viene posto a carico dell’Impresa per il 75% e dell’iscritto per il restante 25% (per il 2003 il contributo complessivo annuale è pari ad euro 631).
Il versamento al Fondo dell’importo complessivo viene effettuato dall’Impresa, anche per la parte a carico dell’Agente che poi provvede a rimborsarlo. Al Fondo affluisce anche, per ogni Agente che decida in tal senso, un contributo fisso di euro 155 a carico dell’Agente stesso, che in tal caso impegna l’Impresa a versare per suo conto un contributo fisso di pari importo. Il contributo versato complessivamente dall’Agente costituisce onere deducibile dai redditi personali dell’Agente per effetto di una recente normativa (art. 10, comma 1 e-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi), per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo dichiarato, con il massimo di euro 5.164,57 (rigo RP24 del mod. UNICO per i redditi 2002 " Previdenza complementare")
DAL REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE:
Pensione diretta di vecchiaia
La pensione diretta di vecchiaia spetta all’iscritto:
a) che abbia compiuto il 65° anno di età;
b) che possa far valere almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo, salvo quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento relativamente alla acquisizione del diritto allorché concorre contribuzione da prosecuzione volontaria;
c) sempre che siano trascorsi quindici anni dal primo contributo versato.
Pensione diretta di anzianità
La pensione diretta di anzianità spetta all’iscritto che sia cessato dall’attività agenziale, abbia compiuto almeno il 55° anno di età e possa far valere non meno di 25 anni di effettiva contribuzione al Fondo, salvo quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento relativamente alla acquisizione del diritto allorché concorre contribuzione da prosecuzione volontaria.
Pensione diretta di invalidità
La pensione diretta di invalidità spetta all’iscritto a qualunque età, a condizione comunque che alla data di decorrenza della prestazione non abbia superato il 65° anno di età:
a) la cui capacità di guadagno, nella specifica attività professionale di Agente in gestione libera, sia divenuta nulla in modo permanente per infermità, difetto fisico o mentale o per infortunio;
b) che possa far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione al Fondo, esclusa quella di prosecuzione volontaria versata a norma dell’art. 12 del Regolamento;
c) che abbia cessato l’attività quale Agente professionista;
sempre che non siano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’ultima contribuzione utile versata a norma degli art. 10 o 13.
Pensione indiretta ai superstiti dell’Agente iscritto deceduto
La pensione indiretta per morte spetta ai superstiti dell’Agente che al momento della morte poteva far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione al Fondo, anche se da prosecutore volontario, e nei cui riguardi all’anzidetta data non erano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’ultimo contributo versato, ovvero che poteva far valere almeno 15 anni della contribuzione innanzi specificata.
Pensione di reversibilità ai superstiti dell’Agente pensionato deceduto
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dell’Agente che, al momento della morte, avesse già maturato il diritto ad una pensione diretta (vecchiaia, anzianità o invalidità).
Sono considerati superstiti:
a) il coniuge;
b) i figli che non abbiano compiuto il 18° anno di età ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
c) il figlio che abbiano compiuto il 18° anno di età ma non abbiano superato il 21°, qualora essi frequentino una scuola media o professionale, o il 26° anno di età qualora frequentino l’Università.
Il diritto alla pensione nei casi previsti dalla precedente lettera c) è subordinato alla condizione che i figli risultino a carico del genitore al momento del decesso, non prestino lavoro retribuito ed è limitato, qualora frequentino l’Università, alla durata del corso legale di studi.
I figli si considerano a carico dell’Agente se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
d) i genitori inabili e a carico dell’Agente deceduto, quando questi non lasci a sé superstiti né coniuge né figli, ovvero, pur avendoli lasciati, costoro non abbiano diritto alla pensione.
N.B. Questa esposizione è puramente indicativa; per avere un quadro completo è necessario leggere per intero il Regolamento.
Cap. 31 - Il procuratore dell’Agente.
L’Agente può valersi, per lo svolgimento della sua attività, di procuratori i quali ovviamente, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dell’Impresa mandante, operano sotto il controllo e la responsabilità dell’Agente medesimo; il procuratore, inoltre, secondo l’accordo nazionale, deve essere gradito all’Impresa e pertanto l’Agente prima di procedere alla nomina deve ottenere la preventiva autorizzazione della Compagnia .
La procura deve avere forma scritta e non deve eccedere i limiti del mandato conferito dall’Impresa al titolare dell’agenzia. Il rilascio della procura, le eventuali modificazioni e la sua revoca devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, secondo quanto prescrive l’art. 1392 del Codice Civile; si consiglia, a tale scopo, il deposito presso la Camera di Commercio.
La figura del procuratore di agenzia viene riconosciuta dalla legge istitutiva dell’Albo degli Agenti di assicurazione, che attribuisce ad essa la validità di titolo equipollente dell’esame di idoneità, purché il suo esercizio sia stato ininterrotto per almeno due anni.
Cap. 32 - Gli impiegati di agenzia.
Per effetto della
legge n. 223 del 23 luglio 1991, l’assunzione
del personale dipendente di qualsiasi qualifica avviene esclusivamente per
chiamata nominativa ed il datore di lavoro non è più tenuto a fare richiesta
numerica di personale nell’ambito delle liste di collocamento e rispettando le
graduatorie formate dall’apposita Commissione. Attualmente quindi è sufficiente
che l’Agente rilasci al lavoratore da assumere la richiesta formulata sul
modulo predisposto, perché questi la presenti insieme al libretto di lavoro
alla Sezione circoscrizionale per l’impiego al fine di ottenere il prescritto
nullaosta.
Recentemente, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 31 dell’8/2/1995, è stata data facoltà al datore di lavoro di evitare la richiesta di nullaosta, sostituendola con la comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l’impiego della avvenuta assunzione, da effettuarsi entro dieci giorni dall’assunzione stessa.
Una particolare modalità di assunzione di personale trova applicazione nelle nostre agenzie per effetto di quanto disposto dall’art. 59 del C.C.N.L. in vigore dal 1/1/2001 stipulato dallo SNA e UNAPASS. E’ stato convenuto infatti che il trapasso d’agenzia, la revoca del mandato, i trasferimenti e/o scorpori di portafoglio, gli accorpamenti, nonché i cambiamenti di denominazione sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro dei dipendenti e il personale ad essa addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede. In tali eventualità, che si verificano con accentuata frequenza per il normale turn over nella gestione agenziale, peculiare della nostra categoria, si può fare ricorso al passaggio diretto che prevede il rilascio del nullaosta purché il precedente rapporto di lavoro sia stato validamente costituito e purché il passaggio avvenga senza soluzione di continuità.
Allegato al predetto C.C.N.L. dei dipendenti di agenzia si trova il regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato, istituto che aveva ottenuto un riconoscimento ufficiale di applicabilità per le agenzie di assicurazione, prima attraverso una interpretazione espressa dall’ex Ministro del Lavoro Cristofori e poi con il messaggio n. 31536 del 3/5/1993 diramato dall’INPS alle proprie sedi periferiche. Ora con la sottoscrizione dell’ultimo contratto collettivo le Parti, anche in ossequio a quanto previsto dalla Legge n. 196 del 24/6/1997, hanno concordato regole e modalità di svolgimento dell’apprendistato in agenzia, che si possono così sintetizzare:
- utilizzo soltanto per le qualifiche e le mansioni comprese nella 2a e 3a categoria, con le seguenti eccezioni: commessi, autisti, fattorini, addetti alle esazioni, stenodattilografi e dattilografi in quanto provvisti di specifico diploma;
- età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, elevata a 26 anni per il Sud e le aree di declino industriale del Centronord;
- preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro;
- durata del periodo di prova non superiore a 30 giorni, al termine assunzione definitiva;
- cumulabilità dei periodi di apprendistato presso diverse agenzie, ai fini del completamento del periodo di tirocinio prescritto;
- possibilità di assunzione di apprendisti soltanto da parte di agenzie che nei 12 mesi precedenti non abbiano effettuato licenziamenti per riduzione di personale e che abbiano convertito, negli ultimi 24 mesi, almeno il 60% dei contratti di apprendistato;
- impegno dell’Agente per l’insegnamento in agenzia, per la concessione di permessi retribuiti per la frequenza a corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, per l’informazione periodica alla famiglia dell’apprendista (a intervalli non superiori ai sei mesi) sui risultati dell’addestramento;
- obbligo dell’apprendista a seguire con impegno e diligenza le istruzioni e gli insegnamenti dell’Agente ed a rispettare le norme disciplinari del contratto di lavoro;
- trattamento normativo conforme a quello previsto dal contratto di lavoro per la stessa qualifica;
- durata dell’apprendistato pari a 3 anni con trattamento economico pari al 93,5% della retribuzione della categoria di riferimento compresi scatti di anzianità ed attribuzione, al termine, della stessa qualifica del tirocinio, con conservazione dell’anzianità maturata;
- obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’Ufficio di collocamento ed alle organizzazioni sindacali territoriali i nominativi degli apprendisti che hanno ottenuto al termine del tirocinio l’attribuzione della qualifica (entro il termine di 10 giorni) ed i nominativi di coloro per i quali sia cessato per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro (entro 5 giorni dalla cessazione);
- rinvio, per quanto non disciplinato, alle disposizioni di legge e relativi regolamenti, in materia di apprendistato e di istruzione professionale, compreso il particolare trattamento agevolativo per il datore di lavoro in materia di contribuzione previdenziale (per l’anno 2002 Euro 2,75 con assicurazione INAIL a settimana).
Con lo stesso C.C.N.L. viene confermato l’accordo-quadro sui contratti di formazione e lavoro stipulato dalle Parti il 18/5/1987, ma reso applicabile non senza pretestuose lungaggini burocratiche soltanto dopo che il Ministero del Lavoro con circolare 28/4/1993 inviata agli Uffici Regionali del Lavoro aveva comunicato l’avvenuto recepimento del predetto accordo.
In pratica, ora l’Agente deve soltanto avviare il giovane da assumere all’Ufficio di collocamento con la richiesta nominativa ed una copia del contratto di formazione per ottenere il prescritto nullaosta. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti, limitatamente però alle Agenzie ubicate nel Mezzogiorno ovvero in aree del centro-nord determinate annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro; per tutte le altre zone il predetto contributo è quello normale ridotto del 25%.
