COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

"ISOLA IN EUROPA - Casa delle Libertà"

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

La riproposizione odierna in Commissione della convenzione con la Soc. SO.LE. per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, sempre in licitazione privata, offende pesantemente la dignità dei singoli Consiglieri ed ha lo scopo di trascurare la giusta Decisione, adottata dalla Sezione di Controllo degli Atti degli Enti locali, emessa, su nostro ricorso, in data 29/9/2000 (verb. 97 - Dec. N. 1412)

La stessa Decisione recitava infatti: "Il Comitato, rilevata la violazione dell'art. 14, lett. b) della Legge 265/99, di modifica dell'art. 56 della Legge 142/90, nonché dell'art. 32, c. 2 lett. f), visto il c. 39, dell'art. 17, della L. 127/97, rimette all'Ente, per quanto di conseguenza, non senza richiamare l'attenzione sulla natura giuridica della Società aggiudicatrice dell'appalto."

Per memoria riportiamo le norme richiamate e violate:

L'art. 14, lett. b) della Legge 265/99 recita: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

L'art. 32, c. 2 lett. f) della stessa Legge recita: " 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

…………. … … … … .. .. . . .. . . .. ..

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;"

ed il c. 39, dell'art. 17, della L. 127/97 recita: "Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori

civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà

comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.¶

 

Risulta quindi evidentissimo il tentativo, con l'odierna convocazione di sanare questi aspetti, legati alle avvenute violazioni della Legge, mentre resta ancora aperta la questione, raccomandata nella Decisione della S.C.A.E.L. circa la dovuta attenzione sulla natura giuridica della Società aggiudicatrice dell'appalto.

La stessa Società è a tutti gli effetti giuridici un soggetto privato e come tale non può godere della procedura di licitazione privata.

Peraltro trattasi di incarico pluriennale, e si è in presenza sia di un superamento dei tetti massimi previsti dalle norme Europee e di svariate offerte da parte di altre Ditte, peraltro locali, che non vengono nemmeno esaminate o poste in discussione.

L'insistere invece in questo senso da parte di questa Amministrazione, evidenzia pericolosi sospetti di sussistenza di interessi privati, che porterà questa minoranza ad opporsi avanti a tutti gli Organi competenti, amministrativi e giudiziari.

Si chiede l'inserimento integrale della presente dichiarazione a verbale della seduta odierna.

I CONSIGLIERI COMUNALI.