Nato con il D.L. n. 726 del 30/10/1984, questo istituto fu completamente rinnovato con la legge n. 451 del 19/7/1994 e successivamente parzialmente modificato per effetto della Legge n. 196 del 24/6/1997. Riguarda i giovani di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
E’ un contratto a tempo determinato ed è stato istituito per fornire agli interessati una adeguata preparazione, oltre alla normale retribuzione. I datori di lavoro sono incentivati a farne uso attraverso i benefici economici derivanti dalla ridotta contribuzione. Giunto alla sua scadenza, può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato oppure risolversi automaticamente, non essendo rinnovabile. Per avere diritto all’utilizzo del contratto di formazione, il datore di lavoro interessato deve trovarsi, al momento della richiesta, nelle seguenti condizioni (non vengono citate quelle estranee all’attività di una agenzia di assicurazioni):
- non deve aver effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, a meno che l’assunzione non sia di indirizzo professionale diverso da quello dei lavoratori licenziati;
- risulti aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti la richiesta;
il numero dei dipendenti da assumere con contratto di formazione e lavoro non superi il 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti in agenzia;
Il contratto di formazione e lavoro, in virtù dell’accordo-quadro predetto, deve inoltre:
- avere la durata massima di 24 mesi;
- prevedere l’inquadramento iniziale in 3a categoria per il primo modulo formativo ed in 2a categoria per il secondo modulo;
- garantire un insegnamento di almeno 120 ore annue per il primo modulo e 150 per il secondo modulo;
- assicurare, in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, un inquadramento in 2a categoria per il primo modulo ed in 1a categoria per il secondo modulo (per il primo modulo l’inquadramento in seconda categoria deve avvenire al termine dei 18 mesi di attività formativa).
Al CCNL in argomento è allegata la disciplina del rapporto a tempo parziale e l’accordo applicativo del decreto legislativo n. 626 del 19/9/1994 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro deve inoltre procedere alla presentazione delle domande di iscrizione all’INPS non oltre il ventesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è sorto l’obbligo contributivo (assunzione del primo impiegato) ed all’INAIL almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’attività. Per quest’ultima incombenza si sottolinea l’obbligatorietà dell’iscrizione per tutto il personale dipendente al tasso normale di tariffa del 5 per mille, previsto dalla voce n. 813 "Addetti ai centralini telefonici, telescriventi, telefax", adottata per analogia.
Per quanto riguarda la contribuzione INPS il dettaglio risulta così fissato (dal 1/2/2001), anche a seguito dell’istituzione dell’IRAP che ha abolito i contributi sanitari:
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IVS e addizionale |
32,70% |
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Disoccupazione |
1,61% |
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Fondo garanzia TFR |
0,20% |
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CUAF |
1,68% |
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TOTALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI |
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36,19% |
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Maternità |
0,13% |
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TOTALE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI |
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0,13% |
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TOTALE GENERALE |
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36,32% |
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- di cui a carico datore di lavoro |
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27,43% |
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- di cui a carico dipendente |
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8,89% |
Entrambe le posizioni, che si accendono con il rispetto rigoroso di minuziose formalità, dovranno essere gestite con l’ausilio del consulente del lavoro anche per i successivi adempimenti periodici, connessi al pagamento delle retribuzioni, per il quale normalmente viene dato mandato allo stesso professionista.
Si ritiene opportuno sottolineare che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali si rinvia al relativo capitolo, sono esclusi dalla normativa riguardante il personale dipendente.
Il subagente è colui al quale l’Agente conferisce mandato per lo svolgimento continuativo nella propria zona di una attività finalizzata alla promozione e conclusione di contratti assicurativi, dietro compenso provvigionale. Sulla scelta del subagente normalmente la Compagnia non ha alcuna ingerenza, ma molto spesso le lettere di nomina agenziale prevedono a carico dell’Agente l’obbligo di attenersi alle disposizioni dell’Impresa, qualora questa decida che l’Agenzia debba interrompere un rapporto in corso con un determinato subagente.
Non esistendo una normativa contrattuale collettiva per i subagenti, trovano applicazione gli articoli del codice civile relativi al contratto di agenzia (il subagente è in fondo un agente dell’agente) nonché la lettera di nomina rilasciata dall’Agente. Inoltre una definizione del subagente professionista si ritrova nella legge istitutiva dell’Albo degli Agenti di assicurazione (art. 5, primo comma, punto c numero 4 della legge n. 48 del 7/2/1979), laddove viene stabilito che costituisce titolo equipollente della prova di idoneità essere stato, per almeno due anni, subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con l’onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico affidatogli da un Agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma. Queste caratteristiche non sono però necessarie per lo svolgimento dell’attività subagenziale, che può essere esercitata validamente anche in loro assenza, con la sola conseguenza che per l’iscrizione all’Albo degli Agenti l’interessato dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità.
a) Caratteristica del rapporto: I subagenti sono a tutti gli effetti degli imprenditori;
b) Compenso: Provvigioni, con eventuale riconoscimento da parte dell’Agente di contributi a parziale concorso di spese di gestione;
c) Oneri contributivi: Con decisione del 17/2/1987, l’INPS ha disposto l’iscrivibilità dei subagenti di assicurazione alla Cassa Mutua Malattie Esercenti attività commerciali. Per effetto di tale iscrizione, anche i subagenti come gli Agenti sono stati conseguentemente inclusi nella gestione speciale INPS per la pensione IVS;
d) Indennità di fine rapporto: Come accennato, le disposizioni del Codice Civile riguardanti il contratto di agenzia sono applicabili anche al subagente. Mancando una specifica regolamentazione collettiva, l’indennità di fine rapporto potrebbe essere determinata dal giudice secondo equità in assenza di una pattuizione fra le Parti. Si consiglia quindi di concordare con il subagente le modalità per il calcolo di tale indennità e farne oggetto di apposita clausola nella lettera di nomina. Lo SNA suggerisce un testo ed una modalità di calcolo, che tengono conto delle innovazioni introdotte recentemente nel codice civile per recepimento di direttive comunitarie emanate in relazione al contratto di agenzia;
e) Lettera di nomina: vedere in appendice;
f) Adempimenti amministrativi del subagente: Iscrizione presso la Camera di Commercio (Registro delle imprese), con presentazione della lettera di incarico; iscrizione presso la medesima Camera di Commercio (Elenchi nominativi esercenti attività commerciali); richiesta del numero di partita IVA come intermediari (codice di attività 67.20.2) e conseguenti obblighi (registri acquisti e vendite);
g) Adempimenti amministrativi dell’Agente: Ritenuta d’acconto sulle provvigioni pagate, nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni stesse (23% sul 20% nel caso in cui il subagente abbia dipendenti), con versamento all’Erario entro il 16 del mese successivo alla data di pagamento delle spettanze (codice 1038) ed emissione della certificazione del sostituto di imposta, da rilasciare al subagente entro il 31 marzo di ciascun anno per i compensi relativi all’anno precedente.
Cap. 34 - I produttori.
Il rapporto tra
le agenzie in gestione libera ed i produttori è regolamentato dal Contratto
collettivo stipulato il 25/5/1939 dalle organizzazioni rappresentative delle categorie
interessate ed è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale del
12/12/1939. Ha quindi validità "erga omnes", non essendo stato
successivamente modificato. Viene però ora ritenuto dalle Parti interessate
che, in ossequio alla Circolare n. 502 del 3/2/1986 del Ministero dell’Industria,
Commercio e Artigianato, la figura del produttore di V gruppo (occasionale,
senza lettera di nomina e non inserito nell’organizzazione agenziale) non debba
più operare sul mercato.
Diamo pertanto sommariamente qui di seguito le informazioni relative all’inquadramento di questi collaboratori, segnalando che per i produttori di 1° e di 2° gruppo è possibile avvalersi del contratto di formazione e lavoro. Per poter instaurare questo tipo di rapporto è necessario che l’organismo regionale della associazione di categoria invii alla Commissione Regionale per l’impiego il progetto di formazione per la necessaria approvazione; i singoli Agenti dovranno poi presentare alla medesima Commissione la richiesta di autorizzazione all’assunzione di dipendenti-produttori per la propria agenzia. E’ anche prevista la possibilità di chiedere alle Regioni di appartenenza finanziamenti e convenzioni per lo svolgimento dell’attività di formazione. Poiché le normative differiscono notevolmente da Regione a Regione, non è possibile formulare un indirizzo uniforme da seguire su tutto il territorio nazionale e pertanto coloro che vi abbiano interesse dovranno prendere conoscenza degli adempimenti in sede locale.
Produttore di 1°
Gruppo
a) Caratteristica
del rapporto: Produttori con incarico di organizzare un determinato territorio,
oltre ad eventuali obblighi di produzione;
b) Compenso: Stipendio fisso, provvigioni, rimborso spese, eventuali assegni familiari. Il contratto "erga omnes" fa riferimento alla retribuzione prevista dai contratti collettivi in vigore per il personale impiegatizio dell’agenzia dalla quale dipendono e considerata la sua autonomia operativa si ritiene che debba essere inquadrato nella 1a categoria (dal 1/1/2004 euro 1.109,42 per 14 mensilità);
c) Oneri contributivi:
- INPS: 36,32%, di cui a
carico del produttore 8,89%;
- INAIL: 5 per mille;
d) Lettera di assunzione: vedere in appendice;
e) Adempimenti amministrativi:
- 1. Richiesta nominativa
presso Ufficio di collocamento;
- 2. Inquadramento INPS;
- 3. Inquadramento INAIL (per uso non occasionale di veicolo a motore);
- 4. Ogni altro adempimento relativo al lavoro subordinato.
Produttore di 2°
Gruppo
a) Caratteristica
del rapporto: Produttori con obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia
dalla quale hanno ricevuto la lettera di assunzione;
b) Compenso: Stipendio fisso, provvigioni, rimborso spese, eventuali assegni familiari. Il contratto "erga omnes" fa riferimento alla retribuzione prevista dalla legge sull’impiego privato (R.D.L. n. 1825 del 13/11/1924), ma si suggerisce, per ragioni di equità, di garantire un minimo retributivo pari alla 2a categoria del C.C.N.L. delle agenzie in gestione libera (dal 1/1/2004 euro 1.045,12 per 14 mensilità);
c) Oneri contributivi:
- INPS: 36,32%, di cui a
carico del produttore 8,89%;
- INAIL: 5 per mille;
d) Lettera di assunzione: vedere in appendice;
e) Adempimenti amministrativi:
- 1. Richiesta nominativa
presso Ufficio di collocamento;
- 2. Inquadramento INPS;
- 3. Inquadramento INAIL (per uso non occasionale di veicolo a motore);
- 4 .Ogni altro adempimento relativo al lavoro subordinato.
Produttore di 3°
Gruppo
a) Caratteristica
del rapporto: Produttori con obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia
dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico e per i rami dalla stessa
esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione;
b) Compenso: Provvigioni. Eventuali somme mensili pattuite forfettariamente potranno essere elargite solo sotto forma di anticipazioni provvigionali, riportando nella tabella provvigionale la dizione: "... mensilmente Le verrà corrisposta la somma di lire ...; eventuali conguagli a Suo favore verranno regolati trimestralmente (o semestralmente, ecc.)". Non hanno diritto a provvigioni di incasso; se si ritenesse di corrisponderle sarebbe bene rilasciare loro un incarico separato quali "esattori";
c) Oneri contributivi: dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo gruppo sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. A titolo puramente informativo, riportiamo qui di seguito l’aliquota ed il massimale, come erano in vigore nell’anno 2003: l’aliquota, da applicare al reddito di impresa, è del 17,19% fino ad euro 36.959,00, e del 18,19% sull’eccedenza fino al massimale di euro 61.598,00, elevato ad euro 80.391,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (per i produttori, dovrebbe sempre trovare applicazione il secondo massimale, anche se in teoria, perché normalmente il reddito non raggiungerà nemmeno il primo massimale).
d) Indennità di fine rapporto: E’ previsto che, dopo la cessazione del rapporto, venga corrisposto un indennizzo - per ogni anno di attività esplicata - pari a 15/30 della media mensile delle provvigioni liquidate nell’ultimo triennio (cioè negli ultimi 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto) e qualora il triennio non sia stato compiuto, l’indennizzo sarà commisurato alla media mensile calcolata per il periodo di attività esplicata;
e) Lettera di incarico: vedere in appendice;
f) Adempimenti amministrativi del produttore: Iscrizione presso la Camera di Commercio (Registro delle imprese), con presentazione della lettera di incarico; richiesta del numero di partita IVA come intermediari (codice di attività 67.20.2) e conseguenti obblighi (registri acquisti e vendite);
g) Adempimenti amministrativi dell’Agente: Ritenuta d’acconto sulle provvigioni pagate, nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni stesse (23% sul 20% nel caso in cui il produttore abbia dipendenti), con versamento all’Erario entro il 16 del mese successivo alla data di pagamento delle spettanze (codice 1038) ed emissione della certificazione del sostituto di imposta, da rilasciare al produttore entro il 28 febbraio di ciascun anno per i compensi relativi all’anno precedente.
Produttore di 4°
Gruppo
a) Caratteristica
del rapporto: Produttori liberi di piazza o di zona, senza obbligo di lavorare
esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico
né di acquisire un determinato minimo di produzione;
b) Compenso: Provvigioni. Non hanno diritto a provvigioni di incasso; se si ritenesse di corrisponderle sarebbe bene rilasciare loro un incarico separato quali "esattori";
c) Oneri contributivi: dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di quarto gruppo sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. A titolo puramente informativo, riportiamo qui di seguito l’aliquota ed il massimale, come erano in vigore nell’anno 2003: l’aliquota, da applicare al reddito di impresa, è del 17,19% fino ad euro 36.959,00, e del 18,19% sull’eccedenza fino al massimale di euro 61.598,00, elevato ad euro 80.391,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (per i produttori, dovrebbe sempre trovare applicazione il secondo massimale, anche se in teoria, perché normalmente il reddito non raggiungerà nemmeno il primo massimale).
d) Lettera di incarico: vedere in appendice;
e) Adempimenti amministrativi del produttore: Iscrizione presso la Camera di Commercio (Registro delle imprese), con presentazione della lettera di incarico; richiesta del numero di partita IVA come intermediari (codice di attività 67.20.2) e conseguenti obblighi (registri acquisti e vendite);
f) Adempimenti amministrativi dell’Agente: Ritenuta d’acconto sulle provvigioni pagate, nella misura del 18,% sul 50% delle provvigioni stesse (23% sul 20% nel caso in cui il produttore abbia dipendenti), con versamento all’Erario entro il 6 del mese successivo alla data di pagamento delle spettanze (codice 1038) ed emissione della certificazione del sostituto di imposta, da rilasciare al produttore entro il 28 febbraio di ciascun anno per i compensi relativi all’anno precedente.
Cap. 35 - I collaboratori coordinati e continuativi
dell’Agente.
Se le prestazioni
hanno i requisiti previsti dalla legge (contenuto artistico o professionale,
assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento a favore di un determinato
soggetto, rapporto continuativo e unitario nella durata e non frammentato,
assenza di impiego da parte del prestatore d’opera di mezzi organizzati,
retribuzione periodica e prestabilita, attività non rientrante tra quelle che
formano oggetto della professione esercitata dal prestatore d’opera) oppure si
tratta di attività esplicitamente previste dalla legge (come l’attività di
amministratore), è possibile instaurare un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa.
Per l’attività di una agenzia di assicurazione è possibile l’utilizzazione di questo strumento per l’erogazione di compensi agli amministratori quando il mandato agenziale è conferito a società e purché la determinazione dei compensi avvenga per delibera degli organi statutari con data certa prima del termine dell’esercizio, oppure per contrattualizzare l’attribuzione di una specifica attività, come ad esempio la tenuta della contabilità, ed il corrispettivo compenso. In appendice viene fornito un testo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa. All’atto del pagamento del compenso l’Agente effettuerà la ritenuta del 20%, che verserà all’Erario entro il 16 del mese successivo (codice 1041).
Le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni se vengono rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo; e quindi i relativi compensi non sono assoggettati ad IVA. Inoltre, trattandosi di lavoro autonomo, il reddito per il percepente segue il principio di cassa, mentre il costo per l’Agente deve rispettare il criterio della competenza.
Relativamente a questi redditi, per effetto della legge n. 335 dell’8/8/1995 articolo 2 comma 26, dei decreti di attuazione nonché delle circolari INPS che si sono succedute sull’argomento, ultima la n. 112 del 25/5/1996, è scattato il contributo del 10% istituito a fini previdenziali, che viene posto a carico del committente per due terzi del suo ammontare ed a carico del percepente per il restante terzo.
Per espresso riferimento della legge, l’obbligo riguarda soltanto le persone sottoelencate:
1. i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’art. 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, iscritti ad albi o meno, con partita IVA, sprovvisti di propria Cassa di Previdenza (ad esempio tutti i consulenti di vario genere);
2. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 49 del Testo Unico predetto (ad esempio attività di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazione a giornali o riviste, partecipazione a commissioni); in genere attività di contenuto artistico o professionale svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
3. gli incaricati della vendita a domicilio.
Recenti modifiche apportate alla legge istitutiva del contributo di cui ci stiamo occupando hanno stabilito che sono esclusi dal provvedimento i pensionati che abbiano superato i 65 anni; essi possono comunque pagare il contributo avendo così diritto ad un supplemento di pensione. Chi compirà i 65 anni nel quinquennio 1996-2000 è soggetto al contributo fino al 65° anno di età e può chiedere la cancellazione a partire da tale anniversario; se permane può cumulare il supplemento di pensione e se non consegue il diritto alla pensione autonoma, alla cessazione dell’attività lavorativa può ottenere la restituzione del contributo versato, maggiorato di interessi.
Con riferimento ad una agenzia di assicurazioni sono esclusi dall’obbligo contributivo sia gli Agenti che gestiscono in forma individuale, sia i subagenti, che i produttori di 3° e 4° gruppo, tutti perché conseguono redditi di impresa e non di lavoro autonomo, come stabilisce l’art. 51 del Testo Unico predetto che considera esercizio di imprese commerciali l’esercizio abituale ancorché non esclusivo delle attività indicate nell’art. 2195 del Codice Civile (tra le quali è compresa l’attività ausiliaria di quella assicurativa), anche se non organizzate in forma di impresa; sono inoltre esclusi gli associati in partecipazione perché il reddito da essi prodotto, pur essendo di lavoro autonomo, non è tra quelli indicati dalla legge (tali redditi sono infatti descritti alla lettera c del comma 2 dell’art. 49 del Testo Unico suddetto, non richiamato dalla normativa di cui ci stiamo occupando). Sono invece soggetti all’obbligo gli emolumenti percepiti come compenso di amministrazione da parte di Agenti, soci di società titolari di mandato agenziale, anche se partecipando a società di persone hanno già una posizione contributiva presso l’INPS; possono inoltre esistere nelle nostre agenzie, e sono soggetti all’obbligo, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con consulenti (ad esempio per la tenuta delle scritture contabili e per la gestione del personale).
Coloro che rientrano nell’obbligo contributivo dovranno comunicare all’INPS, utilizzando apposito modulo, i propri dati anagrafici, il tipo di attività, il codice di attività ed il domicilio; il contributo si applica sul 95% di tutti i compensi erogati.
Con effetto 1° gennaio 1998 è stato deciso un aumento per i collaboratori e professionisti che non hanno altra copertura pensionistica. L’aliquota contributiva cresce dell’1,5% e raggiunge quindi l’11,5%; dal 2000 continuerà ad incrementarsi dell'1%% ogni due anni per attestarsi al 19%. Inoltre per gli stessi soggetti dal 1998 si aggiunge uno 0,5% destinato al finanziamento del fondo maternità ed assegni familiari e quindi l’aliquota piena l'anno 2003 è del 14%. Il contributo originario del 10% resta invece fermo per i soggetti iscritti ad altra forma contributiva obbligatoria, come si verifica per l’Agente di assicurazione iscritto all’INPS/IVS dei Commercianti, che percepisca un compenso di amministrazione.
Cap. 36 - I rapporti con i broker.
Come è noto, a seguito della emanazione da parte del Consiglio CEE della Direttiva n. 77/92 del 13/12/1976 fu regolamentata l’attività degli intermediari dell’assicurazione, prima con la legge n. 48 del 7/2/1979 per gli agenti e poi con la legge n. 792 del 28/11/1984 per i mediatori (brokers). Per il legislatore italiano "è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione".
Da questa definizione emerge come primo dato essenziale che l’imparzialità ed indipendenza del broker sono sostanzialmente richieste nei confronti di una sola parte, e cioè l’assicuratore; infatti la specificazione dei compiti del broker nei confronti dell’assicurando non sembra dare adito a dubbi in quanto la prestazione del broker non è soltanto quella di mediare l’affare assicurativo, ma di mediarlo assistendo il cliente nella determinazione del contenuto contrattuale.
E’ da ritenere, quindi, sostanzialmente corretta la qualificazione del broker come una particolare figura di mediatore che è stata formulata nella legge n. 792/1984, con la differenza, rispetto alla comune mediazione, che l’attività di assistenza e consulenza viene spiegata solo in favore della parte (assicurando) che a lui si è rivolta, dandosi luogo in tal modo a una forma di mediazione fiduciaria, e considerando inoltre che l’indicata differenza, pur facendo venire meno il requisito dell’imparzialità peraltro non essenziale, non inficia la sua funzione intermediaria svolta in posizione di autonomia e indipendenza. In ultima analisi il rapporto di brokeraggio determina a sua volta un rapporto trilaterale di natura esclusivamente formale, concretizzando sostanzialmente nella gran parte dei casi un rapporto bilaterale che vede l’Istituto assicuratore da una parte ed una identificazione tra assicurando e broker dall’altra.
Se questo è vero, le conseguenze relative alla responsabilità del broker non sono di poco conto, così come il suo eventuale negligente comportamento potrebbe arrecare seri pregiudizi agli assicurati. Il broker infatti non si limita all’assistenza delle parti nella fase di stipulazione del contratto, ma gestisce il contratto ricevendo, tra l’altro, dall’assicurato le somme necessarie per il pagamento dei premi a copertura dei rischi.
Ebbene, se si muove dalla considerazione, da ritenersi incontroversa, che obbligato a pagare il premio all’assicuratore resta sempre e soltanto l’assicurato, attesa tra l’altro che nessuna modifica al disposto dell’art. 1901 C.C. è stata portata dalla legge n. 792/1984, l’eventuale ritenzione da parte del broker delle somme ricevute dall’assicurato per il pagamento dei premi non può che tradursi nella mancanza di adempimento puntuale al creditore assicuratore, con la conseguente necessaria applicazione dell’art. 1901 C.C., che vede in ogni caso l’assicurato tenuto al pagamento del premio anche se ha già consegnato il relativo importo al broker.
A diverso risultato si dovrebbe, invece, pervenire nel caso in cui l’assicuratore abbia conferito mandato al broker di incassare i premi per suo conto o gli abbia consegnato le quietanze dei premi già sottoscritte con l’incarico di riscuotere il relativo importo, in quanto nulla esclude in generale che il broker, nella fase di esecuzione del contratto, possa agire come mandatario e, quindi, nell’interesse dell’assicuratore.
Al di fuori di queste ipotesi e di eventuali espresse previsioni contrattuali, dunque, in tutti i casi in cui l’assicurato abbia versato la prima rata di premio in costanza di sottoscrizione della polizza alla presenza del solo broker, o allorquando a quest’ultimo non siano state consegnate le quietanze per l’incasso, deve ritenersi prevalente il rapporto instaurato tra il broker e l’assicurato, il quale ripone nel primo la sua più completa fiducia (ed al quale, per sua scelta, commette incarichi gestori dotandolo anticipatamente della necessaria provvista finanziaria); con la conseguenza che nel caso in cui il broker, ottenuto per tempo dal Cliente l’importo dei premi, li paghi in ritardo rispetto al termine eventualmente contrattualizzato o ometta di pagarli all’Istituto assicuratore, la garanzia assicurativa dovrà considerarsi sospesa (almeno a fare data dal momento in cui il broker doveva rimettere detti premi) con conseguente perdita, in danno all’assicurato, dell’indennità per l’eventuale avvenuto sinistro, ferma restando la sua obbligazione ad eseguire nuovamente il pagamento del premio, questa volta direttamente nelle mani dell’assicuratore ex art. 1901 C.C., non potendosi riconoscere valore liberatorio al pagamento avvenuto in tali circostanze a favore del broker.
In considerazione di quanto precede, l’assicuratore (Impresa o Agente) nei rapporti che andrà ad instaurare con i brokers dovrà responsabilmente essere consapevole dei rischi ai quali si espone per decidere sulla convenienza dei rapporti e sugli idonei accorgimenti da adottare a tutela dei propri interessi.
Per completezza di informazione, si segnala che a garanzia dei terzi (compresi gli assicuratori) per la responsabilità dei brokers operano la obbligatoria assicurazione di responsabilità civile (per i comportamento colposi) ed il Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori (per i comportamenti colposi in caso di inoperatività dell’assicurazione di responsabilità civile nonché per i fatti dolosi).
Cap. 37 - La normativa antiriciclaggio.
La normativa di base emanata con la legge n. 197 del 5/7/1991 impone l’attivazione di un archivio unico informatico presso la Direzione Generale delle Compagnie di assicurazione, nel quale dovranno affluire i dati raccolti dalle Agenzie
-
per pagamenti ed incassi superiori a euro10.319,13 o movimentazione di contanti
superiore a euro 1.549,37;
- per accensione, chiusura e sostituzione di rapporto continuativo Vita.
Con circolare n. 257 del 5/10/1995, diretta tra gli altri all’ANIA ed alle associazioni degli intermediari, l’ISVAP ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in ordine alle modalità di attuazione degli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla normativa in vigore. Nella premessa, l’Organo di vigilanza rammenta l’obbligo per le Imprese di inserire i dati nell’archivio unico informatico entro trenta giorni dalla data in cui le stesse hanno ricevuto la comunicazione da parte degli Agenti e degli altri intermediari, i quali a loro volta sono tenuti ad inoltrare i dati entro trenta giorni dall’operazione o dall’accensione del rapporto continuativo. Il mancato rispetto di questi termini - ricorda ancora l’ISVAP - comporta la sanzione della multa da lire cinque a venticinque milioni.
Rilevato quindi che la legge pone a carico degli Agenti e delle Imprese distinti obblighi di raccolta e di archiviazione, l’Istituto prescrive che sulle comunicazioni inviate dalla rete periferica le Compagnie indichino la data di ricevimento, allo scopo di determinare a chi debba far carico un eventuale inadempimento in merito ai tempi di attuazione della intera procedura.
Viene inoltre prescritto che, ai fini di una responsabilizzazione dei soggetti che hanno materialmente raccolto i dati, costoro dovranno sottoscrivere il modulo contenente i dati stessi e, se si tratta di collaboratori dell’Agente, in particolare, i loro nomi non dovranno essere registrati nell’archivio unico perché non possono essere considerati quali soggetti che compiono operazioni per conto terzi, bensì per conto dell’Agente.
Secondo le prescrizioni dell’ISVAP, gli Agenti dovranno acquisire una dichiarazione scritta dai propri collaboratori di aver presso visione e conoscenza della legge n. 197/1991 e degli obblighi da essa previsti nonché della circolare n. 257 del 5/10/1995 con impegno a rispettarne le previsioni, e darne conferma all’Impresa mandante che dovrà a sua volta dare assicurazione all’ISVAP di aver richiesto ai propri Agenti il rispetto della procedura. L’ISVAP ha anche ribadito che in mancanza dell’acquisizione dei dati richiesti dalla legge, non può essere effettuata nessuna operazione di incasso o consegna di mezzi di pagamento di importo superiore ai venti milioni né apertura di rapporti continuativi; in caso di inadempienza sarà applicata la sanzione ricordata in premessa.
Cap. 38 - I contratti di locazione degli uffici.
Per conciliare esigenze di natura prevalentemente fiscale degli Agenti con la necessità dell’Impresa di mantenere l’attività agenziale nei locali originari, si è reso necessario stabilire accordi particolari in ambito aziendale (tra il Gruppo Agenti e la Direzione della Compagnia) per definire un contratto tipo che rispondesse agli interessi di entrambe le Parti.
Tali interessi si possono così riassumere: l’Agente deve essere il titolare del contratto di affitto per poter validamente dedurre il relativo costo dai ricavi prodotti dalla propria attività, mentre all’Impresa deve essere garantita la possibilità di disporre, al termine di un mandato agenziale, dei locali nei quali l’attività stessa si svolge.
Ha preso vita così un contratto, che viene comunemente definito "trilatero", al quale prendono parte il proprietario dell’immobile, la Compagnia mandante ed il titolare dell’agenzia. La locazione viene stipulata dall’Agente, nella sua qualità di mandatario della Compagnia ed anche a beneficio della stessa, la quale subentrerà nel contratto in caso di risoluzione dell’incarico agenziale che avvenga nel corso di vigenza del contratto di locazione. Il subentro della Compagnia, o a sua scelta di altro Agente da essa designato, avverrà alle medesime condizioni in corso.
Nel caso che al termine della durata del contratto di locazione, questo venisse disdetto dal locatore, la comunicazione per essere valida dovrà essere inviata, oltre che al conduttore, anche alla Compagnia. E d’altro canto, la disdetta intimata dal conduttore sarà valida soltanto se confermata dalla Compagnia.
Possiamo affermare che con questi accorgimenti, lo scopo che le Parti si erano posto sia stato raggiunto. Nel caso in cui, qualora consentito dall’Impresa, l’attività agenziale si svolga in locali di proprietà dell’Agente, questa soluzione non può essere ovviamente adottata e sarà quindi necessario, dato che l’Agente non avrebbe alcun problema di deducibilità fiscale, che la Compagnia rinunci alla tutela del suo interesse, che d’altra parte verrebbe meno, risultando inopportuno per essa o per l’eventuale nuovo Agente proseguire nell’attività in locali di proprietà dell’Agente cessato.
Cap. 39 - Le utenze dell’agenzia.
Per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, è essenziale che le utenze (energia elettrica, telefoni, gas, ecc.) siano intestati all’Agente. Solo in queste circostanze sarà possibile iscrivere i relativi oneri fra i costi dell’Agenzia nel bilancio fiscale.
Ormai gran parte delle Compagnie del mercato hanno finito per condividere questa necessità ed hanno concordato con i Gruppi Agenti modalità diverse di realizzazione. Quella più diffusa consiste nell’impegno formale che l’Agente, al momento di intestarsi le utenze, assume nei confronti della società erogatrice del servizio di consentire la voltura dei contratti a favore della Impresa mandante all’atto dello scioglimento del contratto di Agenzia ed a richiesta dell’Impresa stessa.
Cap. 40 - Le modalità di incasso dei premi.
Una delle incombenze più importanti che il mandato pone a carico dell’Agente è l’operazione di incasso dei premi relativi ad affari facenti parte del portafoglio a lui affidato. Tenuto conto che il Cliente può eseguire il versamento con diverse modalità e che normalmente il contratto di Agenzia prescrive che gli incassi vengano effettuati per contanti, ne consegue che accettando altre forme di pagamento l’Agente si assume la responsabilità del buon esito dell’operazione, compresa la esatta indicazione della data da apporre sulla quietanza, che influisce sulla operatività della garanzia in relazione a quanto dispone l’art. 1901 C.C. per l’assicurazione danni e l’art. 1924 C.C. per l’assicurazione vita.
Esaminiamo quindi tali diverse modalità di pagamento da parte del Cliente, suggerendo per ciascuna di esse le rispettive indicazioni, che abbiamo tratto da un accurato studio eseguito dal Servizio Rapporti Giuridici e Fiscali di una primaria Compagnia ad uso della propria rete agenziale.
Pagamento in contanti
Nessun problema sorge in caso di pagamento in contanti, che costituisce ai sensi dell’art. 1277 C.C. il normale mezzo di estinzione delle obbligazioni pecuniarie.
In questo caso il pagamento deve ritenersi avvenuto nel momento della consegna del denaro presso la sede dell’assicuratore o dell’Agenzia o, comunque, a mani di persona autorizzata a riceverlo.
Pagamento a mezzo assegno circolare o vaglia postale
Al pagamento in contanti viene normalmente equiparato il pagamento effettuato con titoli di credito muniti di provvista come assegni circolari e vaglia postali. Tali titoli, infatti, per la qualità del soggetto emittente, possono considerarsi assistiti dalla possibilità di una circolazione fiduciaria non molto dissimile, in pratica, da quella dei biglietti di Stato (parere della Commissione Legale dell’ANIA n. 298 del 19/6/1972).
Merita anche di ricordare che a parere dello Steidl ("Il contratto di assicurazione", Giuffré Milano 1990, pag. 157), l’effetto solutorio del pagamento a mezzo di vaglia postale si avrebbe soltanto al momento in cui l’assicuratore incassi materialmente la somma, perché il denaro resterebbe a disposizione del mittente fintanto che non venga versato al destinatario. Ne conclude che "il premio sarà da considerarsi pagato non sotto la data di spedizione del vaglia, né sotto quella in cui l’assicuratore riceve il modulo relativo, ma soltanto sotto la data in cui esso assicuratore incassa la somma o, si deve ammettere, avrebbe potuto incassarla usando l’ordinaria diligenza". Sembrerebbe preferibile comunque ritenere, con la dottrina dominante, che l’utilizzo di assegni circolari o di vaglia postali quali mezzi di pagamento, data la loro diffusione e la sicurezza di esazione che normalmente li caratterizza, equivalga, ai fini pratici, al pagamento in contanti.
La data di pagamento sarà dunque quella in cui il titolo di credito viene materialmente consegnato all’assicuratore o all’Agente dello stesso, mentre per il caso in cui l’assegno circolare venga spedito tramite posta si terrà conto della data di ricevimento.
Pagamento a mezzo versamento in conto corrente postale
Con riguardo al problema della data di efficacia del versamento mediante apposito bollettino sul conto corrente postale intestato all’Agente, si ritiene che tale data sia da identificarsi con quella in cui il versamento è stato eseguito, risultante dal timbro ad olio dell’ufficio postale; la somma in tal modo versata entra, infatti, nell’immediata disponibilità del correntista. Ciò in conformità al disposto dell’art. 105, terzo comma, del R.D. 30/5/1940 n. 775, come modificato dall’art. 7 del R.D. 31/10/1942 n. 1849.
Qualora il versamento sia stato effettuato mediante postagiro, si ritiene da taluno che "il relativo certificato di allibramento a debito ha valore liberatorio per la somma pagata, con effetto dalla data in cui il postagiro è stato addebitato al conto corrente traente" (art. 130, terzo comma, del R.D. 30/5/1940 n. 775, come modificato dall’art. 8 del R.D. 31/10/1942 n. 1849). Sembra tuttavia da preferire la soluzione secondo la quale nel caso di postagiro, la data di efficacia del pagamento deve considerarsi quella in cui l’importo viene accreditato al correntista-creditore. Soluzione che appare preferibile perché solo da quel momento la valuta entra nella disponibilità del correntista.
Pagamento a mezzo versamento in conto corrente bancario
Il pagamento eseguito a mezzo versamento diretto in conto corrente bancario intestato all’Impresa od alla sua Agenzia si considera effettuato nella data in cui tale versamento viene accreditato sul detto conto, essendo questo il momento dal quale il correntista può effettivamente disporre della somma. Anche nell’ipotesi di pagamento mediante giroconto bancario il pagamento è da considerarsi effettuato nel giorno in cui la somma risulta accreditata sul conto corrente della Compagnia o dell’Agenzia.
E’ opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che se il debitore indichi nell’ordine di bonifico una data di valuta dell’accredito anteriore a quella dell’operazione, il pagamento è comunque da considerarsi eseguito sotto l’effettiva data di accredito.
Infine, sempre alla data di accredito occorre far riferimento per il decorrere degli effetti del pagamento anche nell’ipotesi in cui il versamento venga fatto a ridosso dello scadere del termine di tolleranza, e quindi in tempo utile, ma l’accredito venga compiuto dalla banca dopo tale scadenza.
Pagamento a mezzo assegno di conto corrente
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l’assicuratore può rifiutare il pagamento del premio effettuato a mezzo di assegno bancario, in quanto esso non costituisce esatto adempimento dell’obbligazione pecuniaria.
Peraltro, se l’assicuratore o l’Agente, munito di rappresentanza, accetta tale forma di pagamento, il pagamento si perfeziona nel momento e nel luogo della consegna, o della ricezione, dell’assegno, ma il mancato incasso fa sì che il pagamento del premio debba ritenersi come non avvenuto. A tale proposito si afferma anche che il rilascio del titolo avviene "pro solvendo" e non "pro soluto", ma è consigliabile che detta condizione sia espressamente formulata.
Può verificarsi che l’assegno accettato in pagamento, presenti una data anteriore o posteriore a quella dell’effettiva emissione.
Nel caso di assegno retrodatato si farebbe apparire come realmente avvenuto un pagamento non ancora effettuato e ciò costituirebbe un facile espediente per eludere la disposizione dell’art. 1901 C.C. Sull’argomento di è espressa la Suprema Corte sancendo che "nel caso di pagamento del premio già scaduto, eseguito dopo il verificarsi del sinistro, con assegno retrodatato ad epoca anteriore ad esso ... l’effetto di cui all’art.1901 C.C. (riattivazione del contratto) consegue all’effettivo versamento e alla riscossione materiale del premio, non già dalla data ... dell’assegno (Cassazione 21/7/1960 n. 2062).
Nell’ipotesi di assegno postdatato il pagamento deve considerarsi eseguito sotto la data risultante dall’assegno e non da quella della consegna dello stesso.
L’art. 116 della legge 21/12/1933 n. 1736, che contiene la disciplina dell’assegno bancario, prevedeva come reato il fatto dell’emissione dell’assegno con data falsa o privo di data. La norma non ha però avuto rilevanti applicazioni pratiche e l’emissione senza data o con data diversa da quella dell’emissione stessa è divenuto un fenomeno generalizzato. Il legislatore ha perciò ritenuto opportuno adeguare la disciplina giuridica alla realtà economica e sociale eliminando, con la legge 15/12/1990 n. 386, la fattispecie penale.
Attualmente sono rimaste in vigore soltanto delle sanzioni amministrative tributarie: ai sensi dell’art. 121 della legge 21/12/1933 n. 1736 agli assegni emessi con data diversa da quella di emissione o senza data si applicano le stesse imposte graduali stabilite per le cambiali.
Tutto ciò comunque non ha certo portato ad una legittimazione della prassi di utilizzazione dell’assegno postdatato, che resta un illecito.
Anche per questo appare opportuno che l’Agente non accetti assegni postdatati a pagamento del premio.
Sempre in tema di incasso dei premi, merita una riflessione l’argomento della omessa o ritardata contabilizzazione da parte dell’Agente, e più precisamente le conseguenze che questo comportamento può legittimamente generare. Dottrina e giurisprudenza non sono al riguardo concordi nell’affermare che l’Agente sia tenuto a rifondere alla sua mandante l’importo di un risarcimento che questa fosse stata costretta a pagare all’Assicurato che aveva tempestivamente pagato il premio all’Agente, che invece lo aveva contabilizzato dopo il sinistro, oppure non lo aveva contabilizzato affatto.
Il Tribunale di Roma (30/5/1989 Giammaria contro SIAD) ha sentenziato che l’Impresa non può addebitare all’Agente l’intero costo del sinistro non essendovi alcun nesso di causalità fra il ritardo o l’omissione del versamento del premio da parte dell’Agente ed il risarcimento del sinistro stesso; semmai la mandante aveva soltanto il diritto di pretendere il risarcimento danni per la perdita di valuta subita.
Esistono però anche decisioni contrarie a questa tesi.
Per mettersi al riparo dal rischio che una semplice dimenticanza dell’Agente o delle persone di cui l’Agente stesso deve rispondere oppure la condotta dolosa di queste ultime persone possano provocare danni patrimoniali ingenti all’Agente, è bene che egli si premunisca assicurando la sua responsabilità civile professionale, per il tramite del proprio Gruppo Agenti se esiste apposita convenzione o singolarmente se il Gruppo non vi abbia provveduto.
E’ essenziale che il contratto contempli espressamente l’eventualità descritta oppure una pattuizione del tipo "il mandato conferito all’Agente costituisce parte integrante della polizza per quanto attiene alle obbligazioni dell’Agente stesso nei confronti della sua mandante", laddove sia il contratto di Agenzia a prevedere quest’obbligo a carico dell’Agente; ciò ad evitare che la Compagnia assicuratrice contesti alla Impresa mandante la legittimità della pretesa di avere il rimborso del sinistro pagato e questa possa in reazione procedere alla revoca "ad nutum" dell’Agente!
Cap. 41 - L’ispezione amministrativa della Compagnia.
Nel corso dell’attività, l’Impresa preponente può effettuare verifiche amministrative o ispezioni contabili nei locali dell’Agenzia. L’Agente è tenuto a rendersi disponibile per consentire ai funzionari della Compagnia di svolgere il compito ad essi assegnato.
A puro titolo indicativo, vengono segnalate le più importanti avvertenze che dovranno essere tenute presenti dall’Agente per evitare di sottrarsi ad obblighi che la legge o gli accordi collettivi pongono a suo carico ed anche per non rinunciare a diritti che le stesse fonti normative gli riconoscono.
L’Agente ha innanzitutto il diritto di chiedere ed ottenere dall’ispettore l’esibizione di una lettera firmata da uno dei responsabili della Compagnia (direttore generale, direttore amministrativo o amministratore delegato) con l’indicazione delle generalità del funzionario e dei compiti a lui affidati. L’Agente è tenuto a prestare la sua collaborazione, ma ha il diritto riconosciuto dal Codice Civile, di farsi rappresentare. A tutte le operazioni che eseguirà l’ispettore, l’Agente ha il diritto di essere presente. L’Agente ha il diritto di contestare gli atti che in nome della Compagnia l’ispettore dovesse compiere in lesione dei suoi interessi (annullamento di polizze, riduzione o storno di provvigioni, ecc.). Durante l’ispezione, l’Agente conserva i suoi diritti in merito alla conduzione dei locali dell’Agenzia e quindi l’ispettore non può sostituire serrature (anche se i locali sono di proprietà della Compagnia), trasferire utenze o far eseguire sequestri conservativi.
Sul verbale di ispezione l’Agente ha il diritto di far inserire proprie dichiarazioni ed in caso di divieto da parte dell’ispettore può contrapporre il proprio rifiuto a sottoscrivere il verbale al termine delle operazioni. L’Agente dovrà comunque acconsentire alla firma soltanto se ritiene di condividere tutto quanto è scritto nel verbale.
L’Agente può rifiutarsi di consentire l’accesso all’elaboratore dell’Agenzia, alla contabilità personale o ai propri documenti fiscali.
L’Agente deve permettere l’esame di tutto il materiale necessario allo svolgimento dell’attività agenziale, come polizze, quietanze, registri e tabulati.
L’Agente deve infine mettere a disposizione della Compagnia il saldo a suo debito risultante al momento dell’inizio dell’ispezione.
Cap. 42 - La sicurezza sul luogo di lavoro.
La normativa di base è contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 19/9/1994 emanato in attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. A tale normativa sono state apportate con il D.Lgs. n. 242 del 19/3/1996 le modifiche e le integrazioni in gran parte necessarie per renderne possibile l’attuazione da parte delle aziende.
Riassumiamo per punti essenziali la complessa materia, vista dall’ottica di una agenzia di assicurazioni, suggerendo per le aziende di maggiori dimensioni di rivolgersi a ditte specializzate, alcune delle quali si sono convenzionate con nostre organizzazioni di categoria.
Ambito di applicazione:
Le disposizioni si applicano in pratica a tutte le attività lavorative, sia pubbliche che private, con esclusione delle ditte individuali senza dipendenti; vi sono coinvolti quindi il datore di lavoro privato e pubblico, il lavoratore dipendente e l’equiparato, come il socio lavoratore di cooperative e di società, anche di fatto.
Personale specializzato impiegato:
Il responsabile del servizio e cioè la persona che gestisce e coordina le attività del servizio di sicurezza; il rappresentante per la sicurezza e cioè la persona eletta o designata dai lavoratori che li rappresenta in materia di sicurezza e salute sul lavoro, partecipando a tutte le fasi più importanti dell’attuazione della disciplina; il medico competente, che deve garantire la salute e l’integrità dei lavoratori.
Il servizio di prevenzione e protezione:
Deve essere organizzato dal datore di lavoro, previa consultazione con il rappresentante per la sicurezza, con personale interno od esterno all’azienda in possesso di capacità necessarie, di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati (individuazione e valutazione di fattori di rischio, individuazione delle relative misure preventive/protettive, elaborazione di procedure di sicurezza per le attività aziendali, proposta di programmi informativi e formativi per i lavoratori).
Il responsabile del servizio:
Il datore di lavoro può assumere direttamente questa funzione avvalendosi anche di collaborazione esterna, in aziende che occupano fino a 200 dipendenti; in tal caso deve informare il rappresentante per la sicurezza, frequentare un apposito corso di formazione, trasmettere alla USL competente una dichiarazione che attesti le sue capacità, una dichiarazione sulla valutazione del rischio, una relazione sugli infortuni degli ultimi tre anni, un attestato di frequenza del corso (fino al 31/12/1996 non sussiste obbligo di frequenza).
Il rappresentante per la sicurezza:
Tra i suoi compiti si segnala l’obbligo di avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nonché l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione; può fare ricorso alle autorità competenti per denunciare carenze od insufficienze.
Il medico competente:
Deve possedere titoli idonei che attestino la sua specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori; tra i suoi compiti si segnalano gli accertamenti sanitari preventivi e periodici, la collaborazione con il datore di lavoro per l’organizzazione del pronto soccorso, la visita almeno due volte l’anno agli ambienti di lavoro.
Cap. 43 - La tutela dei dati personali.
La legge n. 675 del 31/12/1996 obbliga tutti coloro che effettuano trattamenti di dati personali a darne comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.
Per i trattamenti comunque iniziati prima del 1° gennaio 1998, la notificazione andava effettuata a partire dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 1998 per gli archivi informatizzati e a partire dal 1° aprile e fino al 30 giugno 1998 per gli archivi non automatizzati. Per i trattamenti iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998, sia automatizzati che non automatizzati, la notificazione va effettuata prima dell’inizio del trattamento e tale adempimento rappresenta il regime ordinario di applicazione della legge e riguarderà anche tutti coloro che riceveranno un mandato agenziale. Il modello per effettuare la notificazione è distribuito gratuitamente presso gli uffici postali con le istruzioni per la compilazione.
Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha predisposto modelli di informativa per i Clienti dell’agenzia, il personale dipendente, i subagenti, i produttori di 3° e 4° gruppo ed i produttori di 1° e 2° gruppo, nonché modelli di nomina del responsabile e dell’incaricato previsti dalla legge.
In appendice sono riportati i testi delle comunicazioni e dell’art. 13 della legge (Diritti dell’interessato).
Cap. 44 - La cessazione del mandato e la riconsegna dell’agenzia.
Tra le operazioni conseguenti alla cessazione del mandato agenziale assume una particolare rilevanza la riconsegna dell’agenzia. Per quanto riguarda gli aspetti economici connessi alla risoluzione dell’incarico, ed in particolare alla liquidazione delle indennità previste dall’Accordo nazionale, si rinvia all’apposita trattazione.
Ci preme invece sottolineare in questo contesto tutte le fasi di natura gestionale che seguono la cessazione del mandato, così come sono analiticamente descritte nell’art. 23 dell’Accordo nazionale Imprese-Agenti. Il primo adempimento dell’Agente o dei suoi eredi allo scioglimento del mandato, qualunque sia la sua motivazione, è l’immediato versamento all’incaricato autorizzato dall’Impresa del saldo di chiusura di cassa e la consegna di tutto quanto riguardi il portafoglio clienti, la contabilità e l’attività agenziale, come l’archivio delle polizze comprese anche quelle annullate, gli schedari, gli elenchi, gli scadenzari, la corrispondenza, gli atti, i registri, le polizze, le appendici, le quietanze, i certificati ed i contrassegni, nonché i supporti non tradizionali, come schede, nastri, dischi, film e simili che contengano la predetta documentazione (la Compagnia può a sua scelta richiedere la traduzione in chiaro o decidere per l’acquisto dei supporti).
Gli impianti di elaborazione dati con quanto ad essi pertinente, se installati con l’autorizzazione della Compagnia, saranno da questa acquistati o sarà ad essa trasferito il canone di noleggio. Qualora esista un accordo scritto tutte le attrezzature inerenti alla gestione che sono di proprietà dell’Agente saranno acquistate dall’Impresa.
All’Agente, salvo diversa pattuizione sottoscritta, rimarranno i mobili, le macchine e gli impianti in genere, non di proprietà dell’Impresa, nonché la disponibilità dei locali agenziali se il contratto di locazione è stato stipulato soltanto dall’Agente e non si tratti di immobile di proprietà dell’Impresa.
L’Agente avrà diritto di essere presente in agenzia ai fini delle operazioni di riconsegna in contraddittorio e della definizione dei suoi rapporti con i terzi e potrà ritirare la documentazione fiscale relativa alla attività agenziale.
Le operazioni di riconsegna dovranno risultare da apposito verbale, che dovrà contenere anche l’elenco delle provvigioni maturande che spetteranno all’Agente in base a quanto previsto dallo stesso Accordo. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall’Agente entro 60 giorni dallo scioglimento del rapporto (entro 120 giorni per le agenzie con incasso superiore a Euro 774.685,35), e dovrà contenere le contestazioni dell’Agente; se l’Agente non sottoscrive, l’Impresa deve provvedere, nei 30 giorni successivi, alla notifica attraverso l’ufficiale giudiziario. In ogni fase delle operazioni, l’Agente potrà farsi assistere e/o rappresentare.
Questi, per sommi capi, i passaggi più importanti di questa delicata fase che costituisce l’atto finale del rapporto agenziale, cui seguiranno soltanto la quantificazione e la successiva liquidazione di quanto rispettivamente dovuto dalle parti in termini economici.
Cap. 45 - La "liberalizzazione" del portafoglio.
Pur non essendo previsto dall’Accordo nazionale Imprese-Agenti né dal nostro codice civile, questo istituto ha raggiunto una certa diffusione e rappresenta una soluzione alternativa alla regolamentazione prevista dalle fonti normative tradizionali. Il ricorso a questa soluzione ha permesso il consolidarsi di una prassi alla quale, seppur con sfumature marginali differenziate, finisce per adeguarsi tutto il mercato.
La liberalizzazione consiste in un accordo tra la Compagnia e l’Agente, secondo il quale al momento dello scioglimento del contratto di agenzia (ovviamente per cause diverse da cancellazione dall’Albo, morte, invalidità totale e recesso per giusta causa) in luogo delle indennità previste dalla normativa collettiva, la Compagnia consente all’Agente il trasferimento dei contratti in carico all’agenzia ad altra impresa (non è richiesto che l’Agente abbia di tale impresa un mandato diretto) in occasione della prima scadenza di premio (indipendentemente dalla durata prevista in polizza), previo consenso del contraente e nell’arco di un periodo che normalmente viene fissato in quindici mesi; la Compagnia rinuncia anche, per tutte le polizze trasferite, alla rifusione delle provvigioni di acquisto precontate che l’Agente dovrebbe effettuare a norma dell’art. 9 dell’Accordo nazionale.
La convenzione di liberalizzazione, da considerarsi assolutamente legittima perché pur essendo derogatoria rispetto alla legge ed ai contratti collettivi non lede gli interessi dell’Agente che nel rapporto è la parte più debole, può essere stipulata al momento dello scioglimento del rapporto agenziale, oppure all’inizio del mandato mediante appendice alla lettera di nomina o pattuizione concordata in sede aziendale tra il Gruppo Agenti e la Direzione della Compagnia; in queste ultime eventualità viene normalmente stabilito che l’Agente in caso di scioglimento del mandato (escluse le cause sopra ricordate) possa scegliere tra la disciplina prevista dall’Accordo nazionale ed appunto la liberalizzazione del portafoglio.
E’ opportuno aggiungere che durante il periodo di liberalizzazione l’Agente continua ad essere considerato tale a tutti gli effetti, anche se nei confronti dell’Impresa mandante perde alcune capacità operative, come la conclusione di nuovi contratti, essendo possibile per lui soltanto la gestione delle polizze in corso per quanto attiene alle variazioni contrattuali che si rendessero necessarie nel periodo di liberalizzazione, prima che arrivi la scadenza di premio oltre la quale non è più possibile trasferire il contratto ad altra Impresa, ma spesso questa gestione parziale non è neanche consentita perché la Compagnia preferisce riservarla ad altra agenzia della piazza.
Ed in particolare, l’Agente mantiene la sua iscrizione alla prima sezione dell’Albo Agenti anche se non sottoscriva un mandato diretto con altra Impresa ma per il semplice rapporto che lo lega alla Compagnia con la quale ha stipulato la convenzione di liberalizzazione, ed inoltre è assoggettato, per quanto applicabile, alla normativa di legge e collettiva prevista per gli Agenti in normale attività e può, ad esempio, essere revocato per giusta causa per suoi comportamenti che non consentano la prosecuzione del rapporto neppure temporaneamente. In sostanza la liberalizzazione comporta che la data dello scioglimento del rapporto viene spostata dall’inizio al termine del periodo concordato per poter effettuare alle condizioni previste il trasferimento dei contratti ad altra Impresa.
Aggiungiamo, infine, che è possibile concordare tra le Parti una soluzione mista, nel senso che per una porzione identificata del portafoglio esistente vengono seguite le regole dell’Accordo nazionale con liquidazione delle indennità normali di fine mandato, mentre per la parte restante viene stipulata la convenzione di liberalizzazione.
Riteniamo utile riportare qui di seguito un probabile testo di accordo di liberalizzazione, che nella sostanza viene adottato dalla quasi totalità delle Imprese.
Accordo tra:
- la ……., di seguito più brevemente denominata "Società", rappresentata dal Direttore Commerciale Signor …….;
- il Signor/la Ditta ……., titolare dell’Agenzia di ……. della medesima Società, di seguito più brevemente denominata "Agente";
Premesso che:
1) tra l’Agente e la Società è intercorrente un rapporto di agenzia, regolato anche dall’Accordo nazionale Imprese-Agenti luglio 1994 per la gestione dell’agenzia sita in ……., nei termini di cui al mandato rilasciato dalla Società in data …….;
2) con lettera del ……., l’Agente ha chiesto alla Società di risolvere consensualmente e di mutuo accordo, alla data del ……. il rapporto agenziale sopradescritto e di concedere la liberalizzazione del portafoglio che risulta assegnato all’agenzia, dichiarandosi disposto conseguentemente a rinunciare alle indennità di fine rapporto maturate riconoscendo che tale liberalizzazione sostituisce a tutti gli effetti le suddette indennità.
Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
b) il rapporto di agenzia intercorrente fra la Società e l’Agente proseguirà fino a tutto il ……. alle condizioni economiche e normative in atto, non derogate dal presente accordo;
c) nel periodo dal ……. al ……. L’Agente continuerà a curare la sola amministrazione del portafoglio in corso alla data odierna, provvedendo a tutto quanto necessario per la corretta gestione dello stesso;
d) la Società rinuncia ai propri diritti relativi al portafoglio in carico all’agenzia di ……., e di conseguenza, non corrisponderà all’Agente alcuna indennità di risoluzione;
e) la Società, dopo richiesta dell’Agente, da avanzare per ogni singolo contratto nel periodo citato al punto c), secondo la procedura precisata nel successivo punto g), si impegna a procedere all’annullamento di ciascuna polizza, oggetto di richiesta, costituente il portafoglio in corso alla data odierna dell’agenzia di ……. L’annullamento in parola avrà effetto, per quanto riguarda il ramo Auto, dalla prima scadenza annuale di ogni singolo contratto, successiva alla data di sottoscrizione del presente accordo; per quanto riguarda i rami non Auto, l’annullamento avrà effetto dalla prima scadenza della rata di premio di ogni singolo contratto, successiva alla data di sottoscrizione del presente accordo;
f) la Società si impegna a non avanzare richieste di rimborsi per sconti di poliennalità agli Assicurati, né storni provvigionali all’Agente che siano conseguenza degli annullamenti di cui al precedente punto e);
g) per l’ottenimento degli annullamenti di cui al precedente punto e), l’Agente si impegna ad operare secondo la seguente procedura: - farà pervenire alla Società la richiesta di annullamento di ogni singolo contratto, sottoscritta dall'assicurato interessato, entro e non oltre la relativa prima scadenza annuale di premio successiva alla data del presente accordo per il ramo Auto ed entro e non oltre la scadenza della prima rata di premio successiva alla data del presente accordo per i rami non Auto; - provvederà a consegnare agli assicurati gli attestati relativi a polizze Auto oggetto di richiesta di annullamento;
h) alla data del ……. Il rapporto di agenzia oggi intercorrente tra l’Agente e la Società si intenderà definitivamente e consensualmente risolto e l’Agente provvederà a riconsegnare alla Società tutto quanto, di pertinenza della stessa, sia inerente allo svolgimento dell’incarico di Agente, ivi comprese le polizze ancora in vigore, per le quali non sia stato richiesto l'annullamento o l'annullamento sia stato richiesto dall'Agente non in conformità a quanto convenuto con il presente accordo. Le predette polizze, in vigore alla data del ……., resteranno in carico alla Società che ne curerà direttamente la successiva gestione;
i) l’Agente, anche in via di transazione generale, rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti della Società per indennità di risoluzione e/o altre indennità inerenti o conseguenti al trascorso rapporto, dichiarandosi tacitato;
j) ove dovessero ricorrere i motivi per il recesso per giusta causa del contratto di agenzia, il presente accordo diverrà ipso facto risolto di diritto;
k) a partire dalla data del presente accordo la Società potrà conferire altro incarico a terzi nel territorio dell’agenzia di ……. e potrà avvalersi di produttori per raccogliere affari nello stesso territorio, con l’integrale estromissione dell’Agente dalle provvigioni relative e senza che gli affari acquisiti entrino a far parte del portafoglio dell’agenzia di ……. In tali eventuali casi, fino alla data del ……. la Società si impegna a non assegnare il portafoglio oggetto del presente accordo ad altre agenzie; dal canto suo l’Agente, a partire dalla data del presente accordo, potrà svolgere attività agenziale per conto di altre Imprese assicuratrici, senza necessità di preventiva autorizzazione della Società;
l) in caso di controversia in ordine all’adempimento e/o interpretazione del presente accordo, resta convenuto fra le Parti come Foro esclusivo quello dell’Autorità giudiziaria di …….
Cap. 46 - La "paternità" del portafoglio.
Al pari della "liberalizzazione" del portafoglio, trattata nel precedente capitolo, anche la "paternità" del portafoglio è un istituto non previsto dalla normativa vigente, sia legislativa che di accordo collettivo. E’ però meno frequente della prima e quindi una prassi operativa non si è ancora consolidata, e ciò anche perché non poche sono le eventualità e le conseguenti possibili soluzioni che si possono presentare nel corso di questo particolare rapporto.
Questa trattazione quindi sarà piuttosto limitata e più che altro semplicemente informativa circa l’esistenza di una fattispecie possibile di contratto agenziale.
Si tratta in effetti di un rapporto secondo il quale viene conferito da una Impresa assicuratrice ad un Agente l’incarico di gestire un portafoglio in corso, senza la possibilità per l’Agente di acquisire nuovi affari, intendendosi per gestione l’amministrazione (incasso premi, emissione e incasso di appendici di variazione, raccolta di denunce di sinistro, raccolte di disdetta di clienti ed operazioni analoghe) dei contratti in vigore fino alla loro naturale scadenza, compresi eventuali taciti rinnovi.
L’incarico può essere conferito ad un Agente nel caso di cessazione del rapporto per accordi intercorsi con l’Impresa (caso più frequente), oppure ad un Agente diverso da quello che era titolare di un pregresso rapporto.
Questo particolare contratto cessa definitivamente quando non esiste più alcuna polizza in vigore, ma può cessare anche prima per volontà delle parti.
Quanto alla indennità di fine rapporto, si può soltanto dire che nel caso in cui l’incarico sia stato conferito ad un Agente diverso dal precedente titolare dell’agenzia, nessuna indennità sarà corrisposta, mentre qualora la paternità venga attribuita al precedente titolare, l’indennità, calcolata secondo l’Accordo nazionale, spetterà soltanto nella proporzione tra il portafoglio esistente alla cessazione definitiva rispetto a quello esistente all’inizio di questo incarico di gestione particolare e sarà quindi pari a zero se non esisterà più alcuna polizza in vigore.
Aggiungiamo che il gestore del portafoglio, nonostante la atipicità del rapporto, mantiene durante l’esecuzione dell’incarico l’iscrizione nella prima sezione dell’Albo Agenti.
Fac-simile di lettera di nomina a subagente
Egregio Sig. ………………..……..
Secondo le intese intercorse, Le confermiamo l'incarico di nostro SUBAGENTE professionista di cui all'art. 5 Legge 7/2/1979, n. 48 con decorrenza dal …………….….. per promuovere, conservare e sviluppare affari per conto di questa agenzia.
Ogni rapporto relativo al presente incarico si svolgerà unicamente tra Lei e questa agenzia, in quanto le Imprese preponenti rimangono del tutto estranee e non contraggono con lei alcun rapporto, né diretto né indiretto.
Ella non ha alcun potere di rappresentanza di questa agenzia. Deve, quindi, astenersi dall'assunzione di impegni scritti o verbali o, comunque, dal compiere qualsiasi atto in rappresentanza, o che possa far presumere l'esistenza di rappresentanza di questa agenzia.
Nell'esecuzione dell'incarico affidatoLe agirà con assoluta indipendenza da qualsiasi vincolo di subordinazione.
L'incarico sarà regolato dalle seguenti condizioni:
1) Territorio
Ella potrà operare, senza diritto di esclusiva, nell'ambito del territorio dei comuni di ………………….. Ci riserviamo la facoltà di modificare, per esigenze tecnico-assuntive e/o amministrative, l'ambito del territorio a Lei assegnato.
2) Rami
La raccolta di proposte di assicurazione verterà nei rami……………………….. in conformità alle tariffe e condizioni risultanti dalle apposite istruzioni.
3) Provvigioni
Le saranno corrisposte le provvigioni di acquisto e d'incasso della allegata tabella. Le provvigioni riconosciuteLe verranno da Lei trattenute in occasione della rimessa degli incassi.
Con le suddette provvigioni d'acquisto e d'incasso e con l'indennità di cui al successivo punto 8) s'intenderà saldato ogni Suo credito per qualsiasi diritto, ragione o pretesa in dipendenza dello scioglimento del rapporto di subagenzia.
Nel caso di annullamento anticipato di una polizza che comporti storno provvigionale dovrà restituirci la corrispondente provvigione in ragione della residua durata del contratto.
4) Cauzione
A garanzia del corretto adempimento di ogni Sua obbligazione, presterà cauzione di euro ………………………..fruttifera di interessi al tasso legale che Le sarà restituita non oltre un anno dalla cessazione dell'incarico, purché sia intervenuta la definitiva concorde chiusura dei conti e risolta ogni eventuale controversia in sede arbitrale o giudiziale inerente il rapporto di subagenzia.
5) Adempimenti contabili
Ella è obbligato ad tenere ed esibire, in qualsiasi momento, il libro degli incassi e dei pagamenti giornalieri, su cui dovrà registrare tutte le operazioni eseguite. Dovrà inviarci giornalmente le distinte, con corrispondente documentazione, delle operazioni di cassa relative a ciascuna giornata. Deve inoltre dare in ogni momento esatto conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento e l'incasso rimettendoci ogni 10 giorni i saldi di cassa.
A tutti gli effetti è semplice depositario, senza facoltà di servirsene, delle somme incassate a qualsiasi titolo per nostro conto.
6) Responsabilità
È personalmente responsabile dell'operato dei Suoi dipendenti, collaboratori o dei terzi della cui opera si è avvalsa, anche per fatti colposi o dolosi. È altresì responsabile in proprio per l'inosservanza degli obblighi fiscali, oneri assicurativi e assistenziali e di qualsiasi altra natura.
Sono a Suo carico le imposte, tasse e oneri tributari in genere iscritti nei ruoli a Suo nome o a nome della subagenzia per l'esercizio della stessa ivi comprese le imposte per pubblicità non espressamente autorizzate.
7) Scioglimento del rapporto - preavviso - indennità sostitutiva
Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di sub agenzia con il seguente preavviso:
-
1 mese, per il primo anno di durata del contratto;
- 2 mesi, per il secondo anno iniziato;
- 3 mesi, per il terzo anno iniziato;
- 4 mesi, per il quarto anno iniziato;
- 5 mesi, per il quinto mese iniziato;
- 6 mesi, per il sesto anno iniziato e per tutti gli anni successivi.
Per l'individuazione della durata del rapporto, e del conseguente periodo di preavviso, si fa riferimento alla data di ricezione della comunicazione di recesso. Da questa data decorrerà il periodo di preavviso dovuto.
È in facoltà dell'Agente rinunciare in tutto o in parte al preavviso dovutogli dal subagente, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva.
Ciascuna parte può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con il versamento di un'indennità sostitutiva così calcolata:
- per il preavviso di 1
mese, prima della scadenza del primo anno di rapporto, 1/42 delle provvigioni;
- per il preavviso di 1 mese, alla scadenza del primo anno di rapporto, 1/10
delle provvigioni;
- per il preavviso di 2 mesi, prima della scadenza del secondo anno di
rapporto, 2/17 delle provvigioni;
- per il preavviso di 2 mesi, alla scadenza del secondo anno di rapporto, 1/6
delle provvigioni;
- per il preavviso di 3 mesi, 2/11 delle provvigioni;
- per il preavviso di 4 mesi, 1/5 delle provvigioni;
- per il preavviso di 5 mesi, 2/9 delle provvigioni;
- per il preavviso di 6 mesi, 1/4 delle provvigioni.
La parte che recede dal contratto, senza dare il preavviso di cui al primo comma deve corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva nella misura prevista dal precedente comma.
Le provvigioni sulle quali si effettua il calcolo dell'indennità sostitutiva sono quelle liquidate al subagente nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione (ovvero, nel minor periodo di durata del rapporto).
Nessun preavviso è dovuto in caso di recesso per giusta causa ovvero in caso d cessazione, per qualunque motivo, delle funzioni dell'agente, essendo espressamente considerata quest'ultima circostanza come causa automatica di scioglimento del rapporto di subagenzia di cui al presente contratto.
8) Indennità di cessazione del rapporto
In caso di scioglimento del presente contratto al subagente è dovuta un'indennità calcolata sull'incremento del portafoglio apportato dalla subagenzia nei rami furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, responsabilità civile veicoli e natanti, automobili rischi diversi, vetri e cristalli, rischi diversi.
L'incremento consiste nella differenza tra il portafoglio incassato nell'anno immediatamente precedente quello dello scioglimento del contratto ed il portafoglio affidato all'atto della nomina.
Qualora sia imprecisato il portafoglio affidato all'atto della nomina, esso verrà convenzionalmente ricostruito sulla base dei premi incassati negli esercizi successivi e regolarmente contabilizzati, facendo una opportuna proporzione in base al numero degli esercizi ed ai progressi di anno in anno realizzati.
Su quest'ultimo importo
verrà calcolata l'indennità da computarsi a scaglioni secondo le seguenti
percentuali:
|
fino a euro 56.810,26 (L. 110.000.000) |
1,77% |
|
da euro 56.810,27 a euro 113.620,52 (L. 110.000.001 a L. 220.000.000) |
1,35% |
|
da euro 113.620,53 a euro 165.266,21 (L. 220.000.001 a L. 320.000.000) |
0,90% |
|
da euro 165.266,21 a euro 222.976,47 (L. 320.000.001 a L. 430.000.000) |
0,73% |
|
oltre euro 222.976,47 (L. 430.000.000) |
0,45% |
Il portafoglio eventualmente trasferito al subagente nel corso della gestione deve essere, agli effetti del computo dell'incremento, detratto dal portafoglio finale.
Per tutti gli altri rami diversi da quelli indicati al primo comma l'indennità di cessazione del rapporto verrà determinata nella misura dell'1% delle provvigioni liquidate al subagente nel corso della gestione.
Le indennità previste dal presente articolo saranno corrisposte al subagente una volta adempiuti gli obblighi di consegna di cui al successivo punto 9.
8 bis) Esercizi annuali - provvigioni - premi - portafoglio
Nel testo delle norme che precedono, il termine "esercizio" designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola "provvigioni" si intendono tutti i compensi provvisionali al netto di storni e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratto; con il termine "premi" si intendono i premi provvigionabili; il portafoglio è costituito dalla somma dei premi provvigionabili incassati di tutti i rami indicati ed incassati nel periodo di cui al precedente punto 8.
9) Riconsegna
Alla cessazione dell'incarico dovrà immediatamente versare le somme incassate che si trovassero presso di Lei e riconsegnare tutti gli atti, documenti (titoli, stampati, registri, schedari ecc.) e materiale di pertinenza nostra e/o dell'impresa a suo tempo consegnatoLe, inerente la gestione della subagenzia.
10) Arbitrato irrituale e foro competente
Ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà risolta a mezzo di arbitrato irrituale. Il Collegio sarà costituito in su richiesta di una della parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione delle questioni controverse e la designazione del proprio arbitro.
Nei successivi dieci giorni l'altra parte dovrà, a sua volta, nominare il proprio arbitro.
I due, così designati, nomineranno il terzo arbitro. In mancanza di accordo, la nomina verrà richiesta al Presidente del Tribunale.
Gli arbitri decideranno quali amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità.
Qualora la parte cui è pervenuta la richiesta di arbitrato lasciasse decorrere inutilmente il termine di cui sopra, senza indicare il proprio arbitro, verrà meno la competenza arbitrale e ciascuna delle parti potrà adire il Magistrato ordinario.
Entrambe le parti eleggono quale foro esclusivo quello di………………………
Voglia restituirci copia della presente e relativi allegati sottoscritti in segno di accettazione e benestare.
Data …….. Il subagente (firma) ……..………………L'agente (firma) ……………………..
Lettera di nomina tipo per produttori del PRIMO (I) gruppo
In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, stipulato il 25 maggio 1939 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 dicembre 1939 fascicolo 216 allegato 1763, Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato con effetto dal giorno ... nell'organizzazione produttiva di questa agenzia con la qualifica di
Produttori di I gruppo
In conseguenza dell'incarico conferitoVi, siete tenuto a svolgere tutta la Vostra attività esclusivamente per nostro conto, operando nel territorio di competenza di questa agenzia, con esplicita intesa che il Vostro incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.
Vi è fatto pertanto assoluto divieto di assumere altri incarichi professionali.
Sarà Vostro compito di curare e vigilare l'organizzazione produttiva dell'agenzia per la zona affidata alla Vostra sorveglianza, attenendoVi alle istruzioni, di indole tecnica e organizzativa, che Vi saranno impartite, allo scopo di ottenere il massimo rendimento dei vari rami.
Potrete inoltre essere da noi incaricato di effettuare ispezioni amministrative secondo le istruzioni che Vi saranno da noi impartite.
Retribuzioni
I compensi fissati per le Vostre prestazioni saranno:
a) uno stipendio fisso annuo lordo quale quello previsto dal C.C.N.L. dipendenti di agenzie, in vigore, con qualifica di impiegato di prima categoria;
b) un rimborso chilometrico documentato da giustificativo;
c) a compenso di eventuali contratti da Voi personalmente acquisiti, senza il concorso dell'organizzazione dell'agenzia, Vi spetteranno provvigioni in misura pari a quelle spettanti per la produzione effettuata dagli impiegati di agenzia.
Data ……… Il Produttore …………………………. Gli Agenti………………………..
Lettera di nomina tipo per produttori del SECONDO (II) gruppo
In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, stipulato il 25 maggio 1939 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 dicembre 1939 fascicolo 216 allegato 1763, Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato con effetto dal giorno ... nell'organizzazione produttiva di questa agenzia con la qualifica di
Produttori di II gruppo
In conseguenza dell'incarico conferitoVi, siete tenuto a svolgere tutta la Vostra attività produttiva esclusivamente per nostro conto, operando nel territorio di competenza di questa agenzia, con esplicita intesa che il Vostro incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.
Vi è fatto pertanto assoluto divieto di assumere altri incarichi professionali.
Sarà Vostro compito di vigilare e sviluppare l'attività produttiva secondo le istruzioni che Vi saranno da noi impartite, allo scopo di ottenere il massimo rendimento nei vari rami, e ciò sia mediante la Vostra attività di produzione diretta, sia fiancheggiando l'opera dei nostri collaboratori.
Potrete inoltre essere da noi incaricato di effettuare ispezioni amministrative secondo le disposizioni che Vi saranno da noi impartite.
Retribuzione
I compensi fissati per le Vostre prestazioni saranno:
a) uno stipendio fisso annuo lordo di euro ...
b) un compenso provvigionale su tutti gli affari direttamente raccolti da Voi di cui il 50% a titolo di rimborso spese;
c) un compenso provvigionale su tutti gli altri affari da Voi raccolti in collaborazione con altri elementi addetti alla produzione.
Data ……… Il Produttore …………………………. Gli Agenti………………………..
Lettera di nomina tipo per produttori del TERZO (III) gruppo
In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, stipulato il 25 maggio 1939 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 dicembre 1939 fascicolo 216 allegato 1763, Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato con effetto dal giorno... nell'organizzazione produttiva di questa agenzia con la qualifica di
Produttori di III gruppo
In conseguenza dell'incarico conferitoVi, siete tenuto a procurarci affari di assicurazione per i rami trattati da quest'agenzia.
Dovrete svolgere la Vostra attività secondo le disposizioni che Vi saranno da noi impartite, nel territorio competenza di questa agenzia, con esplicita intesa che il Vostro incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso e non comporta la qualifica di impiegato.
Tale Vostra attività potrà anche essere svolta in collaborazione con altri elementi addetti alla produzione.
Le proposte di assicurazione da Voi procurate dovranno portare la Vostra firma, la quale è condizione indispensabile perché esse siano riconosciute come concluse da Voi o con il Vostro intervento.
Non potrete in alcun modo impegnare questa agenzia, la quale è libera di modificare o respingere ogni affare che non sia di gradimento dell'impresa mandante.
Vi è fatto assoluto divieto di dedicare la Vostra attività assicurativa, diretta o indiretta, a favore di altra agenzia-impresa di assicurazione per i rami da noi gestiti.
Compensi
La Vostra attività produttiva sarà compensata esclusivamente da provvigioni d'acquisto come da tabella allegata, le quali vi saranno erogate dopo l'avvenuto perfezionamento dei contratti e proporzionalmente alla rate di premio annuo incassate.
A norma dell'articolo 25 bis del DPR 600/1973 sul 50% delle provvigioni liquidateVi da quest'agenzia vi sarà applicata la ritenuta d'acconto del 18%.
Data ……… Il Produttore …………………………. Gli Agenti………………………..
Lettera di nomina tipo per produttori del QUARTO (IV) gruppo
In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, stipulato il 25 maggio 1939 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 dicembre 1939 fascicolo 216 allegato 1763, Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato con effetto dal giorno... nell'organizzazione produttiva di questa agenzia con la qualifica di
Produttori di IV gruppo
In conseguenza dell'incarico affidatoVi, siete autorizzato a procurarci affari di assicurazione per i rami trattati da quest'agenzia.
Dovrete svolgere la Vostra attività secondo le disposizioni che Vi saranno da noi impartite, nel territorio di competenza di questa agenzia, con esplicita intesa che il Vostro incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.
Tale Vostra attività potrà anche essere svolta in collaborazione con altri elementi addetti alla produzione.
Le proposte di assicurazione da Voi procurate dovranno portare la Vostra firma, la quale è condizione indispensabile perché esse siano riconosciute come concluse da Voi o con il Vostro intervento.
Non potrete in alcun modo impegnare questa agenzia, la quale è libera di modificare o respingere ogni affare che non sia di gradimento dell'impresa mandante.
Compensi
La Vostra attività produttiva sarà compensata esclusivamente da provvigioni d'acquisto come da tabella allegata, le quali vi saranno erogate dopo l'avvenuto perfezionamento dei contratti e proporzionalmente alla rate di premio annuo incassate.
A norma dell'articolo 25 bis del DPR 600/1973 sul 50% delle provvigioni liquidateVi da quest'agenzia vi sarà applicata la ritenuta d'acconto del 18%.
Data ……… Il Produttore …………………………. Gli Agenti………………………